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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/12/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 02/12/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 02/12/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
AL PP , nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/07/2024 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002413882 relativa all'accertamento del 24/06/2022 riferito all'anno 2020 per le CP_1 motivazioni ivi diffusamente dedotte. Costituitosi in giudizio ha concluso per la cessazione della CP_1 materia del contendere avendo provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza opposta. All'odierna udienza entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Parte ricorrente ha chiesto la condanna di alle spese di lite CP_1 deducendo che il provvedimento di annullamento in autotutela è intervenuto successivamente alla notifica del ricorso. Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammesse da entrambe le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 13217/2013), su richiesta delle parti, essendo pacifico che abbia CP_1 provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza impugnata. Ciò posto, occorre procedere alla regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale e cioè in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. in tal senso: Cass. civile, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, 2 agosto 2004, n. 14775). Dalla documentazione in atti, emerge che l'ordinanza impugnata è stata annullata in data 21/11/2025, in data successiva alla notifica del ricorso avvenuta presso le sedi competenti via pec in data 26/07/2024. Ritenute fondate da questo giudicante le ragioni del ricorso, deve CP_1 essere condannata alla rifusione delle spese legali liquidate in euro 886,00, secondo i parametri minimi del d.m. 147/2022 tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e del valore della prestazione liquidata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna alla rifusione delle spese legali liquidate in € 886,00 CP_1 oltre iva, cap e rimborso spese come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente. Brindisi, 02/12/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
2
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 02/12/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
AL PP , nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/07/2024 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002413882 relativa all'accertamento del 24/06/2022 riferito all'anno 2020 per le CP_1 motivazioni ivi diffusamente dedotte. Costituitosi in giudizio ha concluso per la cessazione della CP_1 materia del contendere avendo provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza opposta. All'odierna udienza entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Parte ricorrente ha chiesto la condanna di alle spese di lite CP_1 deducendo che il provvedimento di annullamento in autotutela è intervenuto successivamente alla notifica del ricorso. Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammesse da entrambe le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 13217/2013), su richiesta delle parti, essendo pacifico che abbia CP_1 provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza impugnata. Ciò posto, occorre procedere alla regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale e cioè in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. in tal senso: Cass. civile, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, 2 agosto 2004, n. 14775). Dalla documentazione in atti, emerge che l'ordinanza impugnata è stata annullata in data 21/11/2025, in data successiva alla notifica del ricorso avvenuta presso le sedi competenti via pec in data 26/07/2024. Ritenute fondate da questo giudicante le ragioni del ricorso, deve CP_1 essere condannata alla rifusione delle spese legali liquidate in euro 886,00, secondo i parametri minimi del d.m. 147/2022 tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e del valore della prestazione liquidata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna alla rifusione delle spese legali liquidate in € 886,00 CP_1 oltre iva, cap e rimborso spese come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente. Brindisi, 02/12/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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