Sentenza 19 maggio 2003
Massime • 1
L'interpretazione della procura alle liti di cui all'art. 83 cod. proc. civ. (e, cioè di un atto di parte) è soggetta al principio ermeneutico stabilito per gli atti di parte dagli artt. 1367 cod. civ. e 159 cod. proc. civ., e pertanto deve essere compiuta nel rispetto della regola della conservazione del negozio, sicché la procura alle liti conferita per il giudizio di cognizione ,nel quale si è formato il titolo esecutivo, e per il successivo giudizio di esecuzione vale anche per tutti i gradi del giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a quel titolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/2003, n. 7772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7772 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 184, presso lo studio dell'avvocato NICOLA STANISCIA, difesa dall'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
METRONOTTE IST. VIGILANZA CITTÀ DI ROMA SRL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 8338/00 del Tribunale di ROMA, emessa il 17/02/00 e depositata il 20/03/00 (R.G. 42875/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/03 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. NA TI ha proposto appello davanti al tribunale di Roma contro la sentenza, resa in data 24 luglio 1997, con la quale il pretore di quella città aveva accolto l'opposizione all'esecuzione proposta contro la TI dalla srl Metronotte, Istituto di Vigilanza della Città di Roma.
2. Il tribunale, con sentenza del 20 marzo 2000, ha dichiarato inammissibile l'appello, perché questo era stato proposto per mezzo di procuratore sfornito di procura.
3. Per la cassazione della sentenza NA TI ha proposto ricorso, illustrato con memoria.
L'intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La decisione impugnata si fonda sull'affermazione che l'atto di appello è privo di procura, perché all'avvocato Nicola Staniscia, dichiaratosi difensore dell'appellante con procura "a margine del libello introduttivo", era stata conferita procura solo per il giudizio dal quale era scaturito il titolo esecutivo posto in esecuzione.
2. Con l'unico motivo del ricorso la difesa della TI sostiene che, nella fattispecie, la procura conferita nell'iniziale giudizio di merito poteva valere anche per il giudizio di opposizione all'esecuzione, perché i vari procedimenti che, rispetto al primo, si erano susseguiti nel tempo si riferivano alla comune pretesa del soddisfacimento di un'obbligazione pecuniaria cui era tenuta la Società opponente.
3. Nell'atto di citazione dell'8 febbraio 1991, che può essere letto in ragione della natura processuale della censura, la procura conferita è del seguente tenore: "delego a rappresentarmi e difendermi in questo giudizio, nell'eventuale giudizio di appello e nella successiva procedura esecutiva" l'avvocato Staniscia.
4. Nel sistema processuale vigente la designazione del difensore - assistente non postula particolari formalità; la designazione del difensore procuratore richiede, invece, il conferimento di procura. La procura alle liti, come atto giuridico processuale, è soggetto alle norme sull'interpretazione degli atti di parte ed opera, quindi, il principio ermeneutico di conservazione (art. 1367 cod. civ. e 159 cod. proc. civ.), nel senso che all'atto deve essere attribuito un contenuto che consente alla parte di ottenere l'esame del merito della domanda, anziché quella che lo impedisce: Cass. 12 maggio 1999, n. 4718; 29 aprile 1998, n. 4357.
4.1. Il tribunale di Latina, nell'interpretazione della procura prima indicata, si doveva attenere a questo principio. La procura conferita all'avv. Staniscia, in altre parole, doveva essere interpretata nel senso che conferiva al procuratore della signora TI il potere di far realizzare all'interessata il credito riconosciuto nel giudizio da lei promosso contro l'Istituto di Vigilanza e nel quale era stata conferita la procura prima indicata.
Ciò, perché i diversi giudizi nei quali si è sviluppata l'originaria controversia, compreso quello di opposizione all'esecuzione oggetto del presente procedimento, hanno tutti ad oggetto un'unica pretesa, che è quella del conseguimento del credito oggetto della domanda introduttiva del giudizio di cognizione, nel quale si è formato il titolo esecutivo. Il giudizio di opposizione all'esecuzione, per quanto costruito come procedimento di cognizione che si svolge nelle forme ordinarie, rappresenta una fase incidentale del processo esecutivo propriamente detto.
4.2. La tesi adottata dal tribunale di Latina, che all'avvocato Staniscia era stata conferita procura per la fase di appello del giudizio di cognizione ordinario e non per quella, egualmente di appello, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, è frutto di mero formalismo, che trascura il principio di conservazione dell'atto, prima enunciato.
5. In questo senso il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, giudice di appello delle sentenze del pretore, emesse dopo la modifica dell'art. 341 cod. proc. civ. avutasi con il d.lgs.vo 19 febbraio 1998, n. 51, art. 73.
Il giudice del rinvio si atterrà al seguente principio di diritto:
"L'interpretazione della procura alle liti di cui all'art. 83 cod. proc. civ. deve essere compiuta nel rispetto della regola della conservazione dell'atto, anziché di quella della sua mancanza;
pertanto, la procura alle liti conferita per il giudizio di cognizione, nel quale si è formato il titolo esecutivo, e per il successivo giudizio di esecuzione vale anche per tutti i gradi del giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a quel titolo".
La determinazione delle spese di questo giudizio può essere devoluta al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 31 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2003