CASS
Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2024, n. 40709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40709 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE contro MP RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
lette le conclusioni del PG, GIUSEPPE RICCARDI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla condanna al rimborso delle spese legali. Penale Sent. Sez. 4 Num. 40709 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 02/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 aprile 2024, la Corte di appello di Perugia ha accolto la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione in regime di arresti domiciliari patita da RO SI, dal 21.12.2018 all'11.1.2018, in relazione ai reati di cui agli artt. 353 o 353 bis cod. pen. per i quali è stato assolto con sentenza della Corte di appello di Perugia con sentenza del 7 giugno 2022, irrevocabile il 7 giugno 2022, che ha riformato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale. 2. Il NN era stato ritenuto gravemente indiziato di aver preso parte ad un illecito sistema finalizzato al reiterato conferimento di contratti per l'esecuzione di prestazioni di consulenza per il comune di Terni e per società "in house providing", a strutture di Rimini delle quali era socio ed associato, in violazione della normativa di settore. 3. La Corte di appello di Perugia, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, ha ritenuto di qualificare in termini di contratto di appalto di servizi e non già quale contratto d'opera intellettuale, gli incarichi affidati alle strutture cui partecipava anche il SI, escludendo qualsiasi condotta colposa o dolosa a lui imputabile. 4.- Avverso il provvedimento di accoglimento dell'istanza di riparazione ha proposto ricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze affidandolo a due motivi. 4.1. Con il primo si deduce la violazione dell'art. 314 cod proc. pen„ relativamente alla condanna al rimborso delle spese legali evidenziando che, in mancanza di contestazione del diritto, da parte dell'Amministrazione, non è possibile la soccombenza, stante la natura del procedimento. La Corte territoriale invece, come se l'Amministrazione si fosse opposta alla liquidazione del chiesto indennizzo, ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite. L'Amministrazione, al contrario, si era limitata a svolgere rilievi in ordine alla spettanza di 180 mila euro, evidenziando che, muovendo dal criterio aritmetico, non era possibile pervenire a detta somma. La Corte della riparazione, dopo avere ritenuto non provate le voci di danno ex adverso dedotte, conformemente a quanto aveva dedotto l'Amministrazione resistente, perveniva ad una liquidazione di 7.700 euro. In mancanza di una opposizione da parte del Ministero ma solo della formulazione di deduzioni in merito ai criteri da adottare, le spese sopportate dall'istante avrebbero dovuto rimanere a suo carico. 2 4.2. Con il secondo motivo si deduce la erronea o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., richiamando giurisprudenza di questa Corte che ha affermato il principio che non vi è parziale soccombenza del ricorrente quando siano state riconosciute somme diverse e minori rispetto a quelle richieste;
per contro quando il Ministero non contesti l'an ma il quantum debeatur non può invocarsi neppure una soccombenza reciproca. La Corte della riparazione, avendo argomentato che la domanda del ricorrente meritava accoglimento "pur non integrale della domanda" non avrebbe potuto ritenerlo "totalmente vittorioso". 5. La Procura Generale, in persona del sostituto Giuseppe Riccardi, ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla condanna al rimborso delle spese legali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2.- E' costante la giurisprudenza di questa Corte nel ritenere che "per le connotazioni civilistiche che afferiscono all'istituto, le spese del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione debbano essere regolate secondo i criteri di cui indicati dagli articoli 91 e 92 cod. proc. civ." (Sez. 4, n. 38163 del 10/07/2013, Terzani, Rv. 256832; Sez. 4, Sentenza n. 46265 del 14/10/2005, Baraldi, Rv. 232911). Va rammentato che il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario — poiché si instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - ma non ha carattere contenzioso necessario, stante la possibilità per l'amministrazione intimata di non costituirsi, di costituirsi aderendo alla richiesta del privato o di rimettersi la giudice. In tali casi, mancando un contrasto di interessi da dirimere, non si configura soccombenza dell'Amministrazione e dunque, non può esservi condanna alla rifusione delle spese processuali né al pagamento, in favore della controparte, dei diritti e onorari di rappresentanza e difesa. Al contrario, quando l'Amministrazione si costituisce svolgendo eccezioni volte a paralizzare o ridurre la pretesa dell'istante e vede rigettate le proprie richieste, il contraddittorio assume carattere contenzioso e il giudice deve porre le spese del procedimento, nonché gli eventuali diritti e onorari, a carico dell'Amministrazione soccombente o, se ne sussistono le condizioni, dichiararle totalmente o parzialmente compensate (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222264). 3 Nel caso in esame la Corte della riparazione, nell'applicare il principio della soccombenza, non ha tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la riparazione dell'ingiusta detenzione può avvenire solo all'esito di una procedura giudiziale avviata dall'interessato sicché lo Stato non può procedere spontaneamente, in via extragiudiziale, al riconoscimento dell'indennizzo né può accordarsi con il privato per determinarne l'entità. Ne consegue che, allorquando l'Amministrazione non si oppone alla richiesta di indennizzo non può essere considerata soccombente e, conseguentemente non può essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata (Sez. 4, n. 23679, 8/5/2024 non massimata, Sez. 4, n. 15209 del 26/02/2015 Rv. 263141; Sez. 4, n. 41307 del 02/10/2019 Rv. 277357-02). Tale orientamento giurisprudenziale - formatosi prima delle modifiche dell'art. 92 cod. proc. civ. ad opera del 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella Legge n. 162 del 2014 - è stato ribadito nel vigore della nuova disciplina (Sez. 4, n. 24020 del 24/05/2023, Ministero Economia Finanze, Rv. 284649) che sancisce la possibilità per il giudice di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti». Questa norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 7 marzo - 19 aprile 2018, n. 77 «nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni». 3.- Nel caso in esame l'Amministrazione non si è costituita chiedendo il rigetto della istanza quanto piuttosto di "liquidare l'indennizzo nei limiti di giustizia, con spese compensate". In altri termini l'Amministrazione non ha contestato la fondatezza della richiesta proposta ma ha richiamato i criteri di liquidazione indicati dalla giurisprudenza, con specifico riferimento al quantum debeatur. Si tratta, dunque, di valutare se sussistessero le condizioni per procedere alla condanna alle spese. La Corte dr appello, pur dando atto della memoria presentata dalla Avvocatura dello Stato con la quale si muovevano rilievi avverso la richiesta avanzata dal SI rispetto alla somma richiesta di euro 180.000,00 e pur avendo liquidato, utilizzando il criterio aritmetico, come richiesto dall'Amministrazione, la somma di 7.700 euro, statuiva quanto segue "all'accoglimento pur non integrale della domanda, consegue la condanna della P.A. resistente alla refusione delle spese di lite in favore dell'istante liquidate come da dispositivo in relazione all'importo riconosciuto". 4 4. L'ordinanza impugnata, per le ragioni sopra spiegate, deve essere annullata limitatamente alla rifusione delle spese di giudizio, per nuova valutazione sul punto specifico, in ossequio agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e della giurisprudenza di questa Corte di legittimità sopra richiamata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla rifusione delle spese di giudizio in favore di SI RO e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Perugia. Deciso il 2 ottobre 2024
lette le conclusioni del PG, GIUSEPPE RICCARDI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla condanna al rimborso delle spese legali. Penale Sent. Sez. 4 Num. 40709 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 02/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 aprile 2024, la Corte di appello di Perugia ha accolto la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione in regime di arresti domiciliari patita da RO SI, dal 21.12.2018 all'11.1.2018, in relazione ai reati di cui agli artt. 353 o 353 bis cod. pen. per i quali è stato assolto con sentenza della Corte di appello di Perugia con sentenza del 7 giugno 2022, irrevocabile il 7 giugno 2022, che ha riformato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale. 2. Il NN era stato ritenuto gravemente indiziato di aver preso parte ad un illecito sistema finalizzato al reiterato conferimento di contratti per l'esecuzione di prestazioni di consulenza per il comune di Terni e per società "in house providing", a strutture di Rimini delle quali era socio ed associato, in violazione della normativa di settore. 3. La Corte di appello di Perugia, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, ha ritenuto di qualificare in termini di contratto di appalto di servizi e non già quale contratto d'opera intellettuale, gli incarichi affidati alle strutture cui partecipava anche il SI, escludendo qualsiasi condotta colposa o dolosa a lui imputabile. 4.- Avverso il provvedimento di accoglimento dell'istanza di riparazione ha proposto ricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze affidandolo a due motivi. 4.1. Con il primo si deduce la violazione dell'art. 314 cod proc. pen„ relativamente alla condanna al rimborso delle spese legali evidenziando che, in mancanza di contestazione del diritto, da parte dell'Amministrazione, non è possibile la soccombenza, stante la natura del procedimento. La Corte territoriale invece, come se l'Amministrazione si fosse opposta alla liquidazione del chiesto indennizzo, ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite. L'Amministrazione, al contrario, si era limitata a svolgere rilievi in ordine alla spettanza di 180 mila euro, evidenziando che, muovendo dal criterio aritmetico, non era possibile pervenire a detta somma. La Corte della riparazione, dopo avere ritenuto non provate le voci di danno ex adverso dedotte, conformemente a quanto aveva dedotto l'Amministrazione resistente, perveniva ad una liquidazione di 7.700 euro. In mancanza di una opposizione da parte del Ministero ma solo della formulazione di deduzioni in merito ai criteri da adottare, le spese sopportate dall'istante avrebbero dovuto rimanere a suo carico. 2 4.2. Con il secondo motivo si deduce la erronea o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., richiamando giurisprudenza di questa Corte che ha affermato il principio che non vi è parziale soccombenza del ricorrente quando siano state riconosciute somme diverse e minori rispetto a quelle richieste;
per contro quando il Ministero non contesti l'an ma il quantum debeatur non può invocarsi neppure una soccombenza reciproca. La Corte della riparazione, avendo argomentato che la domanda del ricorrente meritava accoglimento "pur non integrale della domanda" non avrebbe potuto ritenerlo "totalmente vittorioso". 5. La Procura Generale, in persona del sostituto Giuseppe Riccardi, ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla condanna al rimborso delle spese legali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2.- E' costante la giurisprudenza di questa Corte nel ritenere che "per le connotazioni civilistiche che afferiscono all'istituto, le spese del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione debbano essere regolate secondo i criteri di cui indicati dagli articoli 91 e 92 cod. proc. civ." (Sez. 4, n. 38163 del 10/07/2013, Terzani, Rv. 256832; Sez. 4, Sentenza n. 46265 del 14/10/2005, Baraldi, Rv. 232911). Va rammentato che il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario — poiché si instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - ma non ha carattere contenzioso necessario, stante la possibilità per l'amministrazione intimata di non costituirsi, di costituirsi aderendo alla richiesta del privato o di rimettersi la giudice. In tali casi, mancando un contrasto di interessi da dirimere, non si configura soccombenza dell'Amministrazione e dunque, non può esservi condanna alla rifusione delle spese processuali né al pagamento, in favore della controparte, dei diritti e onorari di rappresentanza e difesa. Al contrario, quando l'Amministrazione si costituisce svolgendo eccezioni volte a paralizzare o ridurre la pretesa dell'istante e vede rigettate le proprie richieste, il contraddittorio assume carattere contenzioso e il giudice deve porre le spese del procedimento, nonché gli eventuali diritti e onorari, a carico dell'Amministrazione soccombente o, se ne sussistono le condizioni, dichiararle totalmente o parzialmente compensate (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222264). 3 Nel caso in esame la Corte della riparazione, nell'applicare il principio della soccombenza, non ha tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la riparazione dell'ingiusta detenzione può avvenire solo all'esito di una procedura giudiziale avviata dall'interessato sicché lo Stato non può procedere spontaneamente, in via extragiudiziale, al riconoscimento dell'indennizzo né può accordarsi con il privato per determinarne l'entità. Ne consegue che, allorquando l'Amministrazione non si oppone alla richiesta di indennizzo non può essere considerata soccombente e, conseguentemente non può essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata (Sez. 4, n. 23679, 8/5/2024 non massimata, Sez. 4, n. 15209 del 26/02/2015 Rv. 263141; Sez. 4, n. 41307 del 02/10/2019 Rv. 277357-02). Tale orientamento giurisprudenziale - formatosi prima delle modifiche dell'art. 92 cod. proc. civ. ad opera del 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella Legge n. 162 del 2014 - è stato ribadito nel vigore della nuova disciplina (Sez. 4, n. 24020 del 24/05/2023, Ministero Economia Finanze, Rv. 284649) che sancisce la possibilità per il giudice di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti». Questa norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 7 marzo - 19 aprile 2018, n. 77 «nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni». 3.- Nel caso in esame l'Amministrazione non si è costituita chiedendo il rigetto della istanza quanto piuttosto di "liquidare l'indennizzo nei limiti di giustizia, con spese compensate". In altri termini l'Amministrazione non ha contestato la fondatezza della richiesta proposta ma ha richiamato i criteri di liquidazione indicati dalla giurisprudenza, con specifico riferimento al quantum debeatur. Si tratta, dunque, di valutare se sussistessero le condizioni per procedere alla condanna alle spese. La Corte dr appello, pur dando atto della memoria presentata dalla Avvocatura dello Stato con la quale si muovevano rilievi avverso la richiesta avanzata dal SI rispetto alla somma richiesta di euro 180.000,00 e pur avendo liquidato, utilizzando il criterio aritmetico, come richiesto dall'Amministrazione, la somma di 7.700 euro, statuiva quanto segue "all'accoglimento pur non integrale della domanda, consegue la condanna della P.A. resistente alla refusione delle spese di lite in favore dell'istante liquidate come da dispositivo in relazione all'importo riconosciuto". 4 4. L'ordinanza impugnata, per le ragioni sopra spiegate, deve essere annullata limitatamente alla rifusione delle spese di giudizio, per nuova valutazione sul punto specifico, in ossequio agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e della giurisprudenza di questa Corte di legittimità sopra richiamata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla rifusione delle spese di giudizio in favore di SI RO e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Perugia. Deciso il 2 ottobre 2024