Sentenza 15 marzo 2006
Massime • 1
La valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata sia in astratto, con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge, sia in concreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita. (In motivazione la Corte ha precisato che compete al giudice, eventualmente coadiuvato da soggetto in possesso delle necessarie conoscenze tecnico- scientifiche, e a nessun altro il compito di stabilire se - ed oltretutto prima della decisione sullo "status libertatis" - esistano nella rete carceraria italiana, in riferimento allo specifico detenuto, istituti caratterizzati dalle condizioni atte a rendere compatibile il regime detentivo con lo stato di salute del medesimo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/03/2006, n. 16500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16500 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 15/03/2006
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMMASI Mariastefania - Consigliere - N. 470
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 000812/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO GIUDICE NZ N. IL 30/11/1939;
avverso ORDINANZA del 14/10/2005 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il PG in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Delehaye E., che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito il difensore avv. TRICOLI F., che, illustrando i motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.
OSSERVA
Il T.d.R. di Palermo, con ordinanza depositata 14.10.2005, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Lo Giudice Vincenzo avverso il provvedimento 21.7.2005 con il quale il Tribunale di Agrigento ha sostituito la misura degli AD con quella della custodia in carcere nei con fronti di Lo Giudice, deputato regionale siciliano e già assessore ai LL.PP. per la predetta regione, imputato del delitto ex art. 416 bis c.p.. Con il medesimo provvedimento il predetto Tribunale ha disposto darsi comunicazioni al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) perché, ai sensi dell'art. 11 O.P. disponga il ricovero del Lo Giudice in una struttura ospedaliera penitenziaria idonea a garantire allo stesso cure adeguate.
Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione di legge e carenze motivazionali in relazione all'art. 299 c.p.p. formula le seguenti censure.
Con l'appello erano state proposte essenzialmente due doglianze: la prima, relativa alla violazione dell'art. 299 c.p.p., comma 3 perché il Tribunale di Agrigento aveva disposto accertamento peritale in assenza di richiesta da parte del P.M., la seconda, sotto il profilo del merito, evidenziando la erroneità del giudizio di compatibilità fra regime detentivo e condizioni di salute dell'imputato. Ebbene il T.d.R. ha erroneamente ritenuto che la prima censura fosse stata meramente enunziata e poi "abbandonata" nella trattazione. Così non è e, dunque, il Collegio cautelare aveva obbligo di fornire risposta anche alla censura di carattere processuale. Una perizia quale quella disposta dal Tribunale può in realtà essere effettuata (ex art. 299 c.p.p., comma 4) solo in presenza di richiesta di revoca o modifica di misura cautelare, formulata da una parte. Nel caso di specie, nulla di ciò si è verificato, tanto che il Tribunale Agrigento, accogliendo il rilievo della difesa, decideva di non procedere in udienza all'audizione del perito (Dr. Di LE), ma poi - in maniera contraddittoria - assumeva egualmente decisione in ordine alla detenzione del Lo Giudice. Ulteriore profilo di irregolarità è dato dal fatto che la perizia del dr Di LE è stata disposta il 30.6.2005, depositata il 18.7.2005, mentre l'ordinanza che la dispone è del 21.7.2005, vale a dire posteriore di tre giorni al suo deposito. Ebbene, come ovvio, il comma 4, dell'art. 299 c.p.p. prevede un percorso esattamente inverso. È vero che il comma 3 del medesimo articolo permette al giudice di revocare anche di ufficio o sostituire una misura cautelare, ma si tratta di procedimento alternativo a quello di cui al comma 4 contraddizione in cui è caduto il Tribunale sono rese evidenti dalla circostanza, sopra evidenziata, che il giudice ha dovuto disporre una perizia che era già stata espletata. Ciò ha dato luogo a un provvedimento abnorme, anche perché in esso si fa riferimento a una richiesta del P.M. in data 21.7.2005, vale a dire una richiesta avanzata (evidentemente fuori udienza) nello stesso giorno in cui il provvedimento è stato assunto. Su tale problematica, come premesso, il T.d.R. non si è pronunziato, nonostante la censura fosse stata ampiamente articolata nell'atto di appello. Dunque, sotto tale profilo, la decisione del Collegio cautelare va censurata sia per omessa motivazione, sia per violazione dell'art. 299 c.p.p.. Il ricorrente deduce inoltre violazione dell'art. 275 c.p.p., commi 4 bis e 4 ter, atteso che la detenzione carceraria è stata ripristinata sulla scorta della irrituale perizia medico-legale espletata dal Dr. Di LE. Il T.d.R. non ha dimostrato di aver preso in considerazione il contributo offerto dai CCTT della difesa, uno dei quali, il prof. Paolini da più di un anno opera un costante monitoraggio sulle condizioni di salute del Lo Giudice. È stato accertato che la malattia coronarica non è stata superata (nè poteva esserlo) dall'intervento chirurgico cui l'imputato è stato sottoposto;
vi è stato solo un parziale miglioramento a seguito della angioplastica e tuttavia sono presenti ancora lesioni coronariche che possono determinare uno stato protrombotico, il quale incrementa il rischio di infarto. Il Lo Giudice inoltre è affetto da diabete mellito. I CC.TT. hanno pertanto ragionevolmente osservato che è in atto una situazione di pericolo di vita e dunque hanno concluso per la incompatibilità tra stato di salute e regime detentivo. Il T.d.R. ha, sul punto, acriticamente recepito quanto sostenuto dal perito del Tribunale di Agrigento, senza enunziare le ragioni per le quali è stata preferita la valutazione del perito (con rinvio a una inesistente letteratura medica sul punto) e travisando il contenuto delle valutazioni offerte dai CC.TT. di parte. La motivazione poi è palesemente illogica quando afferma che l'assunto del Di LE non ha trovato smentita nelle consulenze di parte, laddove il prof. Paolini e gli altri CC.TT. hanno dettagliatamente indicato donde hanno tratto il convincimento che il rischio per la salute del Lo Giudice deve ritenersi accresciuto e che la sua vita non può essere adeguatamente tutelata in un contesto detentivo. In ogni caso il giudicante si è sottratto a una personale valutazione di compatibilità, "scaricando" sul DAP (e malamente citando l'art. 11 O.P.) il compito di reperire una struttura clinico- carceraria in grado di ospitare l'imputato. Ciò costituisce violazione dell'art. 275 c.p.p., commi 4 bis e ter in quanto il T.d.R. non poteva limitarsi ad affermare in astratto tale compatibilità, demandando all'organo esecutivo il concreto reperimento del carcere "idoneo", atteso, oltretutto, che di ciò era stato incaricato il perito Dr. Di LE il quale si è singolarmente spogliato di tale competenza. Sul punto sussiste anche omessa motivazione dal momento che la difesa aveva chiesto che fosse l'organo giurisdizionale a individuare il centro clinico nel quale il Lo Giudice potesse essere ricoverato, senza esporlo a pericolo, ciò anche in considerazione del fatto che nel settembre 2004 era stata ritenuta la incompatibilità tra stato di salute dell'imputato e condizione carceraria e, se pure lo stesso è poi stato sottoposto a intervento chirurgico, detto intervento, come premesso, non ha portato alla guarigione del paziente. Sul punto l'ordinanza impugnata si è limitata a prendere atto del mero dato temporale omettendo di enunziare le ragioni per le quali non ha ritenuto condivisibile quanto prospettato dalla difesa. Infine erroneamente il T.d.R. ha affermato che la difesa non avrebbe contestato la esistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, mentre dette esigenze erano state analiticamente esaminate dall'impugnante, che, in particolare aveva segnalato che, venuto meno il ruolo politico del Lo Giudice, lo stesso, anche in considerazione delle allarmanti condizioni di salute, non poteva certamente reiterare il reato, ne' darsi alla fuga. Veniva poi fatto rilevare che le indagini (fondate in buona parte su intercettazioni telefoniche) si erano concluse da tempo e che il procedimento trovavasi ormai nella fase dibattimentale, il che escludeva pericolo di inquinamento probatorio. La prima censura è infondata. Ai sensi dell'art. 299 c.p.p., comma 3 la revoca o la sostituzione delle misure cautelari può esser disposta dal giudice su richiesta di parte, ovvero di ufficio (per quel che qui interessa, nella fase del giudizio). Ai sensi del comma 4 ter del medesimo articolo, il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, può, se lo ritiene necessario (cioè quando non è in grado di decidere allo stato degli atti), disporre, anche di ufficio, accertamenti sulle condizioni di salute dell'imputato. L'accertamento tecnico può dunque intervenire in qualsiasi momento della procedura, essendo conseguenza del convincimento del giudice di non avere gli elementi che lo mettano in grado di assumere cognita causa una decisione. Non si vede dunque ragione alcuna di nullità e, meno che mai, di abnormità.
Parimenti infondata è la seconda censura, atteso che il T.d.R. (pag. 5) ha adeguatamente valutato il contributo conoscitivo proveniente dai CCTT di parte se è vero come è vero che ha osservato che, a parere di questi ultimi, l'asserito stato di incompatibilità è da porre in relazione, non tanto alle attuali condizioni di salute del Lo Giudice (migliorate dopo l'angioplastica), quanto piuttosto con la necessità di garantire al paziente un trattamento, adeguato e tempestivo, nell'eventualità di un'emergenza cardiaca, non fronteggiabile in ambiente penitenziario. E, a tal proposito, il Collegio cautelare ha creduto di poter reperire la soluzione affidando, come premesso, al D.A.P. la individuazione di una struttura carceraria attrezzata anche sotto tale profilo. Ciò ha dato luogo alla terza censura da parte del ricorrente, censura che, a differenza delle prime due, appare fondata. Invero, questa Corte ha già avuto modo di affermare (ASN 200323418-RV 224938) che la valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario, deve essere effettuata sia in astratto (vale a dire con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge), sia in concreto, cioè con riferimento alla possibilità effettiva di somministrazione, nel circuito penitenziario, delle terapie di cui egli necessita. Consegue che, da un lato, la permanenza nel sistema penitenziario può esser decisa se il giudice accerti che esistano istituti con i requisiti che egli stima necessari e sufficienti per formulare un giudizio di compatibilità, dall'altro, che tale accertamento deve rappresentare un prius rispetto alla decisione e non una mera modalità esecutiva della stessa, da rimettersi eventualmente (e come nel caso in esame) alla autorità amministrativa.
In altre parole, compete al giudice (eventualmente coadiuvato da soggetto in possesso delle necessarie conoscenze tecnico- scientifiche) e a nessun altro il compito di stabilire se, con riferimento a quel determinato detenuto, esistano nella rete carceraria italiana istituti caratterizzati da quelle condizioni che rendano compatibile il regime detentivo con lo stato di salute del predetto.
Per tale ragione, la impugnata sentenza va annullata con rinvio (al medesimo giudice) per nuovo esame della questione.
P.Q.M.
la Corte annulla la impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2006