Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 19905
CASS
Sentenza 29 maggio 2026

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  • Accolto
    Carenza di motivazione in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale

    Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente degli altri. La Corte rileva che il Tribunale non si è pronunciato sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla ricorrente, la quale aveva fatto riferimento ai motivi presentati in relazione a una misura cautelare personale precedentemente adottata. L'esame di tale eccezione presuppone accertamenti di fatto sottratti al controllo di legittimità e deve essere effettuato dal giudice di merito.

  • Altro
    Violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti

    Questo motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo relativo all'incompetenza territoriale.

  • Altro
    Violazione di legge quanto all'individuazione del reato presupposto

    Questo motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo relativo all'incompetenza territoriale.

  • Altro
    Violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato

    Questo motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo relativo all'incompetenza territoriale.

  • Altro
    Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari

    Questo motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo relativo all'incompetenza territoriale.

  • Altro
    Violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del periculum in mora

    Questo motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo relativo all'incompetenza territoriale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 19905
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19905
    Data del deposito : 29 maggio 2026

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