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Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 19905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19905 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HUIHUI HONG, nata in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/02/2026 del TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale RT TS, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Brescia, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in data 9 gennaio 2026, avente ad oggetto la somma di denaro contante pari ad euro 197.220,00 della quale la ricorrente, indagata per il reato di riciclaggio, aveva il possesso, trasportandola all’interno di una autovettura sulla quale viaggiava, suddivisa in mazzette da 10 mila euro ciascuna ubicate in modo sparso. Il Tribunale ha qualificato la condotta come prodromica ad attività di riciclaggio strutturate anche attraverso l’utilizzo, da parte di coindagati, di società estere che emettevano fatture per operazioni inesistenti, per la ripulitura di denaro e la sua “retrocessione” in Italia. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19905 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 16/04/2026 2 Pertanto, la condotta della ricorrente è stata ritenuta integrativa del reato di ricettazione ed il Tribunale ha confermato il decreto genetico solo con riguardo alla sua funzione impeditiva e non in quanto finalizzato alla confisca del profitto del reato, non potendosi identificare il personale arricchimento dell’indagata. 2. Ricorre per cassazione ON HU, deducendo, dopo la sintesi della complessa vicenda cautelare: 1) carenza assoluta di motivazione in ordine alla eccezione di incompetenza territoriale formulata davanti al Tribunale attraverso motivi scritti che rimandavano a quelli presentati in sede di riesame della misura personale alla quale la ricorrente era stata sottoposta. In ogni caso, sia il Giudice per le indagini preliminari che il Tribunale del riesame avrebbero dovuto dichiararsi territorialmente incompetenti anche d’ufficio. Infatti, la ricorrente era stata fermata a Brescia con il denaro contante, ma ciò non significava che il reato ipotizzato di ricettazione fosse stato consumato in quel luogo, essendo più verosimile, secondo l’assunto del Pubblico ministero, che la condotta fosse stata commessa a Vicenza, luogo dove, comunque, la ricorrente risiede ed aveva ricevuto il danaro, rimanendo irrilevante il luogo di accertamento del fatto, dovendosi applicare, in mancanza di elementi certi, i criteri suppletivi di cui all’art. 9, comma 2, cod. proc. pen. Per tali ragioni, la ricorrente richiede l’annullamento senza rinvio sul punto e la determinazione della competenza da parte della Corte di cassazione a favore del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza;
2) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti. 3) violazione di legge quanto alla individuazione del reato presupposto. 4) violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. 5) violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. 6) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del periculum in mora. Si dà atto che nell’interesse della ricorrente sono stati depositati motivi nuovi con allegati, attraverso i quali si insiste sulla eccezione di incompetenza territoriale, già accolta dal Tribunale di Brescia nel medesimo procedimento ma in altro incidente cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo è fondato ed ha carattere assorbente dei restanti. 1. Dalla consultazione degli atti allegati al ricorso risulta che la ricorrente, in sede di riesame, aveva fatto riferimento, a sostegno delle sue ragioni, ai motivi di riesame, a sua volta allegati, proposti in relazione alla misura cautelare di tipo personale che era stata adottata nei confronti della ricorrente e che era stata trattata in diversa sede cautelare. 3 Sulla eccezione il Tribunale non si è pronunciato ed il suo esame deve essere effettuato dal giudice di merito e non in questa sede, presupponendo accertamenti di fatto sottratti al controllo di legittimità. Può applicarsi, nella parte di interesse, il principio secondo cui, non può costituire motivo di ricorso per cassazione la violazione delle regole di competenza territoriale da parte del giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare, se detta violazione non sia stata dedotta nel giudizio di riesame, essendo precluso al giudice di legittimità di decidere su violazioni di legge non rilevabili d'ufficio, i cui presupposti di fatto non siano già stati esaminati dai giudici di merito. (In motivazione, la Corte ha precisato che il principio trae ulteriore conferma dalla introduzione, ad opera dell'art. 4, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, del meccanismo di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis, cod. proc. pen., con cui è possibile sollecitare una pronuncia di legittimità anticipata e vincolante sulla competenza territoriale, così da scongiurare il rischio della inutile celebrazione di più gradi di giudizio per l'erronea determinazione di tale competenza). (Sez. 6, n. 28455 del 11/06/2024, [...], Rv. 286758-01).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso, il 16/04/2026 Il consigliere relatore Il Presidente US DA EL CA
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale RT TS, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Brescia, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in data 9 gennaio 2026, avente ad oggetto la somma di denaro contante pari ad euro 197.220,00 della quale la ricorrente, indagata per il reato di riciclaggio, aveva il possesso, trasportandola all’interno di una autovettura sulla quale viaggiava, suddivisa in mazzette da 10 mila euro ciascuna ubicate in modo sparso. Il Tribunale ha qualificato la condotta come prodromica ad attività di riciclaggio strutturate anche attraverso l’utilizzo, da parte di coindagati, di società estere che emettevano fatture per operazioni inesistenti, per la ripulitura di denaro e la sua “retrocessione” in Italia. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19905 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 16/04/2026 2 Pertanto, la condotta della ricorrente è stata ritenuta integrativa del reato di ricettazione ed il Tribunale ha confermato il decreto genetico solo con riguardo alla sua funzione impeditiva e non in quanto finalizzato alla confisca del profitto del reato, non potendosi identificare il personale arricchimento dell’indagata. 2. Ricorre per cassazione ON HU, deducendo, dopo la sintesi della complessa vicenda cautelare: 1) carenza assoluta di motivazione in ordine alla eccezione di incompetenza territoriale formulata davanti al Tribunale attraverso motivi scritti che rimandavano a quelli presentati in sede di riesame della misura personale alla quale la ricorrente era stata sottoposta. In ogni caso, sia il Giudice per le indagini preliminari che il Tribunale del riesame avrebbero dovuto dichiararsi territorialmente incompetenti anche d’ufficio. Infatti, la ricorrente era stata fermata a Brescia con il denaro contante, ma ciò non significava che il reato ipotizzato di ricettazione fosse stato consumato in quel luogo, essendo più verosimile, secondo l’assunto del Pubblico ministero, che la condotta fosse stata commessa a Vicenza, luogo dove, comunque, la ricorrente risiede ed aveva ricevuto il danaro, rimanendo irrilevante il luogo di accertamento del fatto, dovendosi applicare, in mancanza di elementi certi, i criteri suppletivi di cui all’art. 9, comma 2, cod. proc. pen. Per tali ragioni, la ricorrente richiede l’annullamento senza rinvio sul punto e la determinazione della competenza da parte della Corte di cassazione a favore del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza;
2) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti. 3) violazione di legge quanto alla individuazione del reato presupposto. 4) violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. 5) violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. 6) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del periculum in mora. Si dà atto che nell’interesse della ricorrente sono stati depositati motivi nuovi con allegati, attraverso i quali si insiste sulla eccezione di incompetenza territoriale, già accolta dal Tribunale di Brescia nel medesimo procedimento ma in altro incidente cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo è fondato ed ha carattere assorbente dei restanti. 1. Dalla consultazione degli atti allegati al ricorso risulta che la ricorrente, in sede di riesame, aveva fatto riferimento, a sostegno delle sue ragioni, ai motivi di riesame, a sua volta allegati, proposti in relazione alla misura cautelare di tipo personale che era stata adottata nei confronti della ricorrente e che era stata trattata in diversa sede cautelare. 3 Sulla eccezione il Tribunale non si è pronunciato ed il suo esame deve essere effettuato dal giudice di merito e non in questa sede, presupponendo accertamenti di fatto sottratti al controllo di legittimità. Può applicarsi, nella parte di interesse, il principio secondo cui, non può costituire motivo di ricorso per cassazione la violazione delle regole di competenza territoriale da parte del giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare, se detta violazione non sia stata dedotta nel giudizio di riesame, essendo precluso al giudice di legittimità di decidere su violazioni di legge non rilevabili d'ufficio, i cui presupposti di fatto non siano già stati esaminati dai giudici di merito. (In motivazione, la Corte ha precisato che il principio trae ulteriore conferma dalla introduzione, ad opera dell'art. 4, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, del meccanismo di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis, cod. proc. pen., con cui è possibile sollecitare una pronuncia di legittimità anticipata e vincolante sulla competenza territoriale, così da scongiurare il rischio della inutile celebrazione di più gradi di giudizio per l'erronea determinazione di tale competenza). (Sez. 6, n. 28455 del 11/06/2024, [...], Rv. 286758-01).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso, il 16/04/2026 Il consigliere relatore Il Presidente US DA EL CA