Sentenza 4 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/10/2003, n. 14827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14827 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 4 8 27/03LA CORT E Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 6384/01 - Dott. Alberto SPANO' Consigliere 10253/01 Cron. 300M Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Dott. Grazia CATALDI Consigliere- Rep. Dott. Giovanni GIACALONE - Rel. Consigliere- Ud.15/04/03 ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
B ricorrente
contro
TRIPICCHIO FRANCESCO;
intimato e sul 2° ricorso n 10253/01 proposto da:2003 2272 TRIPICCHIO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in -1- ROMA VIA MESSINA 15 INT 11, presso lo studio dell'avvocato ACHILLE TENUTA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO,. che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale www avverso la sentenza n. 48/00 del Tribunale di PAOLA, depositata il 28/02/00 - R.G.N. 59/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/03 dal Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE;
udito l'Avvocato DE MARINIS per delega FIORILLO;
udito l'Avvocato TENUTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi Of -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza oggetto del presente ricorso, il Tribunale di Paola riget- tava l'appello proposto dalle Ferrovie dello Stato avverso la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda del lavoratore descritto in epigrafe, aveva condannato le Ferrovie ad inquadrarlo nell'area quarta ed a corrispondergli le relative differenze retributive. Nel ricorso introduttivo, il lavoratore aveva dedotto di avere svolto, nel periodo in contestazione, mansioni di capo turno della Sottostazione Elettrica Pilota presso la zona trazione elettrica di Scalea, che controllava la rete ferroviaria per circa 250 Km., comprendenti dodici sottostazioni elettriche telecomandate e che era stato inquadrato nell'area terza (tecnici), mentre avrebbe dovuto essere in- quadrato dell'area IV (tecnici qualificati), trattandosi di mansioni svolte con assoluta autonomia operativa, in assenza di direttive e controlli, inter- venendo in maniera autonoma, in particolare, in caso di mancata circola- zione di corrente, individuando il guasto sul pannello del telecomando, ri- ducendo al minimo il tratto di linea interessato e segnalando l'anormalità al coordinatore impianti elettrici di Reggio Calabria, regolamentando eventualmente la circolazione dei treni e dando infine il benestare, sotto la propria responsabilità, per la ripresa della circolazione tramite il dirigente centrale operativo del movimento di Sapri o, ove previsto, il Capo stazione Costituendosi in primo grado, le Ferrovie avevano sostenuto che il lavo- ratore era stato correttamente inquadrato nell'area terza, difettando nelle mansioni svolte il requisito dell'iniziativa e dell'autonomia operativa, in quanto esse consistevano in operazioni materiali, rappresentanti traduzione pratica delle disposizioni ed istruzioni di settore alla cui osservanza il di- pendente era tenuto. Nel respingere il gravame della società datrice di lavoro, osservavano i giudici di appello, che le attività effettivamente svolte dal lavoratore dove- vano ritenersi quelle allegate nel ricorso introduttivo, qui innanzi specifi- cate, essendosi la difesa della società incentrata esclusivamente sul profilo della determinazione della qualifica contrattuale di riferimento e solo in appello, in modo peraltro del tutto generico, aveva contestato la formazio- ne nella prima fase di una prova adeguata sul contenuto dell'attività lavo- rativa del dipendente. Passate in rassegna le declaratorie delle categorie contrattuali di inqua- dramento, i giudici di appello rilevavano che il vero discrimine tra le aree consisteva in due profili. Da un lato, nella progressiva crescita di impor- 1 fr tanza dei compiti di coordinamento: i lavoratori dell'area terza svolgono compiti esclusivamente esecutivi, con possibilità di coordinamento limitata alla squadra o gruppo di appartenenza, quelli dell'area quarta svolgono compiti operativi, che allo stesso tempo implicano l'esercizio di poteri di coordinamento, quelli dell'area quinta svolgono prevalentemente compiti di coordinamento con autonomia decisionale;
dall'altro, nell'autonomia di azione che, da meramente esecutiva (rilevante solo nell'adempimento di istruzioni ricevute), diviene operativa (implicante il potere di apprezzare determinate situazioni per decidere la soluzione da perseguire, nel rispetto di regole e procedure eventualmente presenti in materia) ed infine deciso- ria (idonea a dettare prescrizioni di carattere generale - sia pure nel ri- spetto delle direttive generali dell'ente - destinate ad essere seguite dai la- voratori delle categorie sottoordinate. La decisione di primo grado meritava di essere confermata in quanto: - era indubbio che il lavoratore svolgesse compiti di natura operativa. Se- condo il mansionario, i turnisti svolgono compiti che implicano l'esercizio di poteri di apprezzamento, di valutazione delle situazioni di fatto certa- mente esorbitanti dalla semplice autonomia esecutiva dei lavoratori dell'area terza;
- anche il profilo della responsabilità verso terzi delle attività del turnista assumeva rilievo alla luce della previgente declinatoria della figura profes- sionale del tecnico specializzato nell'ambito del contratto collettivo 1988- 1990 (figura assorbita nell'attuale area IV); sarebbe, d'altra parte, illogico e penalizzante per il lavoratore affermare la natura puramente esecutiva di un'attività espletata, per lo svolgimento della quale, tuttavia, risponde di- rettamente verso i terzi;
-alcuni dei compiti affidati ai lavoratori in questione (informarsi del reale andamento della circolazione treni e chiedere al coordinatore infrastrutture e d'intesa con i DM interessati autorizzazioni ad eventuali limitazioni ai treni nelle situazioni anomale;
analizzare la successione degli eventi per favorire il coordinatore infrastrutture nel corretto indirizzo delle operazioni di pronto intervento del personale di manutenzione) hanno una connota- zione in senso lato organizzatoria del lavoro ed, in quanto tali, soddisfano anche il secondo elemento costitutivo delle mansioni dell'area quarta. Avverso tale pronunzia, ricorre per cassazione la società Ferrovie dello Stato, con due motivi, illustrati con memoria;
resiste il lavoratore con con- troricorso, nel quale formula un motivo di ricorso incidentale. 2 Motivi della decisione. Va, preliminarmente, disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c., essendo essi proposti contro la medesima sentenza. Con il primo motivo, la società, denunziando violazione e falsa applica- zione degli artt. 112, 115, 116 e seguenti c.p.c., nonché vizio di motivazio- ne su punto decisivo, lamenta che la sentenza impugnata avrebbe erronea- mente posto a fondamento della decisione un fatto insussistente, vale a dire la mancata contestazione, in primo grado, ad opera della datrice di lavoro, delle mansioni concretamente svolte dal dipendente;
indica le parti della memoria di costituzione ritenute rilevanti e che dimostrerebbero che la so- cietà aveva contestato le mansioni come esposte nel ricorso introduttivo ed aveva chiesto prova contraria sulle stesse;
sostiene, altresì, che i giudici di appello avrebbero omesso di pronunciarsi sulla specifica contestazione in appello del raggiungimento della prova sul contenuto dell'attività lavorati- va svolta dal dipendente;
né detta contestazione poteva ritenersi preclusa in appello, trattandosi di mera difesa volta a contestare il valore probatorio dei mezzi d'istruzione esperiti in primo grado. La censura si rivela priva di pregio. In particolare, quanto all'accertamento in concreto delle attività lavorati- ve svolte dal dipendente, diversamente da quanto sostiene la società ricor- rente, la sentenza impugnata - lungi dall'affermare che la società stessa concordasse con il lavoratore sulla rilevanza delle mansioni da lui espletate - si è limitata ad interpretare gli atti difensivi delle Ferrovie ed a desumer- ne che negli stessi risultavano non contestate le mansioni descritte dall'istante nel ricorso di primo grado (e riportate nello svolgimento del processo della sentenza d'appello e della presente pronunzia), incentrando- si dette difese esclusivamente sulla contestazione della riconducibilità di dette mansioni all'inquadramento rivendicato. La "non contestazione” è stata correttamente riferita dai giudici di me- rito all'avvenuto espletamento delle mansioni nella loro materialità, tanto è vero che la sentenza d'appello ha poi precisato che la questione posta dalla controversia consisteva nello stabilire a quale area dovesse essere ricon- dotta la prestazione lavorativa resa dal dipendente. Trattasi di valutazione corretta nel profilo logico e giuridico ed esente da errori, rispetto alla quale le censure della ricorrente prospettano violazioni di norme e vizi di motivazione che non hanno riscontro nel giudizio 3 fu espresso dal Tribunale in ordine alla ricostruzione del comportamento pro- cessuale delle parti. Né la sentenza impugnata è incorsa nel vizio di omes- sa pronunzia, circa la contestazione in appello (non preclusa in quanto me- ra difesa e non eccezione in senso stretto) del raggiungimento di adeguata prova sulle mansioni effettivamente svolte, in quanto, affermando che la società “solo in appello, in modo peraltro, del tutto generico, contestava la formazione nella prima fase di una prova adeguata del contenuto dell'attività lavorativa dell'appellato", il Tribunale non ha certo affermato che detta contestazione era preclusa per violazione dl termine posto dall'art. 416, secondo comma, c.p.c., ma ha desunto, dalla proposizione di tale mera difesa esclusivamente in appello e dalla ritenuta genericità della sua formulazione, argomenti di convincimento rafforzativi dell'operata ri- costruzione del contegno delle parti nel giudizio di primo grado Con il secondo motivo, la società, denunziando omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia e viola- zione falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. sui criteri di ermeneu- tica contrattuale, lamenta che i giudici di appello non avrebbero corretta- mente svolto il confronto tra le declaratorie contrattuali e le mansioni con- cretamente svolte dal dipendente, perché, dopo aver correttamente indicato le declaratorie, passando ad analizzare la posizione del dipendente, ripor- tava le mansioni del "turnista", senza verificare ed indicare quali di esse fossero state effettivamente svolte dal soggetto in lite. Il tribunale, inoltre, avrebbe riduttivamente interpretato la declaratoria dell'area terza, essendo- si "sottodimensionata" l'espressione “autonomia esecutiva". Sarebbero stati, invece, sopravvalutati i compiti di coordinamento affidati ai turnisti;
mentre il carattere della responsabilità verso terzi non avrebbe potuto con- siderarsi decisivo, essendo comune a qualsiasi attività professionale. La censura è infondata Come noto, nel procedimento logico-giuridico diretto all'inquadramento del lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto colletti- : vo di categoria e, quindi, dal raffronto dei risultati di tali due indagini (Cass. 28 novembre 2001 n. 15043; Cass. 26 luglio 2000 n. 9822; Cass. 10 aprile 1999 n. 3528); restando l'individuazione dei criteri generali ed astratti caratteristici delle singole categorie alla stregua della disciplina collettiva del rapporto censurabile in sede di legittimità, oltre che per vizi di motivazione (come le altre due fasi del predetto iter logico-giuridico 4 fin dell'inquadramento), anche per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale nell'interpretazione della disciplina collettiva (Cass. 24 mag- gio 1991 n. 5899; Cass. 5 settembre 1988 n. 5038). Siffatti principi sono stati applicati dal Tribunale che, accertata la natura delle attività lavorative svolte dal dipendente, alla luce delle mansioni affi- dategli, ed individuato con corretta applicazione dei criteri ermeneutici le- gali la portata della disciplina collettiva sugli elementi tipizzanti le "aree" terza, quarta e quinta, ha proceduto al raffronto dei risultati delle due inda- gini, affermando in concreto la fondatezza del diritto al superiore inqua- dramento. In particolare, la differenza tra le varie “aree” d'inquadramento dei di- pendenti è stata individuata nella progressiva crescita doimportanza dei compiti di coordinamento e nell'autonomia di azione, che, da meramente esecutiva, diviene operativa e, infine, decisoria. Alla luce di tale operata differenziazione, i giudici di appello, dopo avere puntualmente descritto le diverse attività espletate dai capi turno della sottostazione elettrica pilota ed il grado di autonomia da esse richiesto e dopo aver sottolineato anche le responsabilità che si accompagnavano all'esercizio delle descritte mansioni, con una motivazione congrua e cor- retta sul piano logico-giuridico - e pertanto non censurabile in questa sede di legittimità - hanno poi riconosciuto il diritto del lavoratore alla rivendi- cata qualifica superiore (in relazione a conferma, in sede di legittimità, di un'interpretazione nello stesso senso delle medesime declaratorie contrat- tuali;
Cass. 5 ottobre 1998 n. 9874). Ne deriva che le censure svolte si rivelano portatrici esclusivamente di una propria, diversa lettura delle risultanze processuali, congruamente e correttamente apprezzate in sede di merito. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, il lavoratore, denunziando violazione dell'art. 92 c.p.c., nonché vizio di motivazione, lamenta che i giudici di appello non abbiano indicato le ragioni in base alle quali abbiano accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge per operare l'effettuata compensazione tra le parti delle spese di lite. Deduce, in parti- colare, che l'esercizio del potere di compensazione era stato esercitato senza alcuna motivazione implicita od esplicita, tenuto conto che l'asserita "natura obiettivamente ambigua delle definizioni contenute nel contratto collettivo e tali da generare legittimamente interpretazioni di segno diver- so" era evidentemente contraddetto dalla sentenza e dalla pacifica inter- 5 for pretazione di dette norme formulata in motivazione e con lo stesso richia- mo a giurisprudenza di segno confermativo. La censura si rivela priva di pregio. Come noto, la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese processuali, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discre- zionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione, restando perciò incensurabile in sede di legittimità, salvo che risulti violato il prin- cipio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero che, a fondamento della decisione del giudice di merito di compensare le spese, siano addotte ragioni palesemente illogi- che e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale (Cass. 1° agosto 2002 n. 11597; Cass. 23 aprile 2001 n. 5988; Cass. 5 aprile 2000 n. 5390; Cass. 14 giugno 1999 n. 5909; Cass. 2 marzo 1999 n. 1216). Nessuna di tali ultime ipotesi ricorre nella fattispecie, sicché il giudice del merito ha legittima- mente e congruamente esercitato il proprio discrezionale potere di com- pensazione delle spese di lite. Le spese del presente giudizio, tenuto conto del suo esito globale, vanno poste a carico della società ricorrente principale, secondo la liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta;
condanna la società ricorrente alle spese, che liquida in Euro ,00 ,oltre Euro 1.500 (millecinquecento) peronora- rio. Il 15 aprile 2003. L'estensore Il Presidente. Vincense IL CANCELLIERE Depositato in LE GG , 2003 CANCELLIERE 6