Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/1998, n. 2904
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Sentenza 15 dicembre 1998

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La necessità che la sentenza sia emessa dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento comporta che la valutazione della prova venga effettuata ad opera delle persone fisiche (o della persona fisica, in caso di giudice monocratico)innanzi alle quali essa è stata raccolta. Nè -senza il consenso delle parti- può farsi luogo, nel dibattimento rinnovato a seguito di mutamento del giudice, alla semplice lettura dei verbali delle prove raccolte precedentemente, in quanto detta lettura, con la conseguente acquisizione degli atti al fascicolo del dibattimento, è consentita solo qualora l'esame del soggetto dichiarante non abbia luogo, vale a dire in quanto le parti non richiedano detto esame , ne' si oppongano alle predette letture. (V. Corte cost. 3 febbraio 1994 n. 17 e Corte cost. 3 aprile 1996 n. 99).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/1998, n. 2904
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2904
    Data del deposito : 15 dicembre 1998

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