Sentenza 15 dicembre 1998
Massime • 1
La necessità che la sentenza sia emessa dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento comporta che la valutazione della prova venga effettuata ad opera delle persone fisiche (o della persona fisica, in caso di giudice monocratico)innanzi alle quali essa è stata raccolta. Nè -senza il consenso delle parti- può farsi luogo, nel dibattimento rinnovato a seguito di mutamento del giudice, alla semplice lettura dei verbali delle prove raccolte precedentemente, in quanto detta lettura, con la conseguente acquisizione degli atti al fascicolo del dibattimento, è consentita solo qualora l'esame del soggetto dichiarante non abbia luogo, vale a dire in quanto le parti non richiedano detto esame , ne' si oppongano alle predette letture. (V. Corte cost. 3 febbraio 1994 n. 17 e Corte cost. 3 aprile 1996 n. 99).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/1998, n. 2904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2904 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dai magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 15-12-98
1. Dott. Gianfranco Marini Consigliere SENTENZA
2. " Giuliana Ferrua " N.2276
3. " Angelo Di Popolo " REGISTRO GENERALE
4. " Gennaro Marasca " N.19636/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro il 27- 23-98 nel procedimento a carico di ZI OS nato in [...] l'[...]
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giuliana Ferrua
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Ciampoli che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione. Con sentenza 17-7-97 il Pretore di Castrovillari, sez. dist. di Trebisacce, dichiarava ZI OS AR responsabile della contravvenzione prevista dagli artt. 81, 691 c. 2 c.p. (commessa il 10-2-95); con le attenuanti generiche lo condannava a pena di giustizia.
A seguito di appello dell'imputato la Corte territoriale di Catanzaro, in data 27-3-98, dichiarava la nullità della decisione impugnata per violazione dell'art 525 c. 2 c.p.p.: ciò in quanto il Pretore che l'aveva pronunciata era persona fisica diversa da quella che aveva condotto l'istruttoria dibattimentale e quest'ultima non era stata rinnovata. Detto giudice rilevava, in particolare, che non poteva ritenersi sufficiente a garantire il principio dell'immutabilità del giudice sancito dalla citata norma la semplice lettura - nel caso concreto operata in presenza di opposizione della difesa - degli incombenti probatori esperiti dinnanzi al precedente giudice.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale deducendo inosservanza di norme processuali e vizio motivazionale.
Innanzitutto occorre rilevare l'inammissibilità della censura sotto codesto ultimo profilo in quanto, a fronte di questioni di diritto ed in particolare in materia di interpretazione di norme processuali, ogni eventuale erronea argomentazione diviene priva di incidenza, essendo comunque decisiva la correttezza o meno della soluzione adottata.
Orbene, con riguardo al caso specifico deve escludersi la ricorrenza della dedotta violazione e pertanto la fondatezza del motivo sotto l'ulteriore profilo.
All'uopo si osserva quanto segue.
Il principio, sancito a pena di nullità assoluta, della necessità che la sentenza sia decisa dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento (art 525 c.2 c.p.p) comporta che la valutazione della prova venga effettuata da coloro o colui (per il caso del Pretore) dinnanzi ai quali essa è stata esperita: invero per partecipazione al dibattimento va inteso l'effettivo svolgimento dell'attività tipica di questa fase, tra cui v'è l'assunzione della prova ed in particolare l'esame dei testi e delle parti.
Trattasi di regola fondamentale, propria del sistema accusatorio, la quale non può essere derogata se non nei casi espressamente consentiti dalla legge, essendo di conseguenza da escludere ogni applicazione in via estensiva o analogica di previste eccezioni. In siffatta ottica si palesa irrilevante il richiamo del ricorrente alla disciplina relativa alla ricusazione, all'astensione nonché all'incidente probatorio.
Nè può valere il riferimento all'art 511 c. 2 c.p.p. Questa norma consente al giudice di dare lettura dei verbali delle dichiarazioni contenute nel fascicolo del dibattimento e di acquisire in tal modo le stesse, qualora l'esame del soggetto dichiarante "non abbia luogo".
Al proposito, poiché tale espressione non opera esclusivo riferimento all'atto irripetibile deve ritenersi che la stessa sia di più ampia portata e comprensiva cioè anche dell'ipotesi di rinuncia delle parti all'esperimento. Non si condivide invece quell'impostazione giurisprudenziale invocata dal ricorrente (Cass 13 6-97 n. 05658 R.V 209313) secondo cui si potrebbe prescindere dall'esame anche in caso di rigetto della relativa istanza delle parti o di una di esse, istanza da considerarsi implicita nell'opposizione alla lettura e respinta nel momento in cui viene ordinata quest'ultima: una siffatta interpretazione diretta a dilatare la portata dell'art 511 - il cui carattere eccezionale è invero sottolineato dal successivo art. 514 c. 1 c.p.p. ("fuori dei casi previsti dagli art. 511...") - si porrebbe a sua volta in contrasto con il principio fondamentale sopra richiamato. Pertanto, pur ravvisando l'applicabilità anche all'ipotesi di giudice diverso della disciplina dell'art. 511 c.2 c.p.p., sotto il profilo che gli atti assunti dal giudice precedente fanno parte del fascicolo per il dibattimento (in conformità del resto all'insegnamento della Corte Costituzionale: sent. 94/00 17; ord. 96/00 99), si ribadisce che la semplice lettura degli atti di istruzione probatoria in precedenza ammessi e raccolti da altro giudice non può sostituire la nuova assunzione nel caso in cui vi sia opposizione delle parti o di una di esse.(Cass. 26-5-96 n. 0 6500 R.V.205297)
La decisione impugnata risulta dunque legittimamente adottata per cui s'impone il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 98.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 1999