Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 5038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5038 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere Loredana Micciche'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 5038 Anno 2026 Presidente: ON DR Relatore: CI LO Data Udienza: 14/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d’Appello de L’Aquila, con sentenza del 14 gennaio 2025, confermava la sentenza del Tribunale di Chieti con la quale BE AN RI veniva condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi nove di reclusione per i delitti p. e p. dagli artt. 40, cpv., 41, 81, c. 1, 423-bis, 449 in relazione al 423, cod.pen., e 256, comma 1, lett a) d.lgs. n.152/2006 perché, in qualità di legale rappresentante della Iron Metal srl, esercente attività di gestione di rifiuti non pericolosi, esercitando la propria attività in modo difforme dalla autorizzazione rilasciata dal SUAP Chietino Ortonese, per colpa consistita nell’accumulare sul piazzale aziendale blocchi di materiale eterogeneo destinato al recupero e in parte allo smaltimento senza alcuna cautela, cagionava un incendio dei rifiuti, originato da un innesco spontaneo, con pericolo di propagazione ad altre parti dello stabilimento ove si trovavano accatastati altri rifiuti infiammabili. La prescritta autorizzazione prevedeva infatti che il piazzale aziendale avrebbe dovuto fungere da area di sgombero, mentre era in realtà occupato da diversi container contenenti materiali ferrosi, nonché da macchinari consistenti in parti di ricambio di impianti aziendali (fatto del 31 maggio 2019, la contravvenzione è contestata fino al 12 giugno 2019). Veniva concessa la sospensione condizionale della pena. 2. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolato in dieci motivi. 3. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all’art. 423 comma 2 cod. pen. e vizio di motivazione apparente. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, ai fini della integrazione del delitto di incendio è necessario che il fuoco divampi in vaste proporzioni, con potenza distruttrice, così da porre in pericolo un numero indeterminato di persone. La Corte d’appello aveva erroneamente qualificato il fatto occorso quale incendio, del tutto omettendo di considerare che l’evento aveva interessato un’area circoscritta dello stabilimento industriale, le fiamme erano state domate in tempi rapidissimi ancora prima dell’intervento dei vigili del fuoco, che il fuoco non si era propagato in altre zone dell’impianto industriale, non era stato necessario effettuare monitoraggi sulla qualità dell’aria. Sul punto, la Corte territoriale aveva fornito una motivazione apparente, limitandosi ad affermare apoditticamente la sussistenza del pericolo per la pubblica 3 incolumità sulla base di una valutazione del tutto astratta della possibilità di propagazione delle fiamme, e non aveva operato alcuna distinzione tra mera accensione di un fuoco ed il concetto di incendio. Inoltre, mancava del tutto la motivazione in ordine all’accertamento del nesso causale e all’elemento soggettivo del reato. 4. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. b) cod.proc.pen., violazione di legge in relazione all’art. 256 comma 1 d.lgs 152/2006. La Corte d’appello aveva ritenuto sussistente il reato di gestione non autorizzata di rifiuti non considerando che l’imputato era in possesso di regolare autorizzazione e che le presunte difformità rispetto alle prescrizioni autorizzative potevano rilevare con mere violazioni amministrative. Inoltre, era erronea ed indimostrata la circostanza che i materiali stoccati non fossero autorizzati. 5. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett c) cod. proc.pen. Era stato violato il diritto di difesa, poiché la Corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi su rilievi decisivi oggetto dei motivi di appello in ordine alla assenza di prova circa il pericolo per l’incolumità pubblica, alla mancata individuazione di specifici profili di colpa nella causazione dell’evento, alla compatibilità dello stoccaggio con le prescrizioni autorizzative. 6. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. b) e lett. e), cod.proc.pen., violazione di legge e conseguente vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo concreto per la pubblica incolumità. La Corte d’appello aveva del tutto omesso il relativo accertamento, limitandosi a richiamare, genericamente, la potenzialità lesiva dell’evento e presumendo il pericolo, anziché compiere una verifica in concreto. In particolare, nessuna considerazione era stata attribuita ad elementi quali l’assenza di persone all’interno e all’esterno dell’area, l’assenza di propagazione delle fiamme, l’isolamento della zona interessata e l’ assenza di rifiuti pericolosi. Non erano state correttamente applicate le coordinate ermeneutiche da tempo tracciate dalla giurisprudenza di legittimità riguardo alla distinzione tra fuoco ed incendio: solo quest’ultimo implica la propagazione irrefrenabile delle fiamme e presenta una potenza distruttrice, con pericolo per la pubblica incolumità, anche riguardo alle dirette conseguenze dell’evento quali calore sviluppato, fumo prodotto, mancanza di ossigeno, propagazione di gas pericolosi. Detti elementi erano del tutto assenti nel concreto caso verificatosi. 7. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. b) e lett. e), cod.proc.pen., violazione di legge in relazione all’art. 40 cod.pen. e conseguente mancanza della motivazione, per non avere il giudice d’appello proceduto al 4 necessario giudizio controfattuale, non verificando se l’adozione di diverse misure di sicurezza avrebbe impedito l’evento. Era stato infatti dimostrato che l’impianto era dotato di regolare certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco, che i sistemi automatici di spegnimento non sarebbero stati tecnicamente realizzabili in aree esterne e che, in concreto, le misure antincendio adottate avevano consentito il tempestivo intervento del personale. 8. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. b) e lett. e) cod.proc.pen., violazione di legge in relazione all’art. 256 D.lgs n.152/2006 e vizio di motivazione sulla gestione non autorizzata dei rifiuti;
violazione ed errata applicazione della L.R. Abruzzo n.45/2007. Nella apodittica motivazione della Corte territoriale non vi era riferimento alcuno alla normativa applicabile e alle autorizzazioni in base alle quali operava regolarmente l’impresa gestita dal ricorrente. In particolare, ai sensi della L.R. Abruzzo n.45/2007 prevede che la diversa dislocazione dei materiali ferrosi all’interno dell’azienda non costituisce variante alla autorizzazione. Pertanto, era del tutto errata ed apodittica l’affermazione dei giudici di merito secondo cui sarebbe stata evidente la difformità della gestione della discarca rispetto all’ autorizzazione rilasciata. 9. Con il settimo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. b) e lett. e), cod.proc.pen., violazione di legge e conseguente mancanza della motivazione in relazione all’accertamento del nesso causale. La Corte territoriale aveva del tutto omesso l’analisi della caratterizzazione del fatto storico e delle particolarità del caso concreto, come richiesto in base al consolidato indirizzo ermeneutico in tema di causalità nel reato omissivo. Non era stata accertata la causa specifica dell’innesco, non era stato accertato quali cautele omesse avrebbero impedito l’evento, non era stato considerato che vi era stato l’immediato intervento del personale della ditta e dello stesso imputato che aveva impedito il propagarsi delle fiamme al di fuori della stretta area interessata né era stata presa in considerazione la limitata entità del materiale coinvolto ( venti metri cubi anziché cinquanta, come invece erroneamente ritenuto). Né era stato valutato, sotto il profilo soggettivo, se l’evento fosse effettivamente prevedibile ex ante, considerando che vi era regolare certificato di prevenzione incendi rilasciato dalla competente autorità ( vigili del fuoco); era quindi state adottate le misure prescritte, il personale era adeguatamente formato ed era intervenuto immediatamente, non vi erano sostanze infiammabili nell’area interessata. 10. Con l’ottavo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sulla valutazione delle prove. La Corte 5 territoriale aveva fondato il proprio convincimento esclusivamente sulla deposizione del teste IC e non aveva del tutto valutato la perizia del consulente di parte, la documentazione fotografica che dimostrava la limitata estensione dell’evento, l’assenza di prescrizioni dell’ARTA sul monitoraggio ambientale. Vi era stato inoltre un rilevante travisamento probatorio, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ad una specifica informazione probatoria smentita dagli atti, ossia il fatto che il materiale andato in combustione non era pari a cinquanta metri cubi, ma a soli 22. In base alla erronea quantità utilizzata quale dato probatorio, la Corte territoriale aveva altrettanto erroneamente valutato la rilevanza delle proporzioni della combustione avvenuta. 11. Con il nono motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., violazione di legge in relazione agli artt. 423 comma 2 e 449 cod pen. nonchè difetto di motivazione in ordine alla rilevanza del tempestivo intervento dell’imputato. La Corte territoriale aveva completamente omesso di valutare il fatto che l’imputato era efficacemente intervenuto, utilizzando un braccio meccanico per allontanare il cassone che aveva preso fuoco, così dimostrando di avere predisposto adeguate misure di prevenzione. Nel caso di specie, la mancata propagazione del fuoco costituiva prova della adozione delle cautele adeguate, con conseguente manifesta illogicità della sentenza impugnata ove aveva considerato che la mera verificazione dell’evento fosse di per sé dimostrativa della mancanza di idonee misure. 12. Con il decimo e ultimo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. b), cod.proc.pen., violazione di legge in relazione all’art 16, comma 1, d.lgs n.139/2006 e vizio di motivazione sulla sussistenza degli obblighi in materia di prevenzione incendi. La Corte territoriale aveva ritenuto configurabile il reato contestato senza neppure individuare la normativa di riferimento e senza valutare che l’impianto era dotato di regolare certificazione di prevenzione incendi rilasciata dai vigili del fuoco, che non prevedeva l’istallazione di sistemi automatici né vi era alcun obbligo di adozione di specifici presidi. 13. Il Procuratore generale, con memoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono tutti infondati, e devono pertanto essere rigettati. 2. Vanno preliminarmente esaminate, per priorità logica, le doglianze attinenti alla configurabilità dell’incendio. 3. Lamenta il ricorrente che i giudici di merito non avrebbero fatto corretta applicazione del principio ormai consolidato secondo cui ai fini dell'integrazione del delitto di incendio occorre distinguere tra il concetto di "fuoco" e quello di 6 "incendio", in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone (Sez. 4, n. 43126 del 29/10/2008, Cominetto, Rv. 242459 – 01; Sez. 1, n. 14263 del 23/02/2017, Ajmi, Rv. 269842 – 01; Sez. 4 - , del 14/12/2021, Leonetti, Rv. 282701 – 01). In proposito, il ricorrente richiama ripetutamente, così come argomentato anche nei motivi di appello, il fatto che l’evento aveva interessato un’area circoscritta dello stabilimento, le fiamme erano state domate in tempi rapidi ancora prima dell’intervento dei vigili del fuoco, che il fuoco non si era propagato in altre zone dell’impianto industriale, che non era stato necessario effettuare monitoraggi sulla qualità dell’aria. Orbene, in ordine ai presupposti descrittivi dell’incendio così come indicati dai principi giurisprudenziali sopra richiamati la Corte territoriale ha fornito congrue argomentazioni coerenti con il materiale istruttorio acquisito (precisamente, le foto riproduttive dello stato dei luoghi e le deposizioni degli operanti intervenuti) che risultano non manifestamente illogiche e si sottraggono al sindacato di legittimità. I giudici di merito hanno infatti richiamato la dinamica dell’evento occorso, rilevando che il fuoco si era sviluppato nell’area di stoccaggio utilizzata per l’attività di gestione di rifiuti non pericolosi esercitata dal ricorrente;
che le fiamme erano divampate per autocombustione partendo dalla base di un cumulo di materiali ferrosi misti a materiali gommosi posti a ridosso del muro di cinta dell’azienda, confinante con la campagna;
che il fuoco aveva poi raggiunto un cassone posto a fianco del cumulo, colmo di materiali gommosi altamente infiammabili, che aveva rapidamente preso fuoco. In tale contesto, la Corte territoriale compie un apprezzamento fattuale inerente alla proporzioni delle fiamme divampate, osservando come il fuoco si fosse propagato su una assai consistente quantità di materiale accumulato. Né, al riguardo, ha rilevanza decisiva il denunciato travisamento della prova di cui al decimo motivo di ricorso, secondo cui il materiale attinto dalle fiamme, e poi smaltito, sarebbe stato pari solo a 22,820 metri cubi e non 50. A parte la certa e inevitabile contrazione del volume complessivo del materiale bruciato, sicchè il materiale smaltito perché andato in combustione ha certamente un volume ridotto rispetto a quello originariamente attinto dalle fiamme, la Corte considera le concrete modalità del fatto rilevando che il fuoco, per autocombustione, si era sviluppato su cumuli di rifiuti misti (gommosi e ferrosi) accatastati nel cortile dell’azienda ed aveva attinto il materiale gommoso contenuto in un cassone, coinvolgendo, pertanto, un ammontare di materiale di proporzioni non illogicamente valutate come vaste. Né è illogico l’apprezzamento circa la potenza distruttrice delle fiamme le quali, dopo una combustione più lenta sui cumuli di materiale misto ( ferroso e 7 gommoso) si erano invece estese velocemente all’interno del cassone contenente spezzoni di gomma, materiale altamente infiammabile, rivelando quindi una sicura tendenza a progredire con rapidità. 4. Se, quindi, risultano incensurabili le argomentazioni svolte riguardo alla vastità e diffusività delle fiamme divampate, tale da qualificare il fenomeno occorso quale incendio, e non mero “ fuoco”, si sottrae alle doglianze formulate anche il giudizio in ordine alla valutazione del pericolo per la pubblica incolumità. Trattandosi di incendio di cosa propria, ancorato al presupposto del pericolo “concreto”, occorre che l’apprezzamento riguardi le caratteristiche effettive del fatto, rivelatrici di una potenziale idoneità a determinare una situazione di pericolo per la vita, l'integrità fisica, la salute di un numero indeterminato di persone (circa la valutazione del pericolo concreto, cfr. in materia di naufragio, Sez. 4, n. del 20/12/2017 , Casella Pacca di Matrice, Rv. 272343 – 01; Sez. 4 - , n. del 03/12/2019, Fiorentino, Rv. 277879 – 01. ) Sul punto, la Corte territoriale considera: 1) che l’incendio si era sviluppato nell’area di stoccaggio di rifiuti di varia natura;
2) che vi erano cumuli di rifiuti gommosi posti a breve distanza dal cassone colmo di materiale plastico che aveva preso fuoco;
2) che il fuoco, pertanto, avrebbe potuto rapidamente propagarsi anche ad altri cumuli di materiale gommoso, altamente infiammabili;
3) che il fuoco non si era esteso poiché, del tutto fortuitamente, nella giornata in cui l’evento era occorso vi era totale assenza di vento;
4) che il materiale gommoso – plastico accatastato in loco, se bruciato, esala fumi altamente tossici, con conseguente pericolo per la salute di un numero indeterminato di persone ( al riguardo, con specifico riferimento alla ipotesi di incendio, cfr. Sez. 4, n. 44744 del 01/10/2013, Cartasso, Rv. 257555 – 01, secondo cui in tema di incendio colposo di cosa propria (art. 423 e 449 cod. pen.), il pericolo per la pubblica incolumità può essere costituito non solo dalle fiamme, ma anche dalle loro dirette conseguenze quali calore, fumo, mancanza di ossigeno, eventuale sprigionarsi di gas pericolosi dalle materie incendiate, che si pongono in rapporto di causa ad effetto con l'incendio, senza soluzione di continuità). Conclusivamente, dunque, risultano adeguatamente valutate tutte le circostanze del caso concreto, in particolare lo stato dei luoghi e le potenzialità di propagazione del fuoco, nonché l’intrinseca tossicità e caratteristiche dei materiali soggetti a combustione, in conformità all’indirizzo giurisprudenziale sopra riportato. 5. Va infine rilevato che risultano palesemente in contrasto con le evidenze della fattispecie in esame i motivi di ricorso in cui si deduce l’esclusione del pericolo stante l’assenza di persone sui luoghi dell’accaduto ( erano infatti presenti sia gli operai che il legale rappresentante della società ) e la rappresentata facilità di spegnimento del fuoco. Come invero dedotto dallo stesso ricorrente ( cfr. motivo 8 n.9 del presente ricorso), per estinguere le fiamme si era dovuto far uso di un macchinario aziendale, precisamente un braccio meccanico, al fine di spostare il cassone che aveva preso fuoco, rovesciandolo e allontanandolo per impedire l’ulteriore e certa propagazione delle fiamme: la complessità dell’operazione non consente pertanto di considerare immediata ed agevole l’operazione di spegnimento, che aveva richiesto invece un articolato intervento. 6. Ciò posto, vanno adesso esaminate le doglianze inerenti alla sussistenza del reato contestato sub b), in quanto la relativa condotta integra, nello schema accusatorio poi accertato dalle sentenze di merito, i profili della omissione posti in rapporto causale con l’incendio verificatosi. 7. Va preliminarmente rilevato, al riguardo, che non sono maturati i termini di prescrizione del reato. Come noto, le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno stabilito che per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 (c.d. Riforma Orlando), con conseguente sospensione del termine di prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo e comunque per un periodo non eccedente un anno e sei mesi (Sez. U, n.20989 del 12/12/2024, dep.2025, Polichetti, Rv. 288175 -01). Attesa l'epoca del fatto (12 giugno 2019) e le interruzioni intervenute, il termine veniva a compimento il 12 giugno 2024. La sentenza di primo grado è stata pronunciata il 5 ottobre 2022 e sono stati previsti giorni 90 per il relativo deposito (quindi con scadenza il 5 dicembre 2022). Come chiarito dalla citata sentenza a Sezioni Unite Polichetti, la concreta operatività della sospensione del termine di prescrizione per la durata non superiore a un anno e sei mesi, prevista dall'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, postula che il "dies a quo" di tale sospensione sopravvenga in un momento in cui il predetto termine prescrizionale non sia ancora interamente decorso (Sez. U - n. 20989 del 12/12/2024, Rv. 288175 – 02): nel caso in esame, il 5 dicembre 2022 il termine di prescrizione non era ancora decorso, con conseguente applicazione della sospensione, per ulteriori un anno e sei mesi, in forza della celebrazione del giudizio di appello. Consegue ulteriormente che, al momento della pronuncia della sentenza di appello ( 14 gennaio 2025) il termine di prescrizione non era ancora spirato, venendo a scadenza il 12 dicembre 2025. Stante la pendenza del giudizio di Cassazione, opera una ulteriore sospensione decorrente dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di appello (1° aprile 2025) per un massimo di un anno e sei mesi. Alla data odierna, pertanto, il termine di prescrizione non è decorso. 8. Tanto chiarito, al ricorrente è stato contestato il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett a) del d.lgs n.152/2006, in relazione al comma 4 del predetto articolo, 9 nella formulazione vigente all’epoca dei fatti e applicabile in quanto più favorevole rispetto alle modifiche intervenute ad opera del DL 8 agosto 2025, n.116, convertito nella L. 3 ottobre 2025, n.147. La norma in questione prevede ( art. 256, comma 1, lett a) che è punita con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno e l’ammenda da duemilaseicento a ventimila euro la condotta di chi effettua attività di raccolta, recupero, trasporto, smaltimento commercio o intermediazione di rifiuti non pericolosi senza la prescritta autorizzazione e che le pene sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ( comma 4). I giudici di merito hanno esaustivamente argomentato circa la sussistenza dell’ipotesi accusatoria, riguardante il fatto che il ricorrente, in aperta difformità dalla autorizzazione rilasciata con provvedimento del SUAP Chietino – Ortonese aveva accumulato, nel piazzale aziendale, ammassi di materiale, cassoni contenenti rifiuti ferrosi e non ferrosi e macchinari per la lavorazione: secondo l’autorizzazione in possesso del ricorrente, dette aree avrebbero dovuto essere mantenute sempre sgombre. A tali evidenze documentali, emergenti dal testo dell’autorizzazione e della allegata planimetria, nonché dal materiale fotografico in atti richiamato dai giudici di merito nella conforme motivazione delle sentenze di primo e secondo grado, il ricorrente oppone censure, meramente reiterative del motivo di appello, del tutto inidonee a costituire critica argomentata al tessuto motivazionale delle decisioni impugnate, come evidenziato dai giudici di appello. In proposito, infatti, il ricorrente si limita a lamentare, genericamente, ( cfr. motivi 2 e 6) di essere in regolare possesso delle autorizzazioni prescritte (mentre il reato contestato non riguarda il mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, ma l’aver agito in difformità delle relative prescrizioni) e che “ la diversa dislocazione dei rifiuti all’interno dell’opificio non costituiva variante sostanziale ai sensi della L.R. Abruzzo n.45/2007” . Le richiamate “varianti sostanziali” descritte dalla normativa invocata dal ricorrente ( art. 45 della LR Abruzzo 19/12/2007, n.45) riguardano modifiche tali da comportare la richiesta di nuova autorizzazione (esemplificativamente, variazioni nella tipologia di rifiuti da trattare, dei relativi quantitativi, modifiche ai processi di trattamento dei rifiuti). Secondo la tesi difensiva, non si sarebbe verificata alcuna difformità rispetto alla originaria autorizzazione in quanto l’utilizzo del piazzale aziendale non costituiva alcuna ipotesi di “variante sostanziale”. La tesi è palesemente priva di fondamento, posto che la norma invocata stabilisce in quali ipotesi l’attività esercitata necessita di nuova autorizzazione (con la conseguenza che, ove non richiesta e ottenuta, si incorrerebbe nella più grave fattispecie dell’art. 256, comma 1, sopra citata). Altra e diversa ipotesi ricorre, invece, nell’esercizio della attività in modo non conforme all’atto autorizzatorio originariamente rilasciato, che integra la più lieve 10 ipotesi di reato di cui all’art. 256, comma 4, d.lgs n.152/2006, come esaustivamente riconosciuto dai giudici di merito. 9. Quanto esposto consente di affrontare i motivi inerenti al profilo della causalità. Lamenta il ricorrente, con plurime doglianze ( cfr. motivi 5, 7 e 9) che non sarebbe stata accertata alcuna violazione di norme cautelari;
che, specificamente, non solo non ricorreva alcuna violazione di norme antincendio, ma l’impianto era dotato di regolare certificato di prevenzione incendi rilasciato dalla autorità competente;
che, pertanto, non vi era nessuna condotta doverosa omessa da porre in correlazione con l’evento occorso;
che, al contrario, proprio il tempestivo intervento dell’imputato aveva consentito l’immediato spegnimento del fuoco e tanto dimostrava l’efficace messa a punto di efficaci sistemi preventivi. 10. I motivi sono infondati. Invero, i giudici di merito argomentano al riguardo facendo corretta applicazione dei consolidati principi di diritto espressi da questa Corte in relazione alla causalità omissiva. Secondo l’ormai noto insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (Sez. Un., n. 30328 del 10 luglio 2002, Franzese, Rv. 222138; Sez. Un., n. 38343 del 24 aprile 2014, SP ed altri, Rv. 261103). La Corte territoriale, in conformità ai principi esposti, ha rilevato che l’adozione, da parte dell’imputato, della condotta doverosa omessa ( ossia esercitare l’attività di impresa rispettando le prescrizioni dell’autorizzazione, evitando l’accumulo, nel piazzale scoperto dello stabilimento, di masse di rifiuti esposti agli agenti atmosferici) avrebbe, con alto grado di probabilità logica e sulla base di tutte le emergenze del caso concreto, evitato il verificarsi dell’evento, ossia lo sviluppo e la propagazione dell’incendio. Come sottolineato dai giudici di merito, è evidente che il fenomeno di autocombustione, da cui è stato originato l’incendio, è dovuto all’ammasso di sostanze infiammabili sotto al sole, senza la predisposizione di alcuna idonea misura preventiva ( il fatto si è verificato infatti il 31 maggio all’incirca all’1.30 del pomeriggio). Né può essere attribuito alcun rilievo alla causa accidentale dell’incendio che certamente non esclude la responsabilità di chi, colposamente, venendo meno alla sua posizione di garanzia, abbia creato le condizioni per 11 l’ulteriore propagarsi delle fiamme (Sez. 4, n. 31680 del 08/06/2010, RS e altri Rv. 248104 – 01). 11. Ciò posto, può esaminarsi il profilo dell’elemento soggettivo. In proposito, deve ribadirsi che il principio di colpevolezza impone la verifica in concreto non solo della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), ma anche della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio : ex multis, Sez. 4, n. 32216 del 20/06/2018, Rv. 273568 — 01; Sez.
4 - n. 21554 del 05/05/2021, Rv. 281334 – 01). In ordine a tale aspetto, la Corte territoriale offre argomentazioni congrue e non illogiche, rilevando che i fenomeni di autocombustione del materiale infiammabile accatastato all’aperto, sotto l’azione del calore, sono certamente ben noti non solo a chi è dotato di comuni conoscenze, ma a maggior ragione anche a chi esercita attività di impresa nel settore dei rifiuti e si trova perciò in possesso di un bagaglio di nozioni attinenti alla natura dei materiali trattati. 12. Si impone pertanto il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LO CI DR ON