Art. 11.
L' articolo 37 della legge 2 aprile 1958, n. 377 , e' sostituito dal seguente:
"La vedova, il vedovo e i figli perdono il diritto alla pensione complessiva al verificarsi degli eventi previsti dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Al coniuge che perda il diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta l'assegno a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, di cui all' art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e successive modificazioni".
L' articolo 37 della legge 2 aprile 1958, n. 377 , e' sostituito dal seguente:
"La vedova, il vedovo e i figli perdono il diritto alla pensione complessiva al verificarsi degli eventi previsti dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Al coniuge che perda il diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta l'assegno a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, di cui all' art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e successive modificazioni".