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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 20/02/2026, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1642/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI ON MARCO, Presidente
DE MARCO MAURIZIO, Relatore
VERRONE FILIPPO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4610/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16228/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
10 e pubblicata il 18/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230120682884000 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 684/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento appello
Resistente/Appellato: Inammissibilità/rigetto appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso tempestivamente depositato, la Ricorrente_1 srl, regolarmente rappresentato e difeso nel procedimento, impugnava la cartella di pagamento n. 71 2023 01206828 84 000 per euro 11.411,85, notificata in data 24 novembre 2023, emessa a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR
600/1973 dei modelli, liquidazioni periodiche Iva 2017 -trimestri primo, secondo e terzo. Per il recupero delle sanzioni per tardivi versamenti delle rateazioni adottate per il pagamento dei debiti derivanti dalle liquidazioni periodiche IVA I, II e III trimestre 2017.
Il ricorrente ne chiedeva l'annullamento eccependo:
1) l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per violazione del combinato disposto dall'art. 144 d.l. 34/20 e art.
3- ter d.l. 146/21 - e dell'art.15-ter dpr 602/73; invero, la motivazione delle iscrizioni a ruolo è riferita, per ciascuna comunicazione di irregolarità, all'errato abbinamento da parte dell'Agenzia delle
Entrate, di alcune rate, ancorchè tempestivamente pagate e, comunque, le rate di ciascuna comunicazione di irregolarità in scadenza nel periodo intercorso tra l'08/03/2020 ed il 31/05/2020 (prorogato al 01/06/2020) andavano versate entro il termine del 16/12/2021, stabilito dal combinato disposto dall'art. 144 del D.L. 34/20
e art.
3-ter del D.L. 146/21; in ottemperanza, al suddetto disposto normativo, la società ricorrente ha temporaneamente sospeso il pagamento delle rate in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 ed ha regolarmente versato le rate successive nelle misure e nei tempi previsti, come si evince dalle deleghe di versamento F24 allegate subb.5-8-11; pertanto, l'Ufficio non era legittimato ad operare le iscrizioni a ruolo in presenza della regolarità dei versamenti, come documentato per tabulas;
per tutte le comunicazioni di irregolarità oggetto di gravame, l'unica rata versata oltre i termini risulta essere quella sospesa ed in scadenza al 16/12/2021; di conseguenza il tardivo versamento di tale rata può eventualmente comportare l'irrogazione di una sanzione commisurata a tale tardività;
2) illegittimità del provvedimento impugnato per assoluta carenza di motivazione (art. 7 l. 212/2000).
L'Agenzia delle Entrate – DP 1 Napoli si costituiva adducendo la legittimità del suo operato. Evidenziava che lo stesso ricorrente, pur avendo dichiarato il regolare e tempestivo versamento dei piani rateali, riconosce di aver tardivamente versato la rate in scadenza al 16/12/2021, confermando le tardività rilevate dal controllo;
le restanti e generiche eccezioni rilevate in relazione al difetto di motivazione.
Con memoria depositata in data 10.10.2024, la ricorrente ha evidenziato che alla società Società_1 srl è stata notificata la cartella esattoriale per gli stessi ed identici motivi che hanno generato la cartella oggetto del presente contenzioso;
ebbene la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Sezione 13, con sentenza n. 11366/2024, ha riconosciuto in pieno le ragioni della contribuente.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli con sentenza n. 16228/10/2024 emessa il 6.11.2024
e depositata il 18.11.2024 rigettava il ricorso e condannava la ricorrente alle spese di lite.
I giudici di prime cure, osservavano che il ricorso era infondato in quanto: a) le rate per le quali la cartella impugnata ha indicato la debenza delle sanzioni e degli interessi dovuti sono quelle dei piani di rateizzo per il versamento dell'IVA trimestrale, a cui la ricorrente è stata ammessa e per le quali non risulta rispettato il termine per il pagamento. Trattasi di molteplici rate- tutte esattamente enunciate in cartella- che non risultano avere avuto scadenza nel periodo di sospensione da
Covid-19- e segnatamente nel periodo intercorso tra l'08/03/2020 ed il 31/05/2020, da versare entro il termine del 16/12/2021. Trattasi, infatti, di rate scadenti successivamente al periodo di sospensione, ad es. giugno, luglio o sett. nov. 2020 per le quali il tardivo versamento della rata, dopo mesi, esattamente enunciato in cartella, ha determinato le sanzioni e gli interessi per tardivo versamento.
Inconferente risulta, poi, il contenuto della sentenza RG. 3828_2024 prodotta dalla ricorrente, relativa ad altra società, atteso che nella fattispecie in esame tutte le molteplici rate indicate in cartella relative ai piani di rateizzo sono state pagate in ritardo e non si verte in un'ipotesi di trascinamento dei ritardi, né tantomeno di lieve irregolarità. Peraltro al di là delle rate scadenti nel periodo Covid, non considerate nella cartella, nessuna deduzione specifica è stata effettuata dalla ricorrente su tali ritardi e sulle sanzioni ed interessi applicati in dipendenza dei ritardi stessi.
Infondata è altresì l'eccezione del difetto di motivazione della cartella impugnata, atteso che essa contiene ogni utile riferimento idoneo a dar conto delle ragioni della debenza della pretesa tributaria e degli importi dovuti.
3. Avverso la suddetta sentenza, con atto tempestivamente notificato proponeva appello Ricorrente_1 srl chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio.
Agenzia delle Entrate DP 1 Napoli si costituiva con controdeduzioni con le quali chiedeva l'inammissibilità/ il rigetto dell'appello.
4. Alla udienza odierna, il collegio riunito in camera di consiglio, ha deciso il processo come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della Ricorrente_1 srl ribadisce quanto esposto nel ricorso originario, con cui impugnava la cartella di pagamento n.071/2023/01206828/84, notificata il 24/11/2023, recante l'addebito di sanzioni per tardivi versamenti di rate contenute nei piani di ammortamento riferiti a tre diverse liquidazioni periodiche IVA (LI.PE.) relative al I, II e III trimestre 2017 operato ai sensi dell'art. 54bis del D.P.R. 633/72, eccependo di aver eseguito i versamenti rateali delle comunicazioni di irregolarità derivanti dalle liquidazioni periodiche IVA relative al I, II e III trimestre 2017 seguendo le indicazioni e le agevolazioni introdotte durante il periodo emergenziale da Covid-19.
Infatti, durante il periodo pandemico era stata introdotta la sospensione dei versamenti degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni con l'art. 144 del D.L. n.
34/2020 e con l'art.
3-ter del D.L. n. 146/2021. In definitiva, secondo il combinato disposto delle due norme il versamento della rata scadente nel periodo marzo-maggio 2020, non eseguito ai sensi dell'art. 144 citato, poteva essere effettuato entro il 16 dicembre 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Conformandosi alle disposizioni, pure richiamate nel ricorso, il contribuente riferiva di aver sospeso i pagamenti delle rate ricadenti nel suddetto periodo e di aver effettuato i versamenti restanti nei termini, a tale scopo riproduceva gli schemi rateali ed i relativi versamenti. Dall'esame dei versamenti effettuati dal contribuente, però, si constatava che i versamenti delle rate sospese – da effettuarsi entro il 16.12.2021 – nel caso di specie si erano protratti fino al 9.1.2023.
La modalità di ripresa dei versamenti sospesi a causa dell'emergenza Covid-19 nella misura del 50% dell'ammontare in 4 rate mensili a decorrere dal 16 settembre 2020 e del restante 50% in massimo 24 rate mensili a decorrere dal 18 gennaio 2021 (il 16 gennaio era sabato), era stata prevista per alcuni versamenti in autoliquidazione di specifiche tipologie di imposte e contributi (ritenute alla fonte, trattenute delle addizionali regionale e comunale, IVA, contributi previdenziali e assistenziali - art. 97 del DL n.
104/2020), mentre per le rateazioni (come nel caso in esame) il termine di pagamento era fissato al
16.12.2021. Il contribuente, quindi, aveva interpretato il dettato normativo applicando erroneamente l'articolo di legge errato.
Infatti, le norme che disciplinavano la sospensione dei versamenti degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni erano l'art. 144 del DL n. 34/2020 e l'art.
3-ter del DL
n. 146/2021. Secondo il combinato disposto delle due norme il versamento della rata scadente nel periodo di sospensione (marzo/maggio 2020) poteva essere effettuato entro il 16 dicembre 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Si sottolinea, in ogni caso, come la parte stessa, pur avendo dichiarato il regolare e tempestivo versamento dei piani rateali, riconosce di aver tardivamente versato la rate in scadenza al 16/12/2021, confermando le tardività rilevate dal controllo.
L'appello va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 1200,00 in favore della parte appellata costituita.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI ON MARCO, Presidente
DE MARCO MAURIZIO, Relatore
VERRONE FILIPPO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4610/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16228/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
10 e pubblicata il 18/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230120682884000 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 684/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento appello
Resistente/Appellato: Inammissibilità/rigetto appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso tempestivamente depositato, la Ricorrente_1 srl, regolarmente rappresentato e difeso nel procedimento, impugnava la cartella di pagamento n. 71 2023 01206828 84 000 per euro 11.411,85, notificata in data 24 novembre 2023, emessa a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR
600/1973 dei modelli, liquidazioni periodiche Iva 2017 -trimestri primo, secondo e terzo. Per il recupero delle sanzioni per tardivi versamenti delle rateazioni adottate per il pagamento dei debiti derivanti dalle liquidazioni periodiche IVA I, II e III trimestre 2017.
Il ricorrente ne chiedeva l'annullamento eccependo:
1) l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per violazione del combinato disposto dall'art. 144 d.l. 34/20 e art.
3- ter d.l. 146/21 - e dell'art.15-ter dpr 602/73; invero, la motivazione delle iscrizioni a ruolo è riferita, per ciascuna comunicazione di irregolarità, all'errato abbinamento da parte dell'Agenzia delle
Entrate, di alcune rate, ancorchè tempestivamente pagate e, comunque, le rate di ciascuna comunicazione di irregolarità in scadenza nel periodo intercorso tra l'08/03/2020 ed il 31/05/2020 (prorogato al 01/06/2020) andavano versate entro il termine del 16/12/2021, stabilito dal combinato disposto dall'art. 144 del D.L. 34/20
e art.
3-ter del D.L. 146/21; in ottemperanza, al suddetto disposto normativo, la società ricorrente ha temporaneamente sospeso il pagamento delle rate in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 ed ha regolarmente versato le rate successive nelle misure e nei tempi previsti, come si evince dalle deleghe di versamento F24 allegate subb.5-8-11; pertanto, l'Ufficio non era legittimato ad operare le iscrizioni a ruolo in presenza della regolarità dei versamenti, come documentato per tabulas;
per tutte le comunicazioni di irregolarità oggetto di gravame, l'unica rata versata oltre i termini risulta essere quella sospesa ed in scadenza al 16/12/2021; di conseguenza il tardivo versamento di tale rata può eventualmente comportare l'irrogazione di una sanzione commisurata a tale tardività;
2) illegittimità del provvedimento impugnato per assoluta carenza di motivazione (art. 7 l. 212/2000).
L'Agenzia delle Entrate – DP 1 Napoli si costituiva adducendo la legittimità del suo operato. Evidenziava che lo stesso ricorrente, pur avendo dichiarato il regolare e tempestivo versamento dei piani rateali, riconosce di aver tardivamente versato la rate in scadenza al 16/12/2021, confermando le tardività rilevate dal controllo;
le restanti e generiche eccezioni rilevate in relazione al difetto di motivazione.
Con memoria depositata in data 10.10.2024, la ricorrente ha evidenziato che alla società Società_1 srl è stata notificata la cartella esattoriale per gli stessi ed identici motivi che hanno generato la cartella oggetto del presente contenzioso;
ebbene la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Sezione 13, con sentenza n. 11366/2024, ha riconosciuto in pieno le ragioni della contribuente.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli con sentenza n. 16228/10/2024 emessa il 6.11.2024
e depositata il 18.11.2024 rigettava il ricorso e condannava la ricorrente alle spese di lite.
I giudici di prime cure, osservavano che il ricorso era infondato in quanto: a) le rate per le quali la cartella impugnata ha indicato la debenza delle sanzioni e degli interessi dovuti sono quelle dei piani di rateizzo per il versamento dell'IVA trimestrale, a cui la ricorrente è stata ammessa e per le quali non risulta rispettato il termine per il pagamento. Trattasi di molteplici rate- tutte esattamente enunciate in cartella- che non risultano avere avuto scadenza nel periodo di sospensione da
Covid-19- e segnatamente nel periodo intercorso tra l'08/03/2020 ed il 31/05/2020, da versare entro il termine del 16/12/2021. Trattasi, infatti, di rate scadenti successivamente al periodo di sospensione, ad es. giugno, luglio o sett. nov. 2020 per le quali il tardivo versamento della rata, dopo mesi, esattamente enunciato in cartella, ha determinato le sanzioni e gli interessi per tardivo versamento.
Inconferente risulta, poi, il contenuto della sentenza RG. 3828_2024 prodotta dalla ricorrente, relativa ad altra società, atteso che nella fattispecie in esame tutte le molteplici rate indicate in cartella relative ai piani di rateizzo sono state pagate in ritardo e non si verte in un'ipotesi di trascinamento dei ritardi, né tantomeno di lieve irregolarità. Peraltro al di là delle rate scadenti nel periodo Covid, non considerate nella cartella, nessuna deduzione specifica è stata effettuata dalla ricorrente su tali ritardi e sulle sanzioni ed interessi applicati in dipendenza dei ritardi stessi.
Infondata è altresì l'eccezione del difetto di motivazione della cartella impugnata, atteso che essa contiene ogni utile riferimento idoneo a dar conto delle ragioni della debenza della pretesa tributaria e degli importi dovuti.
3. Avverso la suddetta sentenza, con atto tempestivamente notificato proponeva appello Ricorrente_1 srl chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio.
Agenzia delle Entrate DP 1 Napoli si costituiva con controdeduzioni con le quali chiedeva l'inammissibilità/ il rigetto dell'appello.
4. Alla udienza odierna, il collegio riunito in camera di consiglio, ha deciso il processo come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della Ricorrente_1 srl ribadisce quanto esposto nel ricorso originario, con cui impugnava la cartella di pagamento n.071/2023/01206828/84, notificata il 24/11/2023, recante l'addebito di sanzioni per tardivi versamenti di rate contenute nei piani di ammortamento riferiti a tre diverse liquidazioni periodiche IVA (LI.PE.) relative al I, II e III trimestre 2017 operato ai sensi dell'art. 54bis del D.P.R. 633/72, eccependo di aver eseguito i versamenti rateali delle comunicazioni di irregolarità derivanti dalle liquidazioni periodiche IVA relative al I, II e III trimestre 2017 seguendo le indicazioni e le agevolazioni introdotte durante il periodo emergenziale da Covid-19.
Infatti, durante il periodo pandemico era stata introdotta la sospensione dei versamenti degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni con l'art. 144 del D.L. n.
34/2020 e con l'art.
3-ter del D.L. n. 146/2021. In definitiva, secondo il combinato disposto delle due norme il versamento della rata scadente nel periodo marzo-maggio 2020, non eseguito ai sensi dell'art. 144 citato, poteva essere effettuato entro il 16 dicembre 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Conformandosi alle disposizioni, pure richiamate nel ricorso, il contribuente riferiva di aver sospeso i pagamenti delle rate ricadenti nel suddetto periodo e di aver effettuato i versamenti restanti nei termini, a tale scopo riproduceva gli schemi rateali ed i relativi versamenti. Dall'esame dei versamenti effettuati dal contribuente, però, si constatava che i versamenti delle rate sospese – da effettuarsi entro il 16.12.2021 – nel caso di specie si erano protratti fino al 9.1.2023.
La modalità di ripresa dei versamenti sospesi a causa dell'emergenza Covid-19 nella misura del 50% dell'ammontare in 4 rate mensili a decorrere dal 16 settembre 2020 e del restante 50% in massimo 24 rate mensili a decorrere dal 18 gennaio 2021 (il 16 gennaio era sabato), era stata prevista per alcuni versamenti in autoliquidazione di specifiche tipologie di imposte e contributi (ritenute alla fonte, trattenute delle addizionali regionale e comunale, IVA, contributi previdenziali e assistenziali - art. 97 del DL n.
104/2020), mentre per le rateazioni (come nel caso in esame) il termine di pagamento era fissato al
16.12.2021. Il contribuente, quindi, aveva interpretato il dettato normativo applicando erroneamente l'articolo di legge errato.
Infatti, le norme che disciplinavano la sospensione dei versamenti degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni erano l'art. 144 del DL n. 34/2020 e l'art.
3-ter del DL
n. 146/2021. Secondo il combinato disposto delle due norme il versamento della rata scadente nel periodo di sospensione (marzo/maggio 2020) poteva essere effettuato entro il 16 dicembre 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Si sottolinea, in ogni caso, come la parte stessa, pur avendo dichiarato il regolare e tempestivo versamento dei piani rateali, riconosce di aver tardivamente versato la rate in scadenza al 16/12/2021, confermando le tardività rilevate dal controllo.
L'appello va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 1200,00 in favore della parte appellata costituita.