Sentenza 26 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/06/2001, n. 8726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8726 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
O L L O B 4 7 ) E 3 E . E C N N , A O 1 I P Z 9 I 9 A 1 R D - T 1 S E 1 EPUBBLICA ITALIANA I - C G 1 I E 2 SEZIONE SECONDA8.7 26/01 R D . U L A I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D 9 G 3 E T E E CORTE SUPREMA N N 6 E 4 S I T E S I VILLE AYVOCATI-OHORARI. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ·LIQUINAZIONE. Presidente R.G. N. 5202/99 Dott. Rafaele CORONA Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Cron. 19910 Consigliere Rep. Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud. 22/02/01 Dott. Giovanna SCHERILLO - Rel. Consigliere Dott. INzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: persona del BRUNO DI TE ET DITTA, in elettivamente legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA ALPI 30, presso lo studio dell'avvocato SILVI C., difeso dagli avvocati NAPOLITANO PIETRO, MAZZARELLA BRUNO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LAMBERTI ANTONIO, IE DO;
intimati 2001 avversO la sentenza n. 807/97 del Giudice di pace di 336 CASORIA, depositata il 10/12/97; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/01 dal Consigliere Dott. INzo MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. INzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 3 ed il 5.2.1997 gli avvocati Antonio MB e Domenico GN convenivano in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Casoria la TA BR di NI AN e Francesco Falcone chiedendone la condanna in solido al pagamento delle competenze lui dovute per l'attività professionale prestata in favore del Falcone;
al riguardo assumevano di aver ricevuto da quest'ultimo in data 4.10.1996 l'incarico di realizzare il proprio credito in relazione a spettanze economiche dovute dall'altra convenuta relative ad un pregresso rapporto di lavoro. Si costituiva in giudizio soltanto la TA BR di NI AN eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito e chiedendo comunque il rigetto della domanda attrice. Con sentenza del 10.12.1997 il Giudice di Pace di Casoria, decidendo secondo equità, condannava i convenuti in solido al pagamento in favore degli attori a titolo di competenze professionali della complessiva di lire 870.000 di cui lire somma 100.000 per spese, lire 300.000 per diritti, lire 400.000 per onorari e lire 70.000 per rimborso 3 spese generali oltre IVA e C.P.A. nella misura di legge. Il Giudice di Pace adito riteneva non fondata la tesi della convenuta in ordine alla inapplicabilità nella fattispecie dell'art. 68 della L. P. con la conseguente esclusione del vincolo di solidarietà passiva tra le parti, atteso che l'attività svolta dagli avvocati MB e GN, ancorchè di natura stragiudiziale, doveva essere considerata strettamente dipendente dal mandato ad essi conferito relativo alla difesa del Falcone e dunque strumentale rispetto a quella propriamente processuale;
tale convincimento trovava conferma nella circostanza che l'accordo transattivo sottoscritto dinanzi all'Ufficio Provinciale del Lavoro di Napoli era intervenuto proprio a seguito della costituzione in mora della TA BR effettuata dagli attori in conseguenza dell'incarico ricevuto dal Falcone. Per la cassazione di tale sentenza la TA BR di NI AN ha proposto un ricorso articolato in due motivi;
il MB ed il GN non hanno svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE 4 Il Collegio rileva preliminarmente che la sentenza del Giudice di Pace di Casoria pubblicata il 10.12.1997 è stata impugnata in questa sede dalla ricorrente con ricorso notificato il DECORSO 2.3.1999, allorchè era ampiamente decisivo il termine annuale di decadenza dalla impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c., pur tenendo conto della sospensione di diritto di tale termine nel periodo feriale dall'1.8 al 15.9.1998 ai sensi della L.
7.10.1969 n.742. Deve quindi dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
non occorre procedere ad alcuna pronuncia sulle spese di giudizio, atteso che il MB ed il GN non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 22.2.2001 IN Merwone estemu IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26 GIU. 2001