Art. 115. (Rettifica degli atti).
Fino a che non sia avvenuta la trascrizione degli atti di morte e di nascita nei registri del competente ufficio di stato civile a norma dell'articolo precedente, il ministero, dal quale dipende l'ufficiale che li ha formati, puo' procedere alla loro rettifica.
Copia del provvedimento che dispone la rettifica e' trasmessa all'ufficio o corpo, presso il quale si trova l'atto originale, affinche' ne faccia annotazione a margine dell'atto stesso.
Le irregolarita' nella tenuta dei registri dello stato civile sono punite, occorrendo, con sanzioni disciplinari.
Fino a che non sia avvenuta la trascrizione degli atti di morte e di nascita nei registri del competente ufficio di stato civile a norma dell'articolo precedente, il ministero, dal quale dipende l'ufficiale che li ha formati, puo' procedere alla loro rettifica.
Copia del provvedimento che dispone la rettifica e' trasmessa all'ufficio o corpo, presso il quale si trova l'atto originale, affinche' ne faccia annotazione a margine dell'atto stesso.
Le irregolarita' nella tenuta dei registri dello stato civile sono punite, occorrendo, con sanzioni disciplinari.