Sentenza 21 giugno 2011
Massime • 1
Non incide sull'individuazione del giudice di esecuzione competente in caso di condanna in appello confermativa della condanna di primo grado, il fatto che il giudice d'appello abbia eliminato la condizione apposta alla concessione della sospensione condizionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2011, n. 34613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34613 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 21/06/2011
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1393
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 44898/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
nei confronti di:
1) MU LA N. IL 27/05/1941 C/;
avverso l'ordinanza n. 1994/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 14/07/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
lette le conclusioni del P.G. Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
FATTO E DIRITTO
IO EL è stata condannata - con sentenza 15.1.2001 del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione distaccata di Sorrento - per reati edilizi.
Con la pronunzia di condanna è stato impartito l'ordine di demolizione delle opere abusive (ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 7, u.c., ed oggi previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31,
u.c.) ed all'esecuzione effettiva di detto ordine era stata subordinata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza irrevocabile del 4.4.2002, ha revocato la condizione apposta alla sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la decisione di primo grado.
Nella fase esecutiva il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata ha ingiunto la demolizione e la IO ha promosso incidente di esecuzione dinanzi alla Corte di appello di Napoli, chiedendo la revoca del relativo ordine.
La Corte di appello di Napoli - con ordinanza del 14.7.2010 - ha revocato l'ordine demolitorio, premettendo a tale statuizione l'affermazione della propria competenza funzionale quale giudice dell'esecuzione, posto che la sentenza di primo grado era stata riformata in appello con l'eliminazione della condizione apposta al beneficio della sospensione condizionale.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, ex art.666 c.p.p., comma 2, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli ed ha lamentato la illegittimità della stessa, osservando che la eliminazione della condizione anzidetta non aveva comportato una modificazione sostanziale della sentenza, rilevante ai sensi dell'art. 665 c.p.p.: giudice dell'esecuzione funzionalmente competente a decidere doveva ritenersi, conseguentemente, il Tribunale di Torre Annunziata. Il ricorso del PG. è fondato e deve essere accolto.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la concessione o la revoca della sospensione condizionale della pena non incidono sulla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione (Cass., sez. 1, 10.3.1997, n. 949, Novello), sicché - a maggior ragione - sulla competenza medesima non incide il minus consistente nella eliminazione della condizione apposta alla concessione del beneficio della sospensione condizionale.
Il provvedimento impugnato, inoltre, era un atto del pubblico ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata, sicché l'impugnazione dello stesso per incompetenza funzionale andava comunque proposta dinanzi al giudice dell'esecuzione dell'ufficio presso cui opera il pubblico ministero che aveva emesso l'atto impugnato (nella specie il Tribunale di Torre Annunziata) e non dinanzi al giudice dell'esecuzione ritenuto competente dalla richiedente.
Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 giugno 2011. Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011