Sentenza 5 giugno 2008
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, non viola il principio devolutivo il giudice dell'appello cautelare che, in luogo della misura richiesta dal P.M., ne applichi una meno afflittiva, implicitamente insita nella prima, non essendo egli in tal caso vincolato alla rigida alternativa tra l'accoglimento integrale dell'impugnazione ed il rigetto integrale della stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2008, n. 27506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27506 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2008 |
Testo completo
O S C U R A T A
Udienza camerale del 5 giugno del 2008 Registro Gen. N 8212/08 Sentenza n 720 275 06 /08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dai sigg. magistrati: presidente Dott. Enrico Altieri consigliere Dott. Ciro Petti
Dott. Alfredo Teresi consigliere
Dott. Maria Silvia Sensini consigliere Dott. Santi Gazzara consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
S.F.Sul ricorso proposto da
,nato a (omissis)
,avverso l'ordinanza del tribunale della (omissis)
libertà di Milano del 24 gennaio del 2008; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale nella persona del dott. Carlo Di Casola, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata, osserva quanto segue:
IN FATTO
Con ordinanza del 24 gennaio del 2008, il tribunale della libertà di Milano, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale, con cui si era respinta la richiesta di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di applicava nei confronti delS.F.
Telf. 1
predetto la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria quattro volte la settimana
Il S. era indagato per il delitto previsto e punito dagli arti 81 cpv, 609 bis, 609 ter comma 1°, 609 septies comma 4° nn. 1 e 2, 61 n. 11 c.p, per avere, mediante più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, costretto, con violenza, consistita anche nella repentinità ed insidiosità con cui compiva l'azione criminosa, la parte lesa, C.A. nata il (omissis)] infraquattordicenne, a subire atti sessuali e specificatamente: nel mentre la minore era intenta a studiare, le si avvicinava da tergo, ed in maniera repentina le abbassava le spalline del vestito, baciandole il collo, toccandole il seno e la vagina;
nel medesimo contesto spazio temporale, subito dopo aver provvisoriamente desistito dal compimento dell'azione criminosa di cui al punto che precede, in conseguenza della reazione della persona offesa, afferrava per un braccio C.A.
] la trascinava con forza in camera, la buttava sul letto e quindi, adagiandosi sul corpo di lei , le sfilava il vestito, toccandola lascivamente su tutto il corpo, infilandole un dito all'interno della vagina,con le aggravanti di aver agito in danno di una minore infraquattordicenne, e di avere abusato ed approfittato della relazione di convivenza e di affidamento di fatto con la medesima intrattenuta, essendo il convivente - more uxorio della di lei madre. In
-> (omissis)
Il fatto risulta essere accaduto nell'abitazione in cui vivevano la madre della giovane vittima, M.P.S. ed il suo convivente, In particolare, secondo S.F. quanto risulta dal provvedimento impugnato, la ragazza, da anni affidata insieme ai due fratelli più grandi al padre separato, si trovava da un paio di giorni a casa della madre per trascorrere con lei il mese di agosto. In tale occasione, in un pomeriggio in cui la mamma si era allontanata di casa per andare a lavorare ed in cui la ragazza era rimasta a casa con il S. l'uomo aveva approfittato della situazione, abusando della giovane con gli atti e le condotte meglio descritte nel capo di imputazione sopra riportato. Riuscita a sfuggire all'uomo, la ragazza si era rinchiusa in cucina fino al ritorno a casa della madre alla quale poi non aveva raccontato nulla di quanto le era accaduto. Una volta tornata a casa del padre, in lacrime, si era invece confidata con la figlia della convivente del padre, la quale a sua volta aveva informata la propria mamma. Da qui la denuncia, sporta alcuni giorni dopo quella prima rivelazione, dal padre della minore.
Treasi 2 O S C U R A T A
Il tribunale, dopo avere premesso che la parte lesa era attendibile perché aveva rivelato quanto le era accaduto non per volontà di ritorsione, o per desiderio di punizione, ma piuttosto per l'impossibilità di mantenere oltre il terribile segreto che si era tenuta dentro, osservava che era sufficiente a garantire il pericolo di reiterazione di fatti analoghi la presentazione ad un ufficio di
Polizia
Ricorre per cassazione l'indagato denunciando: la violazione degli artt 310 e 597 cp,p,, in relazione all'articolo 24 della Costituzione, per avere il tribunale respinto l'istanza di applicazione della misura cautelare domiciliare e disposto ex officio quella dell'obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia, che non era stato richiesto dal pubblico ministero;
inoltre il tribunale, peccando di eccesso, aveva ampliato la sfera del devoluto andando a valutare la sussistenza degli indizi con palese violazione del diritto di difesa;
illogicità della motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari avuto riguardo all'incensuratezza dell'indagato ed all'impossibilità di reiterazione dei denunciati comportamenti nei confronti della parte lesa;
inoltre secondo il difensore agli atti mancherebbero le dichiarazioni della persona offesa
IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarata inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi.
Con riferimento al primo, si osserva che i poteri di cognizione e decisione del giudice dell'appello de libertate,pur nel rispetto del perimetro designato dall'originaria domanda cautelare, si estendono senza subire alcuna preclusione all'intero thema decidendum costituito dalla verifica dell'esistenza dei presupposti richiesti per la pronuncia di un'ordinanza applicativa della misura cautelare e ciò perché, a norma dell'articolo 299 c.p.p primo e terzo comma, il giudice, anche d'ufficio, deve disporre la revoca o la sostituzione della misura quando risultino mancanti anche per fatti sopravvenuti le condizioni di applicabilità ovvero le esigenze cautelari. Nella fattispecie il tribunale, dovendo esaminare la richiesta del pubblico ministero di applicazione di una misura custodiale domiciliare, doveva necessariamente preliminarmente verificare la sussistenza degli indizi. Invero l'impugnazione del pubblico ministero investiva l'intera decisione con effetto pienamente devolutivo con la conseguenza che il giudice era chiamato a rivalutare tutte le precedenti risultanze processuali e a considerare sotto diversi aspetti i punti della motivazione di primo grado ancorché non specificamente censurati Peraltro nella fattispecie il tribunale сбесту 3 O S C U R A T A
non ha valutato diversamente il quadro indiziario, ma si è limitato a richiamare le considerazioni svolte dal giudice per le indagini preliminari in ordine alla sussistenza degli indizi Quest'ultimo, invero, aveva respinto la richiesta del pubblico ministero, non per la carenza di indizi, ma per la mancanza di esigenze cautelari, in quanto la minore non conviveva con la madre Non vi è stata quindi alcuna violazione dei diritti della difesa o del disposto di cui all'articolo 597 c.p.p. Invero, non viola il principio devolutivo dell'appello il giudice allorché, in luogo della misura richiesta, ne applichi una meno affittiva, in quanto il giudice dell'appello non è vincolato alla rigida. alternativa tra l'accoglimento integrale dell'impugnazione ed il rigetto integrale della stessa potendo applicare la misura meno afflitiva, anche indipendentemente dalla richiesta del pubblico ministero, perché implicitamente insita in quella originaria (Cass sez VI 11 gennaio 1999 Castrillon) Peraltro la richiesta di una misura meno affittiva della custodia domiciliare era contenuta esplicitamente nell'impugnazione, sia pure come richiesta subordinata .Dall'ordinanza impugnata risulta invero che il pubblico ministero aveva comunque sottolineato che il giudice per le indagini preliminari aveva irragionevolmente escluso anche l'efficacia di misure non detentive, pur in assenza di provvedimenti del tribunale per i minori adottati a tutela della parte offesa a seguito del fatto per cui si procede, dimostrando in tal modo esplicitamente di avere interesse, sia pure in via subordinata, all'applicazione di una misura meno affittiva degli arresti domiciliari
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo
A norma dell'articolo 275 c.p.p., nel disporre la misura, il giudice deve tenere conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura ed al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto
Nella fattispecie, proprio perché la minore non conviveva con la madre, si è esclusa l'applicabilità della custodia domiciliare richiesta dal pubblico ministero e si è optato per quella meno affittiva dell'obbligo di presentazione, ritenuta dal tribunale idonea a prevenire eventuali reiterazioni dello stesso fatto La misura applicata ha indubbiamente efficacia dissuasiva poiché l'indagato sa che, se dovesse continuare a molestare la minore, la misura cautelare custodiale sarebbe inevitabile
Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in € 1000,00, in favore della Cassa delle
Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del сболь 4 O S C U R A T A
ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'art. 616 c.p.p.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 5 giugno del 2008-06-09 Il consigliere estensore Il Presidente
e Petti Bell Ciro Petti Enrico Altieri
DEPOSITAT ERIA
? LUG. 2008
IL CANCELLIERE C (Paolo Mensurati)
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