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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 408/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 4, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICCIOCCHI AQUILINA, Presidente
MASCOLO DOMENICO, EL
DE SIMONE MARIO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 481/2021 depositato il 22/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Panni - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 301 IMU 2015
- sul ricorso n. 877/2021 depositato il 27/10/2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Panni - Indirizzo_2
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 213 DEL 23.12.2020 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti difensivi
Resistente/Appellato: si riporta ai propri scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti ricorsi la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava:
- L'avviso di accertamento IMU n. 301 del 23-12-2020 (Prot. n. 5786 del 23.12.2020), per l'anno di imposta
2015, emesso dal Comune di Panni (FG) – Ufficio Tributi enotificato presso la sede della Società in data 20 gennaio 2021
- L'avviso di accertamento TASI n. 213 del 23-12-2020 (Prot. n. 5787 del 23.12.2020), per l'anno di imposta
2015, emesso dal Comune di Panni (FG) – Ufficio Tributi enotificato presso la sede della Società in data 20 gennaio 2021.
Nell'odierna udienza i due ricorsi venivano riuniti in ragione dell'evidente connessione sussistente tra gli stessi.
Parte ricorrente evidenziava quanto segue:
a) Nel corso del 2008, la Società accatastava 30 aereogeneratori installati nel Comune di Panni di potenza pari a 0,66 Kw ciascuno. L'Ufficio del Territorio di Foggia notificava, quindi, altrettanti avvisi di accertamento catastale per la rettifica delle relative rendite.
b) In particolare, per gli impianti di potenza unitaria pari a 0,66 Kw la Società proponeva un valore catastale variabile da euro 211.625,00 a euro 221.435,00, cui corrispondeva una rendita catastale da euro 4.232,00 ad euro 4.428,00; successivamente, l'Ufficio elevava tali valori a euro 7.921,00 e 8.060,00
c) Gli avvisi di rettifica catastale venivano puntualmente impugnati dalla Ricorrente_1 contestando sia la violazione dell'art. 7, Legge n. 212/2000 per mancata allegazione di un atto richiamato per relationem e mancata indicazione del criterio logico seguito, sia la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10, RDL
n. 652/1939 e degli artt. da 27 a 30, d.P.R. n. 1142/1949.
d) Con la sentenza n. 222/2/11, depositata in data 3.10.2011, la Commissione Tributaria Provinciale di
Foggia rigettava l'eccezione di difetto di motivazione degli avvisi, ma riteneva corretta la rendita proposta dalla Società e infondata la rideterminazione operata dall'Ufficio.
e) Avverso tale sentenza, in data 6.2.2012, l'Agenzia del Territorio notificava l'atto di appello e la Società, in data 5.4.2012, tempestivamente si costituiva in giudizio con proprie controdeduzioni e appello incidentale condizionato.
f) Con la sentenza n. 1438/27/2014, la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello dell'Ufficio
e rigettava l'appello incidentale della Ricorrente_1. g) La sentenza conclusiva del secondo grado di giudizio veniva tempestivamente impugnata dalla Società mediante ricorso per cassazione, depositato in data 22/9/2015.
h) Con la sentenza n. 13778/2019, pubblicata in data 22 maggio 2019, la Corte di Cassazione accoglieva il settimo e ottavo motivo di ricorso della Ricorrente_1, e rinviava, anche per le spese, alla CTR della Puglia in diversa composizione.
i) La Società contribuente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, d.lgs. n.546/1992, ha riassunto il giudizio dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale dellaPuglia, sez. staccata di Foggia, tutt'ora pendente con
R.G.A. 3285/2019, affinché si pronunci secondo le indicazioni contenute nella sentenza di rinvio espresse dallaSuprema Corte.
j) Nelle more, la Ricorrente_1 procedeva alla liquidazione dell'IMU e della TASI relative all'anno d'imposta 2015 sulla base della rendita proposta in occasione dell'accatastamento degli impianti.
k) Successivamente, in data 20.01.2021, il Comune di Panni notificava alla Società ricorrente gli avvisi di accertamento impugnati, con cui richiedeva rispettivamento il pagamento di euro 75.493,00 a titolo di maggiore Imu per l'anno d'imposta 2015 e di euro 11.797,00 a titolo di maggiore TASI per l'anno d'imposta
2015 oltre sanzioni e interessi, prendendo come punto di riferimento la rendita accertata dall'Agenzia delle
Entrate, ma non ancora definitiva perché ancora oggi sub iudice. l) In data 16 febbraio 2021, la Ricorrente_1 ha presentato istanza di accertamento con adesione per rappresentare tale circostanza in contraddittorio con l'Ente impositore ma dopo numerose comunicazioni e colloqui con la funzionaria esponsabile del procedimento il Comune di Panni ha notificato in data 21 aprile
2021 un verbale di esito negativo.
Tutto ciò premesso la società ricorrente formulava i seguenti motivi di gravame:
1. Illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati, in quanto emessi in funzione di rendite c.d. patologiche.
2. Nullità degli avvisi per difetto di motivazione. Violazione dell'art. 7 della L. n.212/2000.
3. Assenza dell'elemento soggettivo minimo richiesto ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, d.lgs. n.472/1997. 4. In via subordinata. Illegittimità degli avvisi per errore materiale nella determinazione della pretesa impositiva. Duplicazione d'imposta.
Alla luce dei suddetti motivi di gravame parte ricorrente richiedeva dichiararsi l'illegittimità degli atti impugnati per le ragioni sopra esposte e disporne, per l'effetto, l'annullamento, con richiesta espressa di condanna alle spese, diritti e onorari ivi compreso il contributo unificato.
Si costituiva in giudizio il Comune di Panni depositando controdeduzioni nelle quali andava a confutare i motivi di gravame formulati nei due ricorsi dei quali chiedeva il rigetto con vittoria delle spese di giudizio da distrasi in favore del difensore.
In data 17 ottobre 2025 parte ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali evidenziava che:
• Successivamente alla presentazione del ricorso la Società Ricorrente_1 S.R.L. è stata oggetto di fusione per incorporazione nella Società Società_1 S.R.L.
• In relazione al contenzioso catastale R.G.A. 3285/2019, all'esito dell'udienza del 14.02.2025, è stata pubblicata la sentenza della CGT di II grado della Puglia-Sez. Staccata di Foggia n. 959/2025. che in parziale accoglimento dell'atto di riassunzione della Società ha rideterminato le rendite catastali degli aerogeneratori del Parco eolico di Panni in € 6.399,84 (a fronte degli € 8.060,99 originariamente accertati ed utilizzati dal
Comune di Panni ai fini della liquidazione dell'IMU e della TASI 2015).
Per l'effetto la società ricorrente chiedeva:
- di quantificare l'Imu e la Tasi dovute per l'anno di imposta 2015 sulla base della rendita catastale così come rideterminata dalla CGT di II Grado della Puglia-Sez. Staccata di Foggia con la predetta sentenza n. 959/2025;
- di riconoscere il diritto della società ricorrente al rimborso delle maggiori somme versate in pendenza del giudizio;
- di escludere o in ogni caso risurre le sanzioni dovute;
- di accogliere il quarto motivo di gravame formulato in sede di ricorso.
In data 24 ottobre 2025 il Comune di Panni depositava brevi memorie nelle quali chiedeva di conformare la liquidazione delle imposte IMU e TASI riferite all'anno 2015 in base alla rendita catastale così come riportata nella sentenza della CGT di secondo grado numero 959/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria di I Grado ritiene i ricorsi riuniti parzialmente fondati nei limiti che si vanno ad illustrare.
In via preliminare si rileva l'infondatezza del secondo motivo di gravame formulato nei ricorsi in quanto gli avvisi di accertamento impugnati risultano presentare una motivazione idonea nella quale risultano essere riportati tutti i dati ed elementi imposti dalla legislazione vigente;
ad colorandum deve evidenziarsi come parte ricorrente ha avuto contezza delle motivazioni poste a base degli atti impugnati tanto da poter formulare tempestivamente ricorso avverso gli stessi.
La Corte ritiene invece meritevole di accoglimento il primo motivo di gravame in quanto l'Ufficio ha liquidato la Tasi e l'Imu dovute per l'anno 2015 sulla base della rendita catastale accertata dall'Agenzia del Territorio ma detta rendita è stata rideterminata dalla CGT di II Grado della CGT di II grado della Puglia-Sez. Staccata di Foggia con la predetta sentenza n. 959/2025 dagli originari euro 8.060,99 ad euro 6.399,84.
Conseguentemente gli importi della Tasi e dell'Imu relativi all'anno di impostra 2015 riportati negli avvisi di accertamento impugnati vanno ricalcolati sulla base della minore rendita catastale così come recentemente rideterminata.
Analogamente, passando al terzo motivo di gravame, le sanzioni irrogate negli avvisi di accertamento impugnati vanno ridotte in misura proporzionale ai minori importi dell'IMU e della TASI dovute.
Meritevole di accoglimento integrale risulta, invece, essere il quarto motivo di gravame formulato nei due ricorsi, atteso che erroneamente l'Ufficio negli avvisi di accertamento impugnati in relazione all'unità immobiliare n.12, identificata catastalmente al foglio n.22, particella 250, ha attestato la sussistenza di una quota di proprietà della società ricorrente pari al 200% in luogo del corretto 100%.
Alla luce di tutto quanto detto, risulta, infine, doveroso per questa Corte di Giustizia Tributaria riconoscere il diritto di parte ricorrente ad ottenere il rimborso degli importi maggiori rispetto all'IMU, alla TASI ed alle correlate sanzioni effettivamente dovute in relazione all'anno di imposta 2015 eventualmente già versati all'Ufficio nelle more del presente giudizio. Nel contempo, in considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso si ritiene opportuno disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente i ricorsi riuniti nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Foggia, 10 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott. Domenico Mascolo) (dott.ssa Aquilina Picciocchi)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 4, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICCIOCCHI AQUILINA, Presidente
MASCOLO DOMENICO, EL
DE SIMONE MARIO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 481/2021 depositato il 22/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Panni - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 301 IMU 2015
- sul ricorso n. 877/2021 depositato il 27/10/2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Panni - Indirizzo_2
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 213 DEL 23.12.2020 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti difensivi
Resistente/Appellato: si riporta ai propri scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti ricorsi la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava:
- L'avviso di accertamento IMU n. 301 del 23-12-2020 (Prot. n. 5786 del 23.12.2020), per l'anno di imposta
2015, emesso dal Comune di Panni (FG) – Ufficio Tributi enotificato presso la sede della Società in data 20 gennaio 2021
- L'avviso di accertamento TASI n. 213 del 23-12-2020 (Prot. n. 5787 del 23.12.2020), per l'anno di imposta
2015, emesso dal Comune di Panni (FG) – Ufficio Tributi enotificato presso la sede della Società in data 20 gennaio 2021.
Nell'odierna udienza i due ricorsi venivano riuniti in ragione dell'evidente connessione sussistente tra gli stessi.
Parte ricorrente evidenziava quanto segue:
a) Nel corso del 2008, la Società accatastava 30 aereogeneratori installati nel Comune di Panni di potenza pari a 0,66 Kw ciascuno. L'Ufficio del Territorio di Foggia notificava, quindi, altrettanti avvisi di accertamento catastale per la rettifica delle relative rendite.
b) In particolare, per gli impianti di potenza unitaria pari a 0,66 Kw la Società proponeva un valore catastale variabile da euro 211.625,00 a euro 221.435,00, cui corrispondeva una rendita catastale da euro 4.232,00 ad euro 4.428,00; successivamente, l'Ufficio elevava tali valori a euro 7.921,00 e 8.060,00
c) Gli avvisi di rettifica catastale venivano puntualmente impugnati dalla Ricorrente_1 contestando sia la violazione dell'art. 7, Legge n. 212/2000 per mancata allegazione di un atto richiamato per relationem e mancata indicazione del criterio logico seguito, sia la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10, RDL
n. 652/1939 e degli artt. da 27 a 30, d.P.R. n. 1142/1949.
d) Con la sentenza n. 222/2/11, depositata in data 3.10.2011, la Commissione Tributaria Provinciale di
Foggia rigettava l'eccezione di difetto di motivazione degli avvisi, ma riteneva corretta la rendita proposta dalla Società e infondata la rideterminazione operata dall'Ufficio.
e) Avverso tale sentenza, in data 6.2.2012, l'Agenzia del Territorio notificava l'atto di appello e la Società, in data 5.4.2012, tempestivamente si costituiva in giudizio con proprie controdeduzioni e appello incidentale condizionato.
f) Con la sentenza n. 1438/27/2014, la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello dell'Ufficio
e rigettava l'appello incidentale della Ricorrente_1. g) La sentenza conclusiva del secondo grado di giudizio veniva tempestivamente impugnata dalla Società mediante ricorso per cassazione, depositato in data 22/9/2015.
h) Con la sentenza n. 13778/2019, pubblicata in data 22 maggio 2019, la Corte di Cassazione accoglieva il settimo e ottavo motivo di ricorso della Ricorrente_1, e rinviava, anche per le spese, alla CTR della Puglia in diversa composizione.
i) La Società contribuente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, d.lgs. n.546/1992, ha riassunto il giudizio dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale dellaPuglia, sez. staccata di Foggia, tutt'ora pendente con
R.G.A. 3285/2019, affinché si pronunci secondo le indicazioni contenute nella sentenza di rinvio espresse dallaSuprema Corte.
j) Nelle more, la Ricorrente_1 procedeva alla liquidazione dell'IMU e della TASI relative all'anno d'imposta 2015 sulla base della rendita proposta in occasione dell'accatastamento degli impianti.
k) Successivamente, in data 20.01.2021, il Comune di Panni notificava alla Società ricorrente gli avvisi di accertamento impugnati, con cui richiedeva rispettivamento il pagamento di euro 75.493,00 a titolo di maggiore Imu per l'anno d'imposta 2015 e di euro 11.797,00 a titolo di maggiore TASI per l'anno d'imposta
2015 oltre sanzioni e interessi, prendendo come punto di riferimento la rendita accertata dall'Agenzia delle
Entrate, ma non ancora definitiva perché ancora oggi sub iudice. l) In data 16 febbraio 2021, la Ricorrente_1 ha presentato istanza di accertamento con adesione per rappresentare tale circostanza in contraddittorio con l'Ente impositore ma dopo numerose comunicazioni e colloqui con la funzionaria esponsabile del procedimento il Comune di Panni ha notificato in data 21 aprile
2021 un verbale di esito negativo.
Tutto ciò premesso la società ricorrente formulava i seguenti motivi di gravame:
1. Illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati, in quanto emessi in funzione di rendite c.d. patologiche.
2. Nullità degli avvisi per difetto di motivazione. Violazione dell'art. 7 della L. n.212/2000.
3. Assenza dell'elemento soggettivo minimo richiesto ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, d.lgs. n.472/1997. 4. In via subordinata. Illegittimità degli avvisi per errore materiale nella determinazione della pretesa impositiva. Duplicazione d'imposta.
Alla luce dei suddetti motivi di gravame parte ricorrente richiedeva dichiararsi l'illegittimità degli atti impugnati per le ragioni sopra esposte e disporne, per l'effetto, l'annullamento, con richiesta espressa di condanna alle spese, diritti e onorari ivi compreso il contributo unificato.
Si costituiva in giudizio il Comune di Panni depositando controdeduzioni nelle quali andava a confutare i motivi di gravame formulati nei due ricorsi dei quali chiedeva il rigetto con vittoria delle spese di giudizio da distrasi in favore del difensore.
In data 17 ottobre 2025 parte ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali evidenziava che:
• Successivamente alla presentazione del ricorso la Società Ricorrente_1 S.R.L. è stata oggetto di fusione per incorporazione nella Società Società_1 S.R.L.
• In relazione al contenzioso catastale R.G.A. 3285/2019, all'esito dell'udienza del 14.02.2025, è stata pubblicata la sentenza della CGT di II grado della Puglia-Sez. Staccata di Foggia n. 959/2025. che in parziale accoglimento dell'atto di riassunzione della Società ha rideterminato le rendite catastali degli aerogeneratori del Parco eolico di Panni in € 6.399,84 (a fronte degli € 8.060,99 originariamente accertati ed utilizzati dal
Comune di Panni ai fini della liquidazione dell'IMU e della TASI 2015).
Per l'effetto la società ricorrente chiedeva:
- di quantificare l'Imu e la Tasi dovute per l'anno di imposta 2015 sulla base della rendita catastale così come rideterminata dalla CGT di II Grado della Puglia-Sez. Staccata di Foggia con la predetta sentenza n. 959/2025;
- di riconoscere il diritto della società ricorrente al rimborso delle maggiori somme versate in pendenza del giudizio;
- di escludere o in ogni caso risurre le sanzioni dovute;
- di accogliere il quarto motivo di gravame formulato in sede di ricorso.
In data 24 ottobre 2025 il Comune di Panni depositava brevi memorie nelle quali chiedeva di conformare la liquidazione delle imposte IMU e TASI riferite all'anno 2015 in base alla rendita catastale così come riportata nella sentenza della CGT di secondo grado numero 959/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria di I Grado ritiene i ricorsi riuniti parzialmente fondati nei limiti che si vanno ad illustrare.
In via preliminare si rileva l'infondatezza del secondo motivo di gravame formulato nei ricorsi in quanto gli avvisi di accertamento impugnati risultano presentare una motivazione idonea nella quale risultano essere riportati tutti i dati ed elementi imposti dalla legislazione vigente;
ad colorandum deve evidenziarsi come parte ricorrente ha avuto contezza delle motivazioni poste a base degli atti impugnati tanto da poter formulare tempestivamente ricorso avverso gli stessi.
La Corte ritiene invece meritevole di accoglimento il primo motivo di gravame in quanto l'Ufficio ha liquidato la Tasi e l'Imu dovute per l'anno 2015 sulla base della rendita catastale accertata dall'Agenzia del Territorio ma detta rendita è stata rideterminata dalla CGT di II Grado della CGT di II grado della Puglia-Sez. Staccata di Foggia con la predetta sentenza n. 959/2025 dagli originari euro 8.060,99 ad euro 6.399,84.
Conseguentemente gli importi della Tasi e dell'Imu relativi all'anno di impostra 2015 riportati negli avvisi di accertamento impugnati vanno ricalcolati sulla base della minore rendita catastale così come recentemente rideterminata.
Analogamente, passando al terzo motivo di gravame, le sanzioni irrogate negli avvisi di accertamento impugnati vanno ridotte in misura proporzionale ai minori importi dell'IMU e della TASI dovute.
Meritevole di accoglimento integrale risulta, invece, essere il quarto motivo di gravame formulato nei due ricorsi, atteso che erroneamente l'Ufficio negli avvisi di accertamento impugnati in relazione all'unità immobiliare n.12, identificata catastalmente al foglio n.22, particella 250, ha attestato la sussistenza di una quota di proprietà della società ricorrente pari al 200% in luogo del corretto 100%.
Alla luce di tutto quanto detto, risulta, infine, doveroso per questa Corte di Giustizia Tributaria riconoscere il diritto di parte ricorrente ad ottenere il rimborso degli importi maggiori rispetto all'IMU, alla TASI ed alle correlate sanzioni effettivamente dovute in relazione all'anno di imposta 2015 eventualmente già versati all'Ufficio nelle more del presente giudizio. Nel contempo, in considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso si ritiene opportuno disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente i ricorsi riuniti nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Foggia, 10 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott. Domenico Mascolo) (dott.ssa Aquilina Picciocchi)