Sentenza 15 luglio 2010
Massime • 1
In tema di autorizzazione dell'imputato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per svolgere un'attività lavorativa, la valutazione del giudice in ordine alla situazione di assoluta indigenza dello stesso deve essere improntata, stante l'eccezionalità della previsione, a criteri di particolare rigore, pur potendo ricomprendersi nei bisogni primari dell'individuo anche le necessità ulteriori rispetto alla fisica sopravvivenza, quali quelle relative alla comunicazione, l'educazione e la salute. (Fattispecie di ritenuta insussistenza dell'assoluta indigenza stante il reddito complessivo di euro 1.200 mensili goduto dal nucleo familiare dell'imputato, composto da quattro persone).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/07/2010, n. 34235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34235 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2010 |
Testo completo
massimento
34235 /10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 15/07/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - SENTENZA Dott. GUIDO DE MAIO
- Consigliere - N. 1 Dott. CLAUDIA SQUASSONI
- Consigliere - Dott. MARIO GENTILE REGISTRO GENERALE
Rel. Consigliere - N. 19353/2010 Dott. ALDO FIALE
- Consigliere - Dott. GIULIO SARNO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) TI MA N. IL 23/07/1970
avverso l'ordinanza n. 382/2010 TRIB. LIBERTA' di MILANO, del 22/03/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
Alfredo MONTAGNA lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
il quale he drieston l'emmullemento con vanno dell'ordinanze impugnate ༥
Udit i difensor Avv. Mare Terese PAVINO, wtituto procesmele dell' Arr.ho
Alvero DONATI, la quale he chiesto l'accopliments del vers
Il Tribunale di Milano, quale giudice dell'impugnazione ex art. 310 c.p.p., con ordinanza del 22.3.2010, rigettava l'appello proposto nell'interesse di TI IO avverso il provvedimento 23.2.2010 con il quale la Corte di appello di Milano aveva respinto l'istanza rivolta ad ottenere, per il TI, l'autorizzazione a lasciare l'abitazione presso la quale si trovava ristretto agli arresti domiciliari (sita in Rovellasca) - in relazione al reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 (commesso l'8.2.2009) - per svolgere attività lavorativa di cuoco, in Bollate, dal lunedì al venerdì, "secondo le esigenze concordate con il datore di lavoro s.p.a. "Compass Group Italia”.
Il Tribunale di Milano motivava il proprio provvedimento rilevando, conformemente a quanto già ritenuto dalla Corte di appello, che non poteva configurarsi lo stato di “assoluta indigenza” dell'imputato, richiesto dall'art. 284, 3° comma, c.p.p., tenuto conto che la moglie convivente svolge un lavoro regolare e percepisce una retribuzione netta di 1.200 euro mensili.
Rilevava altresì che, nella specie, l'autorizzazione ad assentarsi dagli arresti domiciliari per l'esercizio di attività lavorativa non era compatibile con le esigenze cautelari ravvisate in concreto.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del TI, il quale ha eccepito che: il Tribunale erroneamente avrebbe affermato la inconfigurabilità della “assoluta indigenza”
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del proprio assistito, poiché questa, secondo l'interpretazione giurisprudenziale più recente, deve essere intesa in relazione “ai bisogni primari dell'individuo e dei familiari a suo carico”. La nozione di "bisogni primari” deve ritenersi comprendere anche - per l'evolversi delle condizioni sociali le spese per l'educazione, quelle per la comunicazione e per il
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mantenimento in salute e non solo il vitto e l'alloggio. La moglie dell'imputato effettivamente svolge attività di insegnante e percepisce uno stipendio netto di euro 1.200 al mese, ma il nucleo familiare è composto anche da due bambini, rispettivamente di anni sette ed uno e mezzo e, per il solo canone di locazione, viene versata annualmente la somma di euro 5.880, oltre ad euro 1.260 per oneri condominiali;
·la permanente sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione del reato non
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può essere desunta esclusivamente dai precedenti penali dell'imputato; non esisterebbe alcuna difficoltà di controllo dell'imputato sul luogo di lavoro, da parte della polizia giudiziaria;
- i documenti prodotti in sede di appello, e quelli di cui il Tribunale poteva comunque già disporre, erano senz'altro idonei a chiarire i luoghi, gli orari e le modalità del lavoro già svolto anteriormente all'arresto, che si chiedeva di poter proseguire.
All'odierna camera di consiglio il difensore ha depositato documentazione riferita alla contestazione di assenza ingiustificata fatta al TI dalla s.p.a. "Compass Group Italia".
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Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. IO TI è stato condannato dal G.I.P. del Tribunale di Como, per il delitto in oggetto, alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 20.000 di multa, confermata dalla Corte di appello di Milano.
Egli risulta gravato, inoltre, da tre precedenti specifici.
A.fuele 1 2. Ai sensi dell'art. 284, 3° comma, c.p.p., il giudice può autorizzare l'imputato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi dall'abitazione per provvedere alle sue
“indispensabili esigenze di vita”, quando questi non possa provvedere altrimenti, ovvero per esercitare un'attività lavorativa, quando versi in una “situazione di assoluta indigenza”. Dal testo normativo, e soprattutto dalla qualificazione dei presupposti autorizzativi in termini di “indispensabilità” e di “assolutezza”, emerge ad evidenza che la valutazione del giudice deve essere improntata a criteri di particolare rigore, di cui deve essere dato conto nella motivazione del relativo provvedimento (vedi Cass., sez. III, 23.2.2000, n. 3649).
Al riguardo, in sede di formulazione della norma, la Commissione parlamentare aveva suggerito di sostituire l'espressione “situazione di assoluta indigenza" (che veniva valutata come “eccessivamente restrittiva") con quella “stato di grave bisogno", ma significativo appare il mancato accoglimento di un suggerimento siffatto sul rilievo che esso avrebbe fatto perdere alla previsione legislativa quel carattere di “eccezionalità" insito nella formulazione attuale, riducendo le differenze tra il regime degli arresti domiciliari e quello della misura dell'obbligo di dimora, differenze che, invece (come risulta dalla Relazione al Codice, pag. 183), espressamente si è ritenuto di dover mantenere "per rendere razionalmente comprensibile l'equiparazione della misura in parola alla custodia cautelare". È indubbiamente vero che la giurisprudenza di questa Corte è ormai orientata nel senso che la condizione di "assoluta indigenza” va riferita ai bisogni primari dell'individuo e dei familiari a suo carico, ai quali non può essere data soddisfazione se non attraverso il lavoro, con la precisazione che la nozione di “bisogni primari" si carica di significati concreti con l'evolversi delle condizioni sociali, dovendo ritenersi in essi comprese, a titolo esemplificativo, le spese per le comunicazioni, l'educazione e la salute. Cosicché è stato ritenuto che non opera un'interpretazione analogica o estensiva, vietata dal carattere eccezionale della norma, il giudice che rifiuti una concezione "pauperistica” dell'assoluta indigenza, comprendendo nelle esigenze cui sopperire anche necessità ulteriori rispetto a quelle della fisica sopravvivenza (vitto, vestiario e alloggio) (vedi Cass., Sez. IV: 15.3.2007, n. 10980 e 8.3.2005, n. 9109). Ma è altrettanto vero, però, che la valutazione del giudice in ordine alla concessione del beneficio deve essere comunque improntata a particolare rigore proprio come dimostrato dalla qualificazione, nella norma, dei presupposti autorizzativi in termini di "indispensabilità"
e di “assolutezza".
Nel nostro Paese sono assai numerose le famiglie che vivono con un reddito mensile di 1.200 euro: esse certamente non versano in condizioni economiche di prosperità, ma neppure può affermarsi che versino in stato di assoluto bisogno.
3. L'apprezzamento dello stato di indigenza assoluta, inoltre, non può comunque prescindere dalla valutazione anche della compatibilità dell'attività lavorativa proposta con le esigenze di cautela poste alla base della misura, la quale, ex art. 284, 5° comma, c.p.p., costituisce pur sempre una forma di custodia cautelare (vedi Cass.: sez. VI, 19.3.2008, n.
12337; sez. II, 16.1.2006, n. 1556; sez. IV, 13.12.2005, n. 451139).
In tale prospettiva si pone quale elemento ostativo la circostanza che l'attività che si chiede di poter svolgere comporti l'allontanamento dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari o spostamenti continui ovvero orari di lavoro difficilmente controllabili;
nonché la considerazione che l'autorizzazione richiesta, implicando la possibilità per l'imputato di restare fuori di casa per considerevoli periodi della giornata, finirebbe con il frustrare ogni possibilità di sottoporlo ai controlli necessari a fini cautelari.
In questa prospettiva ermeneutica si è evidentemente posto il Tribunale di Milano, che ha rilevato come non fossero stati adeguatamente documentati non soltanto il presupposto dell'assoluta indigenza ma anche i luoghi e gli orari in cui si sarebbe dovuto svolgere
A frale 2 l'impegno lavorativo del TI (luoghi ed orari che neppure in ricorso hanno trovato esplicitazione).
4. Infondate devono ritenersi, infine, le censure in punto di adeguatezza della misura cautelare, avendo il Tribunale motivato sulla pericolosità sociale dell'imputato (sia apprezzando la gravità del reato, sia la personalità dell'agente, pluripregiudicato specifico), in tal modo giustificando in modo adeguato la scelta della misura cautelare degli arresti domiciliari, del resto già più gradata rispetto a quella della custodia in carcere. Con la doglianza svolta in proposito, a ben vedere, il ricorrente vorrebbe, inammissibilmente, che questa Corte esercitasse un controllo di merito, attraverso una non consentita rilettura della vicenda e una parimenti non consentita rinnovazione del giudizio di adeguatezza e proporzionalità, effettuato dal giudicante in modo rispettoso del disposto normativo (art. 275
c.p.p., commi 2 e 3).
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 127 e 311 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 15.7.2010.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Pellice Aero frele
DEPOSITATA IN CANCELLERIA E
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il 2 2 SET. 2010
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* FUNZIONARIO CANCILLERIA
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