Sentenza 7 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2001, n. 10910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10910 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA1 09 1 0/01 IN NOME DE POPO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento del danno SEZIONE TERZA CIVILE da investimento di pedone Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 14 R.G.N. 11702/99 Dott. Paolo VITTORIA Presidente TRIFONE © Consigliere Dott. Francesco Consigliere Cron. 23530 Dott. Giovanni Battista PETTI SEGRETO Consigliere Rep. 3724 Dott. Antonio - Rel. Consigliere Ud. 21/06/01 Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SOLE 24 ORE SENTENZA 3000 sul ricorso proposto da: 07 AGO 2001 OPPEDISANO PIERO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell'avvocato PAOLA PUSATERI, difeso dall'avvocato ANTONIO MARTINO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
LA FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE procuratore speciale e legale rappresentante dott. Richiesta copia studio dal Sig. KROSOS Ivano Cantarale, elettivamente domiciliata in ROMA LRE per diritti L. 3000 TOMMASOMELLINI 271 presso lo studio dell'avvocato il08.08.01 IL CANCELLIERE 2001 GIORDANO SPINELLI, che la difende unitamente 1373 all'avvocato FRANCO MONTI, giusta delega in atti;
E VARIE DE . controricorrente nonchè
contro
CA EZIO;
- intimato -
- avverso la sentenza n. 1066/98 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione II Civile emessa 1'11/3/1998, depositata il 17/04/98; RG.1445/96, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito 1'Avvocato MARIO OCCHIPINTI (per delega Avv. Antonio Martino); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 1066 del 1998 la corte d'appello di Milano ha rigettato l'appello di PI SA av- verso la sentenza del tribunale di Milano (in data 9.10.1995) con la quale era stata rigettata la domanda, dal medesimo proposta nel 1991 nei confronti d i EZ RL e della s.p.a. La Fondiaria Assicurazioni, volta al risarcimento dei danni per le lesioni riportate a seguito di investimento da parte dell'autovettura del RL. ; 2 Ha ritenuto la corte d'appello che, avendo l'attore riconosciuto nel corso dell'interrogatorio formale di aver attraversato la strada di corsa e con semaforo se- gnalante luce rossa, correttamente il tribunale aveva ritenuto che l'incidente fosse stato causato "unicamente" dalla condotta dello stesso pedone. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione 1'SA affidandosi a quattro motivi, cui resiste con controricorso La Fondiaria Assicurazioni s.p.a.. L'intimato EZ RL non ha svolto attività difen- siva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo e col secondo motivo è dedotta viola- zione e falsa applicazione dell'art. 2054, comma 1, C.C., nonché omessa motivazione, per avere la corte territoriale tratto il convincimento che l'automobilista avesse fatto tutto il possibile per evitare 1'investimento del pedone non già da un'indagine concreta sulla sua condotta di guida ma dalla accertata imprudenza del pedone stesso. Col terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 2734 c.c., nonché difetto di mo- tivazione per omessa considerazione di prove vertenti su un punto decisivo della controversia, per non avere la corte di merito, nel prendere in esame il risultato 3 dell'interrogatorio formale dell'attore, valutato anche le dichiarazioni a lui stesso favorevoli, così per un verso prescindendo dal rilievo che 1'SA aveva chiarito che il semaforo segnalava luce rossa per l'automobilista e, per altro verso, apprezzando la va- lenza confessoria delle risposte senza il necessario riferimento al loro insieme ed alla complessiva rico- struzione del fatto operata dall'interrogato a seguito delle richieste di chiarimento del giudice istruttore. motive Col quarto la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 102, comma 3, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e vizio di motivazione da omesso esame di un fatto decisivo per non avere la corte ter- ritoriale considerato che, essendo il punto d'urto lo- calizzato ben oltre il centro della carreggiata, il conducente del veicolo non avrebbe potuto essere consi- క derato esente da responsabilità, essendo suo dovere "tenere d'occhio anche il marciapiede al fine di preve- nire eventuali imprudenze dei pedoni" ed osservare una velocità particolare moderata in prossimità degli at- traversamenti pedonali.
2. Il ricorso è infondato. Benché sia erronea in diritto - in quanto contraria - l'affermazioneal chiaro dettato dell'art. 2734 C.C. della gravata sentenza che, mirando l'interrogatorio 4 formale alla confessione della parte, correttamente il tribunale aveva omesso di tenere conto delle dichiara- zioni dell'interrogato a lui stesso favorevoli, la cor- te territoriale, nell'esaminare il terzo motivo d'appello (corrispondente al terzo motivo del ricorso in questa sede proposto), ha tuttavia ritenuto che le conclusioni non sarebbero mutate anche alla luce delle ulteriori dichiarazioni dell'SA, in particolare rilevando: a) che, comunque, "pur ammettendo che l'attore ab- bia iniziato ad attraversare col rosso perché si era accorto che di lì a poco si sarebbe acceso il verde, resta il fatto che è sceso sulla carreggiata mentre il semaforo proiettava luce rossa. E nonostante avesse vi- sto sopraggiungere l'auto di RL, che procedeva a ve- locità elevata"; b) che, peraltro, "la circostanza del veloce SO- praggiungere dell'automobilista sostanzia un mero espediente difensivo, perché trova inequivoca smentita nella localizzazione delle lesioni riportate dall'attore, al naso solo al naso: nulla agli arti inferiori"; c) che, in conclusione, non pareva "seriamente con- testabile che il conducente non avesse alcuna possibi- lità di manovre per evitare il pedone, del quale non 5 aveva motivo di prevedere l'attraversamento perché il fatto che per l'automobilista il semaforo segnasse il verde o il giallo, comportava comunque il rosso per il pedone e men che meno di prevedere che avrebbe attra- versato di corsa. Dunque, anche sul punto della valuta- zione delle risposte all'interrogatorio formale, la de- cisione del tribunale deve essere condivisa". Tali osservazioni, costituenti solo parte della analitica disamina del fatto e della puntuale motiva- zione della sentenza gravata (che assorbe tutte le cir- costanze che si affermano pretermesse e che in partico- l'apporto causale colposo lare esclude rendono in se stesse evidente dell'automobilista), l'infondatezza delle censure mosse dal ricorrente, le quali, pur se formalmente correlate ai vizi di cui 3 e 5, c.p.c., si risolvono in realtà all'art. 360, nn. in una critica dell'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice del merito, non reiterabile in sede di le- gittimità, dove è esclusivamente consentito il control- lo dell'iter logico mediante il quale il giudice è per- venuto alla propria decisione, censurabile solo se il ragionamento si riveli incompleto, incoerente o illogi- -e non anche quando come nella specie il giudice- CO abbia, con motivazione del tutto congrua, semplicemente attribuito agli elementi vagliati un valore ed un si- 6 gnificato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni della parte (cfr., ex plurimis, Cass., 6.11.1999, n. 6.10.1998, n. 9898; 12366; 6.10.1999, n. 11121; 22.12.1997, n. 12960).
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese in favore della resistente.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te alle spese, che liquida in L. 129.000 oltre a , L.
3.000.000 per onorari. Roma, 21 giugno 2001 Il presidente Il consigliere estensore posescitoon. Mh. Chukumi 109T 250.000 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista •SET. hoooo TOT: 290000 Depositata in Cancelleria oggi, li -7 AGO. 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in 1.5 DIC.2005 Serie 4. versate € 149.77 (euro..CENTOQUARANTANOVE/77.) p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Responsabile Servizio Arti dizer (Dr M. RACCICHIMU 7