Art. 34.
Il secondo comma dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e' sostituito dal seguente:
"La commissione esaminatrice e' composta da:
il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina messa a concorso - componente;
un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanita' - componente;
un direttore tecnico di ruolo laureato nella disciplina oggetto del concorso, designato dalle organizzazioni sindacali interessate - componente;
un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente, designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;
un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione - segretario".
Il secondo comma dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e' sostituito dal seguente:
"La commissione esaminatrice e' composta da:
il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina messa a concorso - componente;
un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanita' - componente;
un direttore tecnico di ruolo laureato nella disciplina oggetto del concorso, designato dalle organizzazioni sindacali interessate - componente;
un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente, designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;
un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione - segretario".