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Sentenza 22 maggio 2026
Sentenza 22 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2026, n. 18506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18506 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino nel procedimento a carico di GU RT, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/09/2025 della Corte d'appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. Michele Godina, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino impugna la sentenza con cui quella Corte, in accoglimento di gravame proposto RT GU, ha riformato la sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 353, cod. pen., emessa nei suoi confronti dal Tribunale della stessa città, assolvendolo dalla relativa imputazione perché il fatto non costituisce reato. 1.1. A lui si addebita, nella sua qualità di funzionario della "Fondazione Teatro Regio di Torino", incaricato di redigere il capitolato d'appalto per l'affidamento del Penale Sent. Sez. 6 Num. 18506 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 24/03/2026 servizio di gestione delle attività di marketing dell'ente, di aver occultamente affidato la redazione del disciplinare tecnico del bando di gara ad RE AO MA, legale rappresentante della "Profili" s.r.l.s., società interessata all'aggiudicazione della commessa e poi risultata unica offerente (benché non aggiudicataria, avendo il sovrintendente del teatro, proprio per tale ragione, successivamente annullato la procedura). 1.2. La sentenza d'appello, pur ritenendo che tale condotta rientrasse a pieno nella nozione di "collusione", ai sensi dell'art. 353, cit., ha concluso che GU non avesse agito con la consapevolezza e la volontà di colludere con MA nella formazione del capitolato d'appalto e di recare pregiudizio al corretto svolgimento della procedura, perciò escludendone il dolo. A tal fine, ha rilevato: a) che non sono state accertate cointeressenze sospette tra costoro;
b) che GU aveva una formazione di tipo artistico e non possedeva - al pari dell'ufficio acquisti dell'ente, incaricato di coadiuvarlo - le necessarie competenze specifiche per l'elaborazione di un atto complesso come un capitolato d'appalto, che presuppone dimestichezza con la materia dei contratti pubblici;
c) che vi era «una certa corrispondenza» - testuale - tra il capitolato d'appalto ed il piano di sviluppo precedentemente adottato dal teatro, non potendosi perciò ritenere che il primo fosse stato ritagliato sulle esigenze della "Profili", né che contenesse disposizioni a favore di tale società, così che non sarebbe possibile ipotizzare neppure una turbata libertà di scelta del contraente, ex art. 353-bis, cod. pen.; anzi, l'indicazione, rivolta da MA a GU, di ridurre l'importo della commessa (da 210.000 a 190.000 euro) e di optare per un'assegnazione "a corpo" non avrebbe potuto avvantaggiare quella società. 2. Il ricorso denuncia violazione della legge penale e vizi cumulativi di motivazione, poiché il delitto di cui all'art. 353, cod. pen., richiede semplicemente il dolo generico, ovvero la consapevolezza e volontà di tenere una condotta perturbatrice della competizione, e non quello specifico di voler favorire uno dei concorrenti. Pertanto, nello specifico, affidando sostanzialmente ad un soggetto interessato alla gara la predisposizione del relativo capitolato, indicandogli i relativi elementi essenziali ed addirittura consentendogli di provvedere all'individuazione degli altri potenziali offerenti, dallo stesso definiti «amici», GU - sostiene il ricorrente - ha indiscutibilmente garantito alla "Profili" un vantaggio competitivo enorme, trattandosi di un «progetto troppo complesso» (come lo aveva definito lo stesso MA). D'altronde, è lo stesso imprenditore interessato, in un dialogo intercettato tra loro, ad ammettere di «avere un plus... ce l'ho un plus», per avere ricevuto in anticipo il piano di sviluppo dell'ente lirico;
ed un elemento logico di 2 conferma, in questo senso, è rappresentato dal fatto che nessun'altra delle aziende invitate abbia presentato un'offerta. Inoltre, a confutazione di quanto argomentato in sentenza, osserva il ricorrente: che la scarsa competenza dell'imputato nel settore è stata smentita dal sovrintendente del teatro, il quale gli aveva comunque affiancato l'ufficio appalti dell'ente; che il bando predisposto da MA prevedeva una struttura organizzativa in seno al teatro, nel cui organigramma, in un documento rinvenuto a casa di costui, veniva prevista la collocazione di GU in posizione apicale;
che la riduzione del prezzo di gara, in realtà, rendeva la stessa meno appetibile per aziende di maggiori dimensioni e più competitive rispetto alla "Profili"; che nemmeno GU, nel corso del suo esame dibattimentale, ha addotto una sua assenza di consapevolezza in ordine al vantaggio che, con la sua condotta, aveva arrecato a quella società ai fini della gara, essendosi difeso, piuttosto, adducendo di aver dato per scontato che detta società, proprio per avere MA predisposto il bando, non avrebbe partecipato alla competizione e specificando che, tuttavia, l'esclusione competeva al responsabile del procedimento e non a lui;
che, in realtà, dai messaggi e dialoghi intercettati tra costoro, emerge nitidamente come GU fosse pienamente consapevole della volontà di MA di partecipare alla gara. Ragione per cui - conclude il ricorso - la conclusione alla quale è pervenuta la sentenza d'appello non è coerente con alcun dato del processo, neppure con la versione dei fatti rappresentata dall'imputato. 3. Ha depositato memoria scritta la Procura generale, chiedendo di accogliere il ricorso;
4. Ha depositato una memoria anche la difesa dell'imputato, ribadendo - con richiamo di alcune risultanze probatorie - il difetto di competenza di costui per la stesura del bando e l'assenza di qualsiasi sua volontà di turbare lo svolgimento della gara, avendo egli ritenuto di chiedere ausilio a MA in quanto soggetto competente e con rapporti professionali già avviati con l'ente lirico. La diversa ricostruzione dei fatti rassegnata dal ricorso si fonderebbe esclusivamente su una lettura alternativa di dati probatori, non consentita in sede di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita di essere accolto. 1.1. La motivazione della sentenza presenta un cedimento logico evidente, per contraddittorietà intrinseca, nel momento in cui giunge ad escludere il dolo dell'imputato dopo aver, tuttavia, affermato che «rientra a pieno titolo nella 3 nozione di "collusione"» la condotta del responsabile della predisposizione del capitolato di gara, consistita nell'affidarne la redazione ad un probabile concorrente, così consentendogli di determinarne contenuti, modalità d'accesso e prezzi (pag. 7). Come, infatti, con tale affermazione, finisce per riconoscere la stessa Corte distrettuale, la "collusione" consiste essenzialmente in un accordo tra più soggetti, funzionale ad un comune scopo occulto in pregiudizio di terzi, anche soltanto eventuali, portatori di un interesse confliggente. Ne consegue che, se collusione tra GU e MA c'è stata, e la stessa sentenza afferma che c'è stata, è indiscutibile che il primo - per quel che qui interessa - abbia volontariamente agito nella piena consapevolezza di alterare, in tal modo, la regolarità della procedura competitiva: ciò che, del resto, secondo quanto rappresenta la Procura ricorrente, senza che la difesa lo contesti nella sua memoria, nemmeno lo stesso imputato ha negato, essendosi difeso, piuttosto, affermando di aver ritenuto che MA, con la sua società, non vi avrebbe preso parte. 1.2. In secondo luogo, il ricorso dà risalto ad alcune risultanze probatorie indiscutibilmente suggestive, quali la possibilità per GU di avvalersi dell'ufficio appalti dell'ente e la sua collocazione, nel progetto organizzativo dell'ente elaborato da MA, al vertice di una specifica struttura;
elementi, questi, su cui la sentenza sostanzialmente tace e che - se esistenti - andrebbero inevitabilmente a minare i pilastri su cui poggia la costruzione logica della Corte d'appello: ovvero l'incompetenza tecnico-amministrativa di GU, non eliminabile se non con il ricorso ad un esperto del settore che già collaborava con il teatro, e l'assenza di cointeressenze sotterranee tra i due. 2. Tali vizi logici della motivazione debbono, dunque, essere emendati, dovendo perciò la sentenza essere annullata, con rinvio alla Corte d'appello affinché vi provveda. Con l'occasione, il giudice del rinvio dovrà soffermarsi anche sul profilo della qualificazione giuridica del fatto oggetto di giudizio, che la sentenza impugnata ha sussunto - conformemente all'imputazione, del resto - nella fattispecie incriminatrice dell'art. 353, cod. pen., tuttavia richiamando a proprio conforto una giurisprudenza ormai risalente di questa Corte, che estendeva tale figura delittuosa alle condotte anteriori all'indizione della procedura di gara (Sez. 6, n. 653 del 14/10/2016, dep. 2017, Venturini, Rv. 269525). In realtà, in tempi più recenti si va consolidando una lettura normativa, condivisa dal Collegio ed indubbiamente più aderente al testo di legge, secondo la quale il delitto di cui all'art. 353, cod. pen., è configurabile soltanto qualora le condotte illecite siano realizzate dopo l'adozione del bando e alterino la procedura 4 Il Consigli re estensore Il P Martno Ro ati E DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 22 ¢1,AG, 21124 O 0 %. 0, GTUDI Z1 ARI • dikt4 • IR IL comparativa, dovendo invece ravvisarsi il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, previsto e punito dal successivo art. 353- bis, nel caso in cui la condotta, finalizzata a preferire uno dei possibili contraenti, si realizzi fin dalla predisposizione del bando di gara o dell'atto equipollente, a prescindere dall'effettiva incidenza che essa abbia avuto sulla scelta del contraente o sulla correttezza della gara (Sez. 6, n. 6875 del 14/01/2026, [...], Rv. 289465; Sez. 6, n. 24341 del 29/05/2025, [...], Rv. 288364). Considerando, dunque, che, nella vicenda in esame, le condotte oggetto d'addebito sarebbero state tutte tenute dall'imputato prima della deliberazione del bando e sarebbero state strumentali alla predisposizione di quest'ultimo nei termini più convenienti per la società del materiale redattore del capitolato (non potendosi razionalmente ipotizzare, e non allegandolo nemmeno gli interessati, che MA non lo abbia strutturato in termini a lui convenienti ed essendo puramente assertiva la diversa affermazione contenuta in sentenza: pag. 9), si rende necessario, all'esito dell'eventuale accertamento del fatto, individuarne la corretta qualificazione giuridica in applicazione di tali princìpi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso in Roma, il 24 marzo 2026.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. Michele Godina, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino impugna la sentenza con cui quella Corte, in accoglimento di gravame proposto RT GU, ha riformato la sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 353, cod. pen., emessa nei suoi confronti dal Tribunale della stessa città, assolvendolo dalla relativa imputazione perché il fatto non costituisce reato. 1.1. A lui si addebita, nella sua qualità di funzionario della "Fondazione Teatro Regio di Torino", incaricato di redigere il capitolato d'appalto per l'affidamento del Penale Sent. Sez. 6 Num. 18506 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 24/03/2026 servizio di gestione delle attività di marketing dell'ente, di aver occultamente affidato la redazione del disciplinare tecnico del bando di gara ad RE AO MA, legale rappresentante della "Profili" s.r.l.s., società interessata all'aggiudicazione della commessa e poi risultata unica offerente (benché non aggiudicataria, avendo il sovrintendente del teatro, proprio per tale ragione, successivamente annullato la procedura). 1.2. La sentenza d'appello, pur ritenendo che tale condotta rientrasse a pieno nella nozione di "collusione", ai sensi dell'art. 353, cit., ha concluso che GU non avesse agito con la consapevolezza e la volontà di colludere con MA nella formazione del capitolato d'appalto e di recare pregiudizio al corretto svolgimento della procedura, perciò escludendone il dolo. A tal fine, ha rilevato: a) che non sono state accertate cointeressenze sospette tra costoro;
b) che GU aveva una formazione di tipo artistico e non possedeva - al pari dell'ufficio acquisti dell'ente, incaricato di coadiuvarlo - le necessarie competenze specifiche per l'elaborazione di un atto complesso come un capitolato d'appalto, che presuppone dimestichezza con la materia dei contratti pubblici;
c) che vi era «una certa corrispondenza» - testuale - tra il capitolato d'appalto ed il piano di sviluppo precedentemente adottato dal teatro, non potendosi perciò ritenere che il primo fosse stato ritagliato sulle esigenze della "Profili", né che contenesse disposizioni a favore di tale società, così che non sarebbe possibile ipotizzare neppure una turbata libertà di scelta del contraente, ex art. 353-bis, cod. pen.; anzi, l'indicazione, rivolta da MA a GU, di ridurre l'importo della commessa (da 210.000 a 190.000 euro) e di optare per un'assegnazione "a corpo" non avrebbe potuto avvantaggiare quella società. 2. Il ricorso denuncia violazione della legge penale e vizi cumulativi di motivazione, poiché il delitto di cui all'art. 353, cod. pen., richiede semplicemente il dolo generico, ovvero la consapevolezza e volontà di tenere una condotta perturbatrice della competizione, e non quello specifico di voler favorire uno dei concorrenti. Pertanto, nello specifico, affidando sostanzialmente ad un soggetto interessato alla gara la predisposizione del relativo capitolato, indicandogli i relativi elementi essenziali ed addirittura consentendogli di provvedere all'individuazione degli altri potenziali offerenti, dallo stesso definiti «amici», GU - sostiene il ricorrente - ha indiscutibilmente garantito alla "Profili" un vantaggio competitivo enorme, trattandosi di un «progetto troppo complesso» (come lo aveva definito lo stesso MA). D'altronde, è lo stesso imprenditore interessato, in un dialogo intercettato tra loro, ad ammettere di «avere un plus... ce l'ho un plus», per avere ricevuto in anticipo il piano di sviluppo dell'ente lirico;
ed un elemento logico di 2 conferma, in questo senso, è rappresentato dal fatto che nessun'altra delle aziende invitate abbia presentato un'offerta. Inoltre, a confutazione di quanto argomentato in sentenza, osserva il ricorrente: che la scarsa competenza dell'imputato nel settore è stata smentita dal sovrintendente del teatro, il quale gli aveva comunque affiancato l'ufficio appalti dell'ente; che il bando predisposto da MA prevedeva una struttura organizzativa in seno al teatro, nel cui organigramma, in un documento rinvenuto a casa di costui, veniva prevista la collocazione di GU in posizione apicale;
che la riduzione del prezzo di gara, in realtà, rendeva la stessa meno appetibile per aziende di maggiori dimensioni e più competitive rispetto alla "Profili"; che nemmeno GU, nel corso del suo esame dibattimentale, ha addotto una sua assenza di consapevolezza in ordine al vantaggio che, con la sua condotta, aveva arrecato a quella società ai fini della gara, essendosi difeso, piuttosto, adducendo di aver dato per scontato che detta società, proprio per avere MA predisposto il bando, non avrebbe partecipato alla competizione e specificando che, tuttavia, l'esclusione competeva al responsabile del procedimento e non a lui;
che, in realtà, dai messaggi e dialoghi intercettati tra costoro, emerge nitidamente come GU fosse pienamente consapevole della volontà di MA di partecipare alla gara. Ragione per cui - conclude il ricorso - la conclusione alla quale è pervenuta la sentenza d'appello non è coerente con alcun dato del processo, neppure con la versione dei fatti rappresentata dall'imputato. 3. Ha depositato memoria scritta la Procura generale, chiedendo di accogliere il ricorso;
4. Ha depositato una memoria anche la difesa dell'imputato, ribadendo - con richiamo di alcune risultanze probatorie - il difetto di competenza di costui per la stesura del bando e l'assenza di qualsiasi sua volontà di turbare lo svolgimento della gara, avendo egli ritenuto di chiedere ausilio a MA in quanto soggetto competente e con rapporti professionali già avviati con l'ente lirico. La diversa ricostruzione dei fatti rassegnata dal ricorso si fonderebbe esclusivamente su una lettura alternativa di dati probatori, non consentita in sede di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita di essere accolto. 1.1. La motivazione della sentenza presenta un cedimento logico evidente, per contraddittorietà intrinseca, nel momento in cui giunge ad escludere il dolo dell'imputato dopo aver, tuttavia, affermato che «rientra a pieno titolo nella 3 nozione di "collusione"» la condotta del responsabile della predisposizione del capitolato di gara, consistita nell'affidarne la redazione ad un probabile concorrente, così consentendogli di determinarne contenuti, modalità d'accesso e prezzi (pag. 7). Come, infatti, con tale affermazione, finisce per riconoscere la stessa Corte distrettuale, la "collusione" consiste essenzialmente in un accordo tra più soggetti, funzionale ad un comune scopo occulto in pregiudizio di terzi, anche soltanto eventuali, portatori di un interesse confliggente. Ne consegue che, se collusione tra GU e MA c'è stata, e la stessa sentenza afferma che c'è stata, è indiscutibile che il primo - per quel che qui interessa - abbia volontariamente agito nella piena consapevolezza di alterare, in tal modo, la regolarità della procedura competitiva: ciò che, del resto, secondo quanto rappresenta la Procura ricorrente, senza che la difesa lo contesti nella sua memoria, nemmeno lo stesso imputato ha negato, essendosi difeso, piuttosto, affermando di aver ritenuto che MA, con la sua società, non vi avrebbe preso parte. 1.2. In secondo luogo, il ricorso dà risalto ad alcune risultanze probatorie indiscutibilmente suggestive, quali la possibilità per GU di avvalersi dell'ufficio appalti dell'ente e la sua collocazione, nel progetto organizzativo dell'ente elaborato da MA, al vertice di una specifica struttura;
elementi, questi, su cui la sentenza sostanzialmente tace e che - se esistenti - andrebbero inevitabilmente a minare i pilastri su cui poggia la costruzione logica della Corte d'appello: ovvero l'incompetenza tecnico-amministrativa di GU, non eliminabile se non con il ricorso ad un esperto del settore che già collaborava con il teatro, e l'assenza di cointeressenze sotterranee tra i due. 2. Tali vizi logici della motivazione debbono, dunque, essere emendati, dovendo perciò la sentenza essere annullata, con rinvio alla Corte d'appello affinché vi provveda. Con l'occasione, il giudice del rinvio dovrà soffermarsi anche sul profilo della qualificazione giuridica del fatto oggetto di giudizio, che la sentenza impugnata ha sussunto - conformemente all'imputazione, del resto - nella fattispecie incriminatrice dell'art. 353, cod. pen., tuttavia richiamando a proprio conforto una giurisprudenza ormai risalente di questa Corte, che estendeva tale figura delittuosa alle condotte anteriori all'indizione della procedura di gara (Sez. 6, n. 653 del 14/10/2016, dep. 2017, Venturini, Rv. 269525). In realtà, in tempi più recenti si va consolidando una lettura normativa, condivisa dal Collegio ed indubbiamente più aderente al testo di legge, secondo la quale il delitto di cui all'art. 353, cod. pen., è configurabile soltanto qualora le condotte illecite siano realizzate dopo l'adozione del bando e alterino la procedura 4 Il Consigli re estensore Il P Martno Ro ati E DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 22 ¢1,AG, 21124 O 0 %. 0, GTUDI Z1 ARI • dikt4 • IR IL comparativa, dovendo invece ravvisarsi il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, previsto e punito dal successivo art. 353- bis, nel caso in cui la condotta, finalizzata a preferire uno dei possibili contraenti, si realizzi fin dalla predisposizione del bando di gara o dell'atto equipollente, a prescindere dall'effettiva incidenza che essa abbia avuto sulla scelta del contraente o sulla correttezza della gara (Sez. 6, n. 6875 del 14/01/2026, [...], Rv. 289465; Sez. 6, n. 24341 del 29/05/2025, [...], Rv. 288364). Considerando, dunque, che, nella vicenda in esame, le condotte oggetto d'addebito sarebbero state tutte tenute dall'imputato prima della deliberazione del bando e sarebbero state strumentali alla predisposizione di quest'ultimo nei termini più convenienti per la società del materiale redattore del capitolato (non potendosi razionalmente ipotizzare, e non allegandolo nemmeno gli interessati, che MA non lo abbia strutturato in termini a lui convenienti ed essendo puramente assertiva la diversa affermazione contenuta in sentenza: pag. 9), si rende necessario, all'esito dell'eventuale accertamento del fatto, individuarne la corretta qualificazione giuridica in applicazione di tali princìpi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso in Roma, il 24 marzo 2026.