Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/03/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°10310 2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. GRILLETTI MARIA ANNA Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. COLETTA ELEONORA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 20/11/2023 il ricorrente in epigrafe indicato, al quale l' aveva già CP_1
riconosciuto un danno biologico pari al 5% per altre malattie professionali, ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per la malattia professionale “meniscopatia degenerativa”, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento di quanto complessivamente dovuto in CP_1
ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta da “meniscopatia degenerativa” e che detta patologia sia da ascrivere a causa occupazionale
Il ricorrente, infatti, per molti anni ha prestato la sua opera con la qualifica di allevatore di capi di bestiame e cerealicoltore, attività che viene espletata in modo continuativo dal 1983, nel corso dei quali l'usura da over use, secondo il CT DO. , ha portato alla degenerazione della cartilagine Per_1
femoro tibiale bilaterale.
Il CT ha quantificato il danno biologico in una percentuale pari al 2% (due per cento), in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico
(D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, che in cumulo con le pregresse malattie riconosciute conduce ad un danno biologico complessivo pari al 7% (sette per cento) con decorrenza dalla domanda (13.7.2022).
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale maturato e CP_1
maturando, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura complessiva del
7% ( 5% già riconosciuto dall' per altre malattie professionali e 2% per la CP_1
“meniscopatia degenerativa”) a far data dal 13.07.2022, condanna l' al pagamento del CP_1
dovuto con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1
liquida complessivamente in € 1.312,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 20.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria LEONE
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