Cass. pen., sez. II, sentenza 02/04/2003, n. 20178
CASS
Sentenza 2 aprile 2003

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Massime1

Per la configurabilità del reato di cui allo art. 632 cod. pen. non si richiede un radicale mutamento della fisionomia del luogo, ma un'alterazione del loro stato tale che essi vengano ad assumere forme e condizioni diverse da quelle originarie ed idonee a determinare conseguenze dannose sull'integrità dell'immobile e sull'accertamento dei relativi diritti.

Commentario1

  • 1Art. 632 - Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (1)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 02/04/2003, n. 20178
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20178
Data del deposito : 2 aprile 2003

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