Sentenza 2 aprile 2003
Massime • 1
Per la configurabilità del reato di cui allo art. 632 cod. pen. non si richiede un radicale mutamento della fisionomia del luogo, ma un'alterazione del loro stato tale che essi vengano ad assumere forme e condizioni diverse da quelle originarie ed idonee a determinare conseguenze dannose sull'integrità dell'immobile e sull'accertamento dei relativi diritti.
Commentario • 1
- 1. Art. 632 - Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (1)https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/04/2003, n. 20178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20178 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Francesco Morelli Presidente
1. Dott. Giorgio Di Iorio Consigliere
2. Dott. Pietro A. Sirena Consigliere
3. Dott. Nicola Bottalico Consigliere
4. Dott. Giacomo Fumu Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AD VI;
avverso la sentenza in data 3 aprile 2002 della Corte di Appello di Napoli;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. Fumu;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal s.p.g. Dr. A. Galasso che ha concluso per l'annullamento con rinvio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 29 gennaio 2001 il Tribunale di Ariano Irpino assolveva AD VI dal reato di cui agli artt. 81, primo comma, 632 e 635 cod. pen. per avere, in un unico contesto di azione, al fine di procurarsi profitto ed in particolare di aprirvi una strada (o di allargare una strada preesistente), immutato lo stato dei luoghi di un fondo di Pagliarulo VI, facendovi praticare con mezzo cingolato uno sbancamento e così danneggiando alcuni alberi di varia specie.
Riteneva il giudice monocratico che, alla stregua delle risultanze processuali, non potesse ritenersi raggiunta con sufficiente certezza la prova del fatto contestato, in quanto i testi escussi si erano pariteticamente divisi su tesi contrapposte, sostenendo alcuni che l'imputato pose in essere una vera e propria immutazione dei luoghi, con danneggiamento delle piante, intesa a creare un passaggio carrabile in luogo di quello pedonale esistente, e viceversa pronunciandosi altri nel senso che il predetto si sarebbe limitato a sostenere, livellandola con una pala meccanica, la preesistente sede stradale, corrispondente peraltro al tracciato catastale.
Precisava, altresì, che il fatto contestato andava comunque inquadrato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, essendo di certo connotato dall'intento dell'agente di esercitare il preteso diritto ad usufruire di un passaggio carrabile in conformità dei dati catastali, sicché, così modificata l'originaria rubrica, pronunciava assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste".
Avverso tale decisione proponeva appello il P.G. il quale rilevava che entrambe le posizioni dei testimoni escussi in primo grado concordavano sul punto dell'immutatio dei luoghi in relazione alla sistemazione della preesistente sede stradale, osservando che l'accertamento catastale poteva rilevare ai fini della qualificazione giuridica della condotta, comunque da ritenersi abusiva;
concludeva quindi chiedendo l'affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione alla contestata immutazione.
La Corte di appello giudicava l'AD colpevole di entrambi i delitti ascrittigli, rilevando, innanzi tutto, come costituisse "dato storicamente acquisito ed evidenziato dai rilievi fotografici che, attraverso gli interventi ascrivibili all'iniziativa dell'imputato, ebbe a prodursi un'immutatio loci interessante, sia pur marginalmente, anche il fondo Pagliarulo e le piante ivi esistenti"; ed osservando, quindi, come dovesse ritenersi "sulla scorta della documentazione in atti, che gli interventi in questione abbiano interessato una stradina interpoderale comunale e non già di proprietà dell'imputato".
Riteneva altresì la Corte di merito che l'elemento soggettivo era agevolmente desumibile dall'interesse dell'imputato a valorizzare al meglio il fondo di sua pertinenza.
Ricorre per cassazione l'AD denunciando , con riferimento al reato di cui all'art. 632 cod. pen.:
- violazione dell'art. 521 cod. pen., essendo stata pronunciata condanna per l'immutazione della stradina interpoderale e non del fondo Pagliarulo, dunque per fatto diverso da quello contestato;
- mancanza della querela della persona offesa, titolare della stradina interpoderale di cui sopra;
- vizio della motivazione, essendo palese dagli atti di causa come i lavori non abbiano interessato in alcun modo il fondo Pagliarulo, ma solo il terreno da questo smottato sulla stradina de qua;
- violazione di legge in quanto gli effettuati interventi ripristinatori non integrano la fattispecie di immutatio descritta dall'art. 632 cod. pen. e vizio della motivazione in quanto la Corte territoriale non ha dato conto delle caratteristiche, consistenza e valenza di tale "marginale" immutazione;
- violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato;
nonché denunciando, con riferimento al reato di cui all'art. 635 cod. pen.;
- violazione dell'art. 597 cod. pen., per avere la Corte di Appello pronunciato condanna anche in ordine all'imputazione di danneggiamento, per la quale non vi era stato appello del P.M.;
- vizio della motivazione in relazione al ritenuto danneggiamento di piante e circa l'effettiva lesione della loro integrità e vitalità;
- violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Il ricorso è fondato nei sensi che saranno di seguito chiariti. Osserva il collegio innanzi tutto - fermo restando che l'imputazione contestata concerne l'immutazione del fondo Pagliarulo ed il danneggiamento delle piante ivi esistenti - come la Corte di appello abbia da un lato rilevato che, per l'iniziativa dell'imputato, ebbe a prodursi un'immutatio loci interessante marginalmente il fondo in questione e, da un altro, affermato che doveva ritenersi, sulla scorta della documentazione in atti, che gli interventi avevano interessato una stradina interpoderale comunale.
Perché a siffatta, sintetica motivazione (che deve essere necessariamente interpretata alla luce del fatto oggetto di contestazione) possa essere attribuito un senso che non si ponga in palese rotta di collisione con la logica comune, deve ritenersi che i giudici di appello siano pervenuti alla conclusione secondo cui, nell'eseguire i lavori sulla citata stradina interpoderale comunale (dunque esterna sia alla proprietà AD che della persona offesa), l'imputato abbia parzialmente ed in minima parte ("marginalmente") effettuato opere immutative sul fondo Pagliarulo:
ma - e qui si evidenzia il vizio di violazione dell'art. 632 cod. pen. ed insieme di mancanza della motivazione - nessuna precisazione o specificazione è dato rinvenire in sentenza sulla natura, entità, qualità e quantità dell'intervento e della conseguente alterazione dello stato dei luoghi così provocata.
Detta precisazione era invece precipuo compito del giudice effettuare, atteso che perché sia integrato il delitto in questione, ancorché non si richieda un radicale mutamento della fisionomia dei luoghi (sez. VI, 30 giugno 1981, Tancredi, rv. 150277), è pur sempre necessaria un'alterazione del loro stato tale che essi vengano ad assumere forme e condizioni diverse da quelle originarie ed idonee a determinare conseguenze dannose sull'integrità dell'immobile e sull'accertamento dei relativi diritti (sez. II, 26 aprile 1983, Di Niro, rv. 161 348). Poiché nessuna di queste conseguenze della condotta dell'imputato viene evidenziata in motivazione, ne' tanto meno è dato rinvenire nel provvedimento del Tribunale, la sentenza impugnata, relativamente all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 632 cod. pen., deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Quanto all'imputazione di danneggiamento, in relazione alla quale era intervenuta assoluzione nel giudizio di primo grado, è palese la violazione del principio della devoluzione e l'obbligo di annullamento, avendo la Corte pronunciato condanna in assenza di specifico gravame del pubblico ministero.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di cui all'art. 632 cod. pen. perché il fatto non sussiste;
annulla altresì senza rinvio detta sentenza in ordine al reato di cui all'art. 635 cod. pen.. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 5 MAGGIO 2003.