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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 24/11/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
In nome del Popolo italiano Opposizione a decreto ingiuntivo TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA Contratto di consulenza in materia di Seconda Sezione Civile finanziamento pubblico
Il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. PA HI, nella causa civile iscritta al n. 1549/2023 Ruolo Generale, promossa da
(avv. Carmine Criscione) Parte_1
- opponente - nei confronti di
(avv. Francesco Latini) CP_1
- opposta -
ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso recante la data del 07 gennaio 2023 la società consulente nei CP_1 settori del marketing e della predisposizione di domande di partecipazione ai bandi per l'erogazione di finanziamenti pubblici, si è rivolta al Tribunale di Perugia, chiedendo che venisse ingiunto alla società il pagamento Parte_1 dell'importo di euro 8.630,28 a titolo di corrispettivo per l'attività di consulenza aziendale svolta in favore di quest'ultima.
A sostegno della propria istanza ingiuntiva, la società ha dedotto: CP_1
- di avere curato e presentato, su incarico della società la Parte_1 domanda di partecipazione di quest'ultima al bando pubblico Digital Trasformation, all'esito della quale era stata concessa la relativa agevolazione;
• di avere emesso, a saldo delle proprie prestazioni, la fattura elettronica n. 205 del
30/04/2022 del complessivo importo di euro 8.630,28 iva compresa;
Pag. 1 di 15 - che la società non aveva corrisposto quanto dovuto, neppure Parte_1 dopo la ricezione di una diffida di pagamento.
A sostegno della domanda monitoria, la società ha prodotto CP_1 documentazione comprovante la presentazione a nome della società Parte_1 della domanda al bando pubblico Digital Trasformation, la successiva
[...] comunicazione di concessione della relativa agevolazione, la fattura emessa, la diffida ad adempiere e messa in mora inviata alla propria cliente.
Con decreto ingiuntivo n. 331/2023 del 16/02/2023 il Tribunale di Perugia ha ingiunto alla società il pagamento della suddetta somma, oltre Parte_1 le spese della procedura.
Con atto di citazione, notificato via pec in data 27/03/2023, la società
[...] ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, notificato Parte_1 in data 17/02/2023, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione e deduzione sia di merito, di rito che istruttoria, così statuire:
1) In via preliminare: respingere, ove richiesta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo tematico n. 331/2023 – RG 119/2023 reso dal Tribunale di
Perugia dott.ssa Lucia Innocenzi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c., per tutto quanto esposto in narrativa;
2) In via principale, nel merito: per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare illegittimo
e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo n. 331/2023 – RG 119/2023 reso dal
Tribunale di Perugia dott.ssa Lucia Innocenzi, in quanto invalido, nullo, annullabile
o comunque inefficace e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande proposte da nei confronti della perché inammissibili ed infondate CP_1 Parte_1 in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa;
3) In via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui le sopra estese domande non dovessero trovare accoglimento, accogliere la sollevata eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ. e dichiarare, pertanto, inesigibile il credito della con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. CP_1
331/2023 – RG 119/2023 reso dal Tribunale di Perugia dott.ssa Lucia Innocenzi per carenza delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 633 cod. proc. civ.;
Pag. 2 di 15 4) In ogni caso: Condannare parte opposta al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
5) In ogni caso: Con condanna al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge, del presente grado di giudizio e con ogni consequenziale pronuncia di revoca anche in relazione agli importi liquidati nel decreto ingiuntivo opposto a titolo di spese relative alla procedura di ingiunzione”.
A sostegno dell'opposizione, eccepita preliminarmente l'inesistenza di un accordo in forma scritta tra le parti sull'importo del compenso riconosciuto all'opposta, con conseguente insussistenza dei requisiti di certezza e liquidità del credito necessari per la concessione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito, pur riconoscendo l'esistenza tra le parti del rapporto contrattuale e la corresponsione all'altra contraente un acconto di euro 400,00 oltre iva, la società opponente Parte_1 ha eccepito, ai sensi dell'art. 1455 del Codice civile, il grave inadempimento
[...] contrattuale della società nel curare l'incarico ricevuto per la CP_1 predisposizione e l'invio della domanda di partecipazione al Parte_2
sostenendo che quest'ultima, nonostante plurime richieste di notizie
[...] sullo stato della domanda rimaste inevase, le avrebbe comunicato tardivamente l'ammissione al finanziamento e non le avrebbe inviato quanto necessario per stipulare il contratto di finanziamento con IT;
circostanze che avrebbero legittimato l'opponente a comunicare il proprio recesso dal rapporto contrattuale in data 05/09/2022 e a sollevare eccezione di inadempimento ex art. 1460 del Codice civile.
A riprova dell'asserito inadempimento della società opposta, la società
[...] ha evidenziato che la pratica per l'ottenimento del finanziamento si Parte_1 sarebbe rapidamente sbloccata a fine novembre 2022 mediante l'invio da parte di
IT S.p.a. (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa) del contratto di finanziamento, grazie all'intervento del nuovo consulente
, subentrato alla società nella gestione della domanda;
ma Persona_1 CP_1 che tale risultato era intervenuto quando, ormai, la società opponente si era vista costretta a rinunciare al progetto in considerazione del quale aveva avanzato domanda di finanziamento, avendovi perduto interesse stante la sopraggiunta indisponibilità dei sui partners a proseguire nel progetto.
Pag. 3 di 15 Inoltre, ad ulteriore conferma dell'invalidità dell'ingiunzione, la società opponente ha precisato che la società le aveva inviato una e-mail con cui aveva CP_1 richiesto almeno il pagamento della metà dell'importo poi ingiunto, nonché di avere prontamente contestato con pec del 12/12/2022 la missiva di intimazione e messa in mora inviatale dal legale dell'opposta.
Ribadita anche in sede processuale l'eccezione di inadempimento, nel concludere, la società opponente ha sostenuto essere in re ipsa la voce di danno (patrimoniale e non patrimoniale) richiesto in citazione.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22/06/2023, si è costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto dell'opposizione e la CP_1 conseguente conferma del decreto ingiuntivo emesso.
A sostegno del proprio credito, la società opposta ha premesso di essere stata contattata nel mese di ottobre 2020 dall'opponente, essendo quest'ultima venuta a conoscenza, tramite pagine dei social-media di del Bando “Digital CP_1
Trasformation” indetto dal Ministero delle Imprese.
In particolare, ha specificato che, avendo la in programma la Parte_1 realizzazione di un complesso progetto aziendale, del valore di euro 353.700,00 oltre iva, da realizzare in collaborazione con il partner “tecnico” DO Produzioni S.r.l., tra le parti del presente giudizio era stato concordato, a fronte dei servizi resi da
[...]
il riconoscimento in favore della stessa di un compenso fisso di euro 400,00 CP_1 oltre iva (fatturato con fattura n. 426/2020, regolarmente pagata dall'opponente) nonché di un compenso variabile pari all'8% (oltre iva) dell'importo del finanziamento a fondo perduto più il 3% (+ iva) dell'importo del finanziamento a finanza agevolata, da corrispondere in caso di esito positivo della domanda di finanziamento;
ha ulteriormente precisato che detto finanziamento avrebbe consentito la copertura della sola metà dei costi del progetto finanziato, in quanto il
Bando prevedeva l'erogazione di un contributo pari al 50% delle spese dell'intero
Progetto, di cui il 10% a fondo perduto ed il 40% a finanza agevolata.
Quanto alla prova dell'esistenza del contratto e del compenso ivi previsto, la società opposta ha specificato che, per mero errore, la relativa scrittura privata del
20/10/2020, contenente il mandato finalizzato all'ottenimento del finanziamento, era stata sottoscritta da DO Produzioni S.r.l., ma di essersi prontamente adoperata per la predisposizione e l'invio della domanda di partecipazione al Bando “Digital
Pag. 4 di 15 Trasformation” firmata digitalmente dalla società aveva Pt_3 Parte_1 provveduto ad inviare già in data 15/12/2020 (vale a dire il primo giorno utile previsto in Bando), dopo una videoconferenza informativa a cui aveva partecipato in data 02/12/2020 personale in rappresenta sia della società sia del suo CP_1 partner DO Produzioni S.r.l.
Tanto premesso, la società opposta ha contestato il presunto inadempimento contrattuale imputatole dalla sostenendo di avere sempre Parte_1 tempestivamente posto in essere quanto occorrente per l'esecuzione dell'incarico, avendo fatto tutto il necessario per l'ottenimento del finanziamento, tenendo la committente sempre a conoscenza dello stato della domanda, e non potendole essere attribuito il lamentato ritardo nell'ottenimento del finanziamento, peraltro concesso entro un arco temporale usuale a quello proprio del tipo di beneficio richiesto, stante anche la concomitante presenza sia di circostanze che avevano comportato la necessità di aggiornare l'originaria domanda inviata nel dicembre del 2020, sia del comportamento inerte seguito, in talune occasioni, dalla Parte_1
In punto di diritto, la società opposta, pur a fronte di un contratto erroneamente sottoscritto dalla società DO Costruzioni S.r.l., partner con la società
[...] del progetto oggetto di domanda di finanziamento, ha sostenuto la Parte_1 sussistenza nel caso di specie di elementi presuntivi tali da lasciar ritenere che il programma contrattuale concordato con la società fosse quello contenuto CP_1 in detto modulo contrattuale sottoscritto dalla partner di quest'ultima.
La società opposta, per tali ragioni, ha ribadito il proprio diritto al pagamento da parte della società del compenso variabile oggetto di Parte_1 ingiunzione, in quanto subordinato alla concessione del finanziamento ottenuto, chiedendo comunque, in subordine, la sua determinazione in sede giudiziale ai sensi dell'art. 1657 del Codice civile.
In occasione dell'udienza di prima comparizione del 16/02/2024, nel trattenere la causa in riserva rispetto alla decisione sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, lo scrivente ha sollecitato le parti a verificare l'esistenza di spazi conciliativi della controversia mediante riconoscimento alla società opposta di un compenso pari alla metà di quello ingiunto;
con ordinanza riservata del 23/06/2024 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e sono stati assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 183,
Pag. 5 di 15 comma sesto, del c.p.c., cui ha fatto seguito la successiva ordinanza istruttoria del
03/01/2025.
La causa è stata istruita mediante la prova testimoniale assunta nel corso dell'udienza del 21/03/2025, in occasione della quale è stato anche dato atto dell'assenza ingiustificata del legale rappresentante della società opponente a rendere l'interrogatorio formale ammesso.
All'esito della prova orale ammessa, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata, con concessione alle parti di un termine per il deposito di note difensive conclusionali, all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ai sensi del comma terzo dell'art. 281 sexies del 17/10/2025, tenutasi mediante collegamento da remoto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Preso atto della tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, va opportunamente osservato che secondo il pacifico e costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, in cui l'opposto assume la veste di attore in senso sostanziale e l'opponente quella convenuto in senso sostanziale, con i conseguenti effetti in ordine all'onere probatorio ricadente sulle suddette parti.
In particolare, per giurisprudenza più che pacifica della Suprema Corte
“L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto. Ne consegue che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa” (così, Cass. n. 5754/2009; cfr. altresì
Cass. n. 19560/2009; n. 2217/2007; n. 17496/2007; n. 2997/2004).
Quanto agli probatori gravanti sulle parti, il creditore parte opposta (a cui compete, come già detto, la posizione sostanziale di attore, avendo egli richiesto l'emissione
Pag. 6 di 15 del decreto ingiuntivo) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id
14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n.
4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria;
mentre è il debitore parte opponente ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali quest'ultimo miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
2. Merito della controversia
Se tale è il quadro giuridico all'interno del quale il giudicante deve muoversi ai fini della decisione, anzitutto, occorre verificare se e in che misura siano stati soddisfatti dalle parti gli oneri probatori sulle stesse ricadenti.
Anzitutto, deve osservarsi che non è in contestazione l'esistenza di un rapporto contrattuale intercorso tra le parti, avente ad oggetto l'esecuzione da parte della società dell'incarico di predisporre e curare presso l'Amministrazione CP_1 competente la domanda di partecipazione al bando pubblico Digital Trasformation, sebbene le condizioni del rapporto contrattuale non risultino consacrate in una scrittura privata, atteso che quella prodotta dalla società opposta è stata sottoscritta dalla società DO Costruzioni S.r.l., partner della società e, Parte_1 per tale ragione, non può considerarsi vincolante per quest'ultima.
In ogni caso, l'esistenza di tale rapporto emerge anche dalla lettura della documentazione prodotta in giudizio dalla società che dimostra lo CP_1 svolgimento di attività esecutiva di un programma contrattuale intercorso tra le parti, quali:
- la corresponsione alla società opposta, da parte della società Parte_1 di un acconto pari ad euro 400,00 oltre iva in pagamento della fattura n. 426 emessa dalla società del 30/12/2020, relativa al “COSTO FISSO PER BANDO CP_1
MISE- ” (doc. n. 6 e n. 7 del fascicolo di parte Parte_2 opposta);
Pag. 7 di 15 - le numerose interlocuzioni tra le parti relativamente allo stato della domanda di finanziamento (cfr., ad esempio, i documenti numeri 8, 13, 15, 18, 21);
- la stessa linea difensiva della società opponente nell'eccepire il grave inadempimento contrattuale della controparte e, ancor prima, la rinuncia al finanziamento e l'intenzione di non dare “seguito ad alcun atto ulteriormoente richiesto” dichiarate in sede stragiudiziale con e-mail del 10/11/2022 (doc. n. 26 del fascicolo di parte opposta).
Avendo la società opposta fornito la prova dell'esistenza di una fonte negoziale del credito vantato, seguendo un corretto iter logico-argomentativo, l'indagine deve essere rivolta, in primo luogo, alla verifica se quest'ultima, nell'esecuzione degli obblighi contrattuali sulla medesima gravanti, sia rimasta gravemente inadempiente, avendo la società imputato alla società una tardiva Parte_1 CP_1 comunicazione dell'ammissione al finanziamento ed il mancato invio della documentazione necessaria per la stipula del relativo contratto, in tal modo facendo venir meno l'interesse dell'opponente e dei suoi partners all'esecuzione del progetto finanziato.
Come già anticipato, l'impegno contrattuale assunto dalla società Parte_1
è pacificamente individuabile nella predisposizione, presentazione e cura, in
[...] tutte le sue fasi, della domanda di partecipazione della società Parte_1 al bando pubblico Digital Trasformation finalizzato all'ottenimento di un finanziamento (in parte a fondo perduto e in parte a finanza agevolata) da utilizzare per la realizzazione, in collaborazione con il partner “tecnico” DO Produzioni
S.r.l., di un complesso progetto aziendale, del valore di euro 353.700,00 oltre iva.
Dalla lettura della documentazione prodotta dalla società opposta, trova conferma quanto da quest'ultima dedotto nei propri scritti difensivi in ordine all'attività dalla medesima posta in essere in adempimento delle obbligazioni, anche di natura informativa, assunte nei confronti della società opponente.
In particolare, trova conferma:
- l'organizzazione e lo svolgimento in data 02/12/2020 di una videoconferenza informativa della società a cui aveva partecipato personale in rappresenta CP_1 sia della società sia del suo partner DO Produzioni S.r.l. (cfr. doc. n. CP_1
8, del fascicolo di parte opposta, riguardante uno scambio di e-mail tra le parti sulla partecipazione alla suddetta video-conferenza);
Pag. 8 di 15 - l'avvenuta predisposizione della domanda di partecipazione al Bando “Digital
Trasformation” firmata digitalmente dalla società nonché il Parte_1 relativo invio già in data 15/12/2020, vale a dire il primo giorno utile (documenti numeri 9 e 10 del fascicolo di parte opposta), nel rispetto del termine iniziale previsto dall'art. 3 del Bando Digital Trasformation (doc. n. 3 del fascicolo di parte opposta);
- un successivo scambio di e-mail tra le parti nel febbraio del 2021, finalizzato ad una integrazione della domanda di finanziamento, necessitata da sopraggiunte modificazioni ed eventi societari della cliente consistiti nella variazione delle quote sociali in data 16/12/2020 e nel decesso di un membro del Consiglio di amministrazione (cfr. doc. n. 13 del fascicolo di parte opposta, unitamente ai documenti numeri 11 e 12);
- la richiesta del 07/05/2021 ad IT S.p.a., società a cui spettava la valutazione della domanda di finanziamento, di aggiornamenti sullo stato della pratica (doc. n. 14 del fascicolo di parte opposta);
- l'espletamento, nel mese di ottobre-novembre 2021, di una seconda attività di integrazione della domanda di finanziamento, resasi necessaria a seguito di apposita richiesta di chiarimenti formulata da IT (doc. n. 15 del fascicolo di parte opposta);
- l'accoglimento della domanda di finanziamento, come risultante dall'invio da parte del Ministero dello Sviluppo economico in data 24/02/2022 alla società
[...]
(e, per conoscenza, alla società IT S.p.a.) del provvedimento di Parte_1 concessione del finanziamento, avvenuto tramite pec riportante nell'oggetto la dizione: “Digital Transformation Decreto direttoriale 09 giugno 2020 e Decreto direttoriale del 01 ottobre 2020
Trasmissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni – DIT0000066
CODICE CUP: C49J22001530008 COR: 8133499” (doc. n. 16 del fascicolo di parte opposta);
- l'invito alla società appena venuta a conoscenza Parte_1 dell'accoglimento della domanda di finanziamento trasmesso via pec da IT, a controfirmare per accettazione detto provvedimento di concessione del finanziamento di complessivi euro 176.850,00, di cui euro 35.370,00 a fondo perduto ed euro 141.800,00 con finanziamento agevolato (cfr. e-mail del 17/03/2022 di cui al doc. n. 18 del fascicolo di parte opposta);
Pag. 9 di 15 - l'invio nei mesi di marzo-aprile 2021 alla società Parte_1 documentazione necessaria per la successiva firma del contratto a cui era condizionata la concreta erogazione del finanziamento concesso (doc. n. 21 del fascicolo di parte opposta).
In considerazione di quanto sopra, deve concludersi che la società società CP_1 ha adempiuto alle obbligazioni sulla medesima gravanti, avendo tempestivamente curato la presentazione della domanda di finanziamento e tutte le successive incombenze, comprese le integrazioni alla domanda resesi necessarie da successivi eventi societari della opponente, le richieste di informazioni sullo stato della domanda rivolte ad IT e le relative comunicazioni inviate alla società opponente.
Le suddette circostanze hanno trovato, poi, conferma anche nell'attività istruttoria espletata in corso di causa.
La teste di parte opposta dichiaratasi formalmente dipendente della Tes_1 dal 2022 e sino al 31/12/2024, con la precisazione che “già dal 2016, se CP_1 non ricordo male, svolgevo comunque attività lavorativa per seppure alle CP_1 dipendenze di altra società ( con la medesima proprietà della CP_2 CP_1 durante tutto il suddetto periodo ho svolto mansioni di impiegata, occupandomi di bandi e finanza agevolata …”, ha confermato:
- di avere partecipato ad una videoconferenza con il personale di DO Produzioni
Srl, e precisando che “… erano presenti i soggetti Parte_1 CP_1 di cui mi si chiede e che l'incontro era finalizzato alla predisposizione della domanda di partecipazione al bando” Mise Digital Trasformation del Ministero delle
Imprese “relativo al progetto “Neverland”;
- di avere redatto e predisposto nei mesi di novembre e dicembre 2020 la domanda di partecipazione al Bando, riconoscendo come “… da me redatto e predisposto il documento n. 9 che mi è stato mostrato”;
- di avere inoltrato alle ore 14:05 del 15/12/2020 la suddetta domanda riconoscendo nel documento n. 10 di parte opposta mostratole “… la ricevuta che la piattaforma utilizzata per l'invio della domanda rilascia a seguito dell'invio della domanda con indicazione del relativo numero di protocollo”;
- di avere predisposto nel mese di febbraio-marzo 2021 una integrazione della domanda a causa della variazione delle quote di proprietà della Parte_1
Pag. 10 di 15 ed a causa del decesso del sig. amministratore della società Persona_2
in quanto “… necessaria per aggiornare i dati della società Parte_1 richiedente il finanziamento”, cui era seguita una seconda integrazione nel mese di novembre 2021;
- di avere inviato in data 06/05/2021 ed in data 09/03/2022 dei messaggi ad IT chiedendo informazioni circa lo stato della domanda, come da doc. n. 14 del fascicolo di parte opposta mostratole;
- di avere nel mese di marzo 2022 predisposto la documentazione necessaria per stipulare il contratto tra IT e inviandola a quest'ultima Parte_1 nel mese di aprile del 2022, precisando di avere “… predisposto un pacchetto contenente tutti i documenti necessari trasmettendolo via email a Parte_4 in modo tale che, poi, quest'ultima provvedesse a trasmetterlo a IT,
[...] trattandosi di attività di competenza dell'impresa beneficiaria”.
La seconda teste di parte opposta dichiaratasi “libera Testimone_2 professionista che si occupa di contributi pubblici erogati ad aziende private o anche ad Enti pubblici” e collaboratrice della società dalla primavera del 2021, CP_1 ha confermato:
- di avere inviato in dato 01 agosto 2022, a IT il messaggio di cui al doc. n. 24 del fascicolo di parte opposta, con cui aveva chiesto informazioni circa le tempistiche del contratto;
- che in data 4/11/2022 IT aveva comunicato alla società di aver CP_1 inviato nel medesimo giorno il contratto alla società come da Parte_1 come da messaggio di cui al doc. n. 24 del fascicolo di parte opposta mostratole, recante “… la risposta da parte di IT alla mia richiesta del primo agosto 2022; anche i tempi della risposta appartengono alla tempistica e alla prassi propria di
IT”.
A ciò si aggiunga che, sempre in base a quanto desumibile dalla documentazione prodotta dalla difesa della società opposta, alla medesima non è imputabile alcun comportamento omissivo o tardivo nell'espletamento del proprio incarico, essendo emerso che i tempi della concessione del finanziamento e della definizione della relativa procedura sono stati determinati, in primo luogo, da fattori estranei alla sfera di controllo nella dell'opposta, risultando in atti e dalla prova orale espletata:
Pag. 11 di 15 - che, a seguito dell'apertura di ticket in data 07/05/2021, IT aveva comunicato alla società opposta che erano ancora in corso le dovute valutazioni sulla domanda di finanziamento (doc. n. 14 del fascicolo di parte opposta);
- la ricezione da parte dell'opposta, nel giugno del 2022, a seguito dell'apertura di un ticket informativo sullo stato della pratica, di una comunicazione con cui IT rappresentava di essere in attesa di ricevere dalla Procura della Repubblica competente i certificati dei carichi pendenti e dei casellari giudiziali della Procura della Repubblica, comunicazione di cui la società era stata prontamente CP_1 resa edotta con e-mail di pari data (doc. n. 22 e n. 23 del fascicolo di parte opposta), come confermato anche dalla teste;
Testimone_2
- la risposta, rispetto al ticket aperto dalla società opposta in data 01/08/2022 trasmessa alla società opposta solo in data 04/11/2022, con cui IT le aveva comunicato di avere inviato in pari data alla società il contratto Parte_1 da sottoscrivere al fine dell'erogazione del finanziamento (doc. n. 24 del fascicolo di parte opposta).
In secondo luogo, sui tempi del provvedimento di concessione del finanziamento ha sicuramente influito anche il comportamento omissivo tenuto dalla società opponente, trovando conferma in atti:
- che, pur essendo la società opponente venuta a conoscenza del provvedimento del
24/02/2022 di concessione del finanziamento in quanto trasmesso alla medesima via pec in pari data, la società non ne era stata resa edotta dalla propria CP_1 assistita, essendone venuta a conoscenza solo a seguito dell'apertura in data
10/03/2022 di un apposito ticket informativo (cfr. doc. n. 16 e doc. n. 17 del fascicolo di parte opposta), come confermato anche dalla teste;
Testimone_2
- che, con la già citata risposta del 04/11/2022, IT aveva comunicato alla società che la società pur avendolo ricevuto via CP_1 Parte_1 pec, non aveva provveduto alla sottoscrizione del contratto necessario per l'erogazione del finanziamento (doc. n. 24 del fascicolo di parte opposta).
Non ha trovato pertanto riscontro probatorio l'eccezione di inadempimento sollevata dalla società opponente, dovendosi oltretutto osservare che, ove si volesse omettere anche di considerare l'assenza della prova dell'esistenza di un termine essenziale concordato tra le parti per la definizione della domanda di finanziamento, la società opponente non ha offerto e fornito neppure la prova di quanto dedotto il ricorso circa
Pag. 12 di 15 il venir meno, in considerazione del tempo occorso, del proprio interesse all'ottenimento del finanziamento, cui aveva già dichiarato di rinunciare con comunicazione del 10/11/2017 sostenendo che erano “venute a mancare le collaborazioni necessarie ed indispensabili per portare a termine il progetto” (doc.
n. 26 del fascicolo di parte opposta).
Il venir meno di tale interesse risulta, oltretutto, contraddetto dal contenuto di una prima e-mail inviata a dal legale rappresentante della società Testimone_2
, avendo quest'ultimo, ancora in data Parte_1 Controparte_3
08/08/2022 comunicato che avrebbe parlato con i propri partners dell'invito a partecipare alla video-conferenza poi effettivamente tenutasi in data 22/08/2022, cui aveva fatto seguito una seconda e-mail del 21/09/22 in cui, citando l'incontro tenutosi ed in riscontro a una comunicazione con cui aveva Testimone_2 precisato di avere inviato solleciti a IT, aveva comunicato di Controparte_3 non avere, purtroppo, ancora ricevuto da IT il contratto da sottoscrivere per l'erogazione del finanziamento (doc. n. 25 del fascicolo di parte opposta).
Appare evidente che, quantomeno, ancora alla fine del mese di settembre 2022 la società avesse palesato il proprio persistente interesse Parte_1 all'ottenimento del finanziamento, tanto più alla luce di quanto trattato nel corso della video-conferenza del 22/08/2022, risultando dalla minuta contenente il resoconto della riunione, trasmessa dall'opposta all'opponente con e-mail del
23/08/2022 che, in detta occasione, era stato fatto il punto della situazione, con l'indicazione di quanto necessario per ottenere il pagamento del primo SAL previsto dal finanziamento concesso e con previsione di fare una successiva riunione in data
14 settembre 2022 (doc. n. 25 del fascicolo di parte opposta).
A ciò si aggiunga che, non essendo risultata giustificata la mancata presentazione di all'udienza del 21/03/2025, fissata anche per il suo interpello, tale Controparte_3 comportamento è valutabile, unitamente agli altri elementi di prova sopra esposti, ai sensi e agli effetti di quanto previsto dall'art. 232 del Codice di procedura civile.
In particolare, a tal ultimo proposito, va verificato se dal materiale probatorio a disposizione del Tribunale sia possibile ricavare la misura del credito riconoscibile alla società CP_1
Come già anticipato, nel caso di specie, difetta una scrittura privata che fornisca la prova del prezzo concordato tra le parti per l'esecuzione della prestazione a carico
Pag. 13 di 15 della società opposta: infatti, come già detto, l'unico documento contrattuale in atti risulta quello denominato “Lettera di incarico per la partecipazione al bando MISE.
DIGITAL TRASFORMATION” il quale, in effetti, prevede che il costo del servizio offerto dalla società fosse composto da una quota fissa euro ammontante CP_1 ad euro 400,00 oltre iva “a titolo di contributo per l'inserimento della pratica e collezionamento della stessa …” e di una parte variabile del costo del servizio da corrispondere in caso di approvazione della domanda di finanziamento, calcolata nella misura dell'8% (oltre iva) dell'importo del finanziamento a fondo perduto più il
3% (oltre iva) dell'importo del finanziamento agevolato (doc. n. 5 del fascicolo di parte opposta).
Ma tale documento contrattuale risulta sottoscritto dal legale rappresentante della società DO Produzioni S.r.l., in quanto tale, di per sé, privo di efficacia nei confronti dell'odierna società opposta.
Ritiene, tuttavia, il giudicante che, alla luce della completa istruttoria svolta nel corso del giudizio, il contenuto della suddetta scrittura privata, unitamente a tutti gli altri elementi di prova e sulla base di un giudizio presuntivo basato su elementi gravi, precisi e concordanti, concorre a contribuire per il riconoscimento in favore dell'opposta del credito oggetto di ingiunzione.
Infatti, in aggiunta agli elementi di prova offerti nelle fasi iniziali del giudizio (che avevano portato lo scrivente, con ordinanza riservata del 23/06/2024, a rigettare, allo stato, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo) è possibile valorizzare, ai sensi dell'art. 232 del c.p.c., la mancata presentazione del legale rappresentante della società a rendere l'interrogatorio formale Parte_1 deferitogli.
Ciò detto, tra le circostanze sulle quali il legale rappresentante della società opponente era chiamato a rispondere vi erano anche quelle relative alla quantificazione del compenso sia per la parte fissa di euro 488,00 iva compresa (ed il suo saldo mediante il pagamento dell'importo esposto nella fattura n. 426/2021), sia per la parte variabile, quantificato dalla società opposta in euro 8.630,28, calcolato nella misura dell'8% (oltre iva) dell'importo del finanziamento a fondo perduto (euro
35.370,00) e sul 3% (oltre iva) dell'importo del finanziamento agevolato (euro
141.800,00).
Pag. 14 di 15 Ai fini della quantificazione del dovuto, non può assumere alcun rilievo la disponibilità manifestata con e-mail del 28/11/2022 dalla società opposta a quella opponente di accettare a saldo delle prestazioni rese il pagamento della metà dell'importo poi ingiunto, avendo essa chiare finalità bonarie ed in quanto non è stata accettata dalla società essendo oltretutto subordinata alla Parte_1 condizione di rilascio di una formale comunicazione ad IT di rinuncia al contributo e della relativa eventuale risposta (doc. n. 27 del fascicolo di parte opposta).
Ne consegue il riconoscimento in favore della società dell'importo di euro CP_1
8.630,28, in quanto correttamente conteggiato sulla base di quanto sopra esposto.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Spese di lite
Al rigetto della domanda consegue, secondo il principio della soccombenza, la condanna della società opponente alle spese di lite del presente giudizio di opposizione, che vengono quantificate nella misura indicata in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e dell'impegno professionale occorso.
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia in composizione monocratica, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 331/2023, emesso dal Tribunale di Perugia in data 16/02/2023, e ne dichiara, ai sensi dell'art. 653, comma 1°, del c.p.c., l'efficacia esecutiva;
- condanna società in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a pagare alla società le spese di lite del presente giudizio che CP_1 vengono liquidate nella misura di euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Perugia, 24 novembre 2025
Il Giudice Onorario di Pace
PA HI
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