Articolo 14 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Articolo 13Articolo 15
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16 febbraio 1963
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22 marzo 1972
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14 aprile 1989
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16 febbraio 2001
Art. 14.
Il consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal ((Presidente della Regione)) e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.
Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del ((Presidente della Regione)) in carica.
La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio regionale e' assunta dal consigliere piu' anziano di eta' fra i presenti; i due consiglieri piu' giovani fungono da segretari.
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001
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