Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2001, n. 4939
CASS
Sentenza 4 aprile 2001

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Come l'irrogazione, da parte del Prefetto, della sanzione amministrativa di sospensione della patente, in via cautelare e provvisoria, ai sensi dell'art. 223, n. 3 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, non è condizionata all'inizio o alla procedibilità dell'azione penale, così per irrogare la medesima sanzione in via definitiva, ai sensi del successivo art. 224 n. 3, previo accertamento della sussistenza delle necessarie condizioni - e cioè la violazione di una norma del codice della strada da cui è derivato un danno alla persona - non è necessario che il reato si sia estinto in senso stretto, per una causa diversa dalla morte del reo, essendo sufficiente, secondo la ratio della predetta norma volta a statuire in via generale la irrogabilità della predetta sanzione accessoria che il reato non sia perseguibile perché è mancata, o è venuta meno, una condizione di procedibilità dell'azione penale, e quindi non solo se la querela è stata rimessa, ma anche se non è stata proposta, o è stata proposta tardivamente, o vi è stata rinuncia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2001, n. 4939
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4939
    Data del deposito : 4 aprile 2001

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