Sentenza 25 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/01/2001, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
E N O I Z A R T S I G E R REPUBBLICA ITALIANA N NO E D OPOL ITAK ANO010 5 1/0 1 E T N E S LA COR K SUPREMATICASSAZIONE E Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente - R.G.N. 19041/98 - Cron. 2166 Consigliere Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Dott. Rosario DE JULIO Consigliere - Rep. Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud.24/10/00 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO-Rel. Consigliere C.C. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPE SEN TENZA Richiesta copia studio per diritti 1.1500 dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio 2/5 GEN 2001 dal Pretore di PESARO, con ordinanza del 05/11/98, 'IL CANCELLIERE nella causa iscritta al n°2363/97 vertente tra EFFEGI DI FELIGIOTTI & C SAS;
- ricorrente IMA SRL;
- intimato udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/10/00 dal Consigliere Dott. Lucio 2000 MAZZIOTTI DI CELSO;
1719 lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore -1- Generale Dott. Francesco MELE con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la competenza per materia del giudice di pace di Pesaro con tutte le conseguenze di legge. -2- Fatto Il giudice di pace di Pesaro, con sentenza 502/97, ha dichiarato la propria incompetenza per materia nella controversia promossa dalla s.a.s. Effegi nei confronti della s.r.l. Ima ritenendo competente, a norma dell'articolo 409 c.p.c., il pretore, in funzione di giudice del lavoro, di detta città il quale, con ordinanza del 5/11/1998 pronunciata dopo la rituale riassunzione, ha chiesto il regolamento di competenza rilevando che le parti erano legate da un con- tratto di mandato a vendere e non da un rapporto di collaborazione con pre- stazione d'opera personale continuativa e coordinata. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi la competenza del giudice di pace di Pesaro. Le parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Diritto L'istanza è fondata. La controversia in esame ha ad oggetto diritti ed obblighi derivati da un contratto di mandato a vendere stipulato dalle parti tra le quali, come rile- vato dal P.G. nella requisitoria scritta, non è mai sorto un rapporto di lavoro subordinato o uno di quei rapporti di cui al numero 3 dell'articolo 409 c.p.c. Le prestazioni poste a base della pretese avanzate dalla s.a.s. Effegi sono state svolte da una società il che esclude quel carattere personale necessario per la ravvisabilità della competenza funzionale del giudice del lavoro. Pertanto, in accoglimento dell'istanza, deve essere dichiarata al compe- tenza per materia e per valore del giudice di pace di Pesaro. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese di questa fase proces- suale in assenza di attività difensiva di parti private. 3
P.Q.M.
La Corte accoglie l'istanza e dichiara la competenza del giudice di pace di Pesaro. Roma 24 ottobre 2000 Il consigliere estensore Il presidente TinyB IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 GEN. 2001 IL CANCELLIERE C1 Roma Frances Apania E N IO Z A R T IS G E R A D E T N E S E