Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/2004, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Presidente -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - rel. Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
Dott. GENOVESE Francesco A. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ AN RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POSIDIPPO 9, presso l'avvocato DONATO CASTELLUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO D'AGOSTINO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- resistente -
avverso il provvedimento della Corte d'Appello di ROMA, emesso il 02/05/02;
udita la relaziona dalla causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2003 dal Consigliere Dott. Gianfranco GILARDI;
udito per il ricorrente l'Avvocato D'AGOSTINO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CA NG RO, avendo già proposto ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a seguito dell'entrata in vigore della legge 24 marzo 2001, n. 89 provvedeva a riassumere il ricorso innanzi alla Corte d'appello competente per territorio.
Fissata l'udienza in Camera di consiglio, e notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva il Ministero della Giustizia.
Con provvedimento del 2 maggio 2002 la Corte d'appello di Roma, rilevato che all'udienza fissata nessuno era comparso, dichiarava non luogo a provvedere.
CA NG RO ha proposto ricorso avverso tale provvedimento, deducendo tre motivi e chiedendo la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio ad altra Corte d'appello ovvero, se ritenuto possibile, con decisione nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.. Alla pubblica udienza del 19 maggio 2003, per mancata comunicazione di essa al ricorrente, veniva disposto rinvio all'udienza odierna. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione della legge 24 marzo 2001, n. 89 in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. rilevando che la mancata comparizione delle parti - trattandosi nella specie di procedimento in Camera di consiglio - non poteva essere ostativo alla pronuncia di merito.
Con il secondo motivo egli ha dedotto violazione dell'art. 737 e ss. c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., ancora una volta rilevando che l'esame delle norme del codice di procedura civile relative ai procedimenti camerali porta ad escludere che le parti abbiano l'obbligo di comparire all'udienza fissata per la Camera di consiglio, ne' la corte d'appello - contrariamente a quanto le imponeva di fare l'art. 737 c.p.c. - ha minimamente motivato il proprio decreto di non luogo a provvedere.
2. Preliminare appare la questione relativa all'ammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dal CA avverso il provvedimento di non luogo a provvedere emesso dalla Corte d'appello di Roma in data 2 maggio 2002.
A rendere ammissibile il ricorso non vale il rilievo (formalmente prospettato come terzo motivo di ricorso, ma in realtà attinente all'illustrazione delle ragioni per le quali il CA ha ritenuto che il ricorso fosse proponibile) secondo cui è stato lo stesso legislatore a dichiarare ricorribile per Cassazione il decreto emesso dalla corte d'appello nell'ambito del procedimento per equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89. Il decreto cui fa riferimento l'art. 3, sesto comma di quest'ultima legge è, all'evidenza, un provvedimento che conclude il procedimento con una pronuncia di accoglimento o di rigetto della domanda, o altro provvedimento che conclude in via definitiva il procedimento innanzi alla corte d'appello, mentre tale contenuto non può attribuirsi al decreto con il quale la Corte d'appello di Roma ha dichiarato non luogo a provvedere.
3. Al riguardo giova premettere che la legge n. 89/2001, nel regolare il procedimento per equa riparazione, fa esplicito rinvio agli artt. 737 e segg. c.p.c. e, cioè, alle norme generali sui procedimenti in
Camera di consiglio nel cui ambito, com'è noto, non sono disciplinati gli effetti della mancata comparizione delle parti. Tale lacuna non può considerarsi colmata, per ciò che concerne il procedimento relativo all'equa riparazione, dalla disposizione dell'art. 3, quinto comma delle legge n. 89/2001 la quale, nel disporre che "le partiranno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in Camera di consiglio se compaiono", si limita semplicemente a stabilire il diritto delle parti di essere sentite personalmente se compaiono nella Camera di consiglio, ma di per so non comporta la conseguenza che il procedimento debba comunque proseguire anche quando le parti in senso processuale (per il tramite, cioè, dei rispettivi difensori) non siano comparse alla Camera di consiglio. La verifica, tuttavia, degli effetti conseguenti alla mancata comparizione delle parti e, in particolare la questione dell'incidenza che a questo fine potrebbe assumere la considerazione secondo cui, in base allo schema processuale delineato dal legislatore, il giudizio per equa riparazione deve essere definito entro il termine di quattro mesi, non assumono concreta rilevanza nel caso in esame, trattandosi non di stabilire se la corte d'appello investita di una domanda di equa riparazione debba provvedere nel merito del ricorso anche quando le parti non siano comparse nella Camera di consiglio, quanto invece di accertare quale sia l'esatto contenuto del provvedimento della Corte d'appello di Roma impugnato dal ricorrente.
Poiché in tale provvedimento non è contenuta alcuna indicazione idonea a chiarire quali siano le specifiche conseguenze che la corte territoriale ha inteso riconnettere all'espressione "non luogo a provvedere", allo scopo di ricostruire il contenuto dell'atto per verificarne l'eventuale carattere di decisorietà e definitività è giocoforza ricercarne un inquadramento alla strega della disciplina generale del codice di procedura civile in tema di mancata comparizione e di inattività delle parti, pur nella consapevolezza che si tratta di una disciplina dettata per il processo ordinario di cognizione e non richiamata per i procedimenti camerali e, quindi, pur nella consapevolezza dei limiti insiti in simile operazione ricostruttiva.
Alla stregua di tale premessa, sembra alla Corte che l'impugnato provvedimento debba essere ricondotto - sia pure, si ripete, in via di mera assimilazione - non tra gli atti che riguardano l'estinzione del processo, ma tra quelli che attengono alla cancellazione della causa dal ruolo. Non sarebbe possibile, infatti, un riferimento all'art. 181, secondo comma c.p.c., il quale presuppone la comparizione all'udienza del convenuto.
Non sarebbe ipotizzabile un rinvio all'art. 291, terso comma c.p.c., il quale postula la rinnovazione non eseguita dell'atto introduttivo del giudizio, e neppure all'art. 307, primo comma c.p.c., ove è presupposta la mancata costituzione delle parti (costituzione che nella specie, tenuto conto delle caratteristiche del procedimento camerale, deve considerarsi avvenuta con il deposito della comparsa di risposta da parte del Ministero della Giustizia e del deposito in cancelleria della copia originale del ricorso e del decreto notificato, nonché dei documenti allegati, da parte del ricorrente) neppure sarebbe ipotizzatile, infine, un inquadramento alla luce dell'art. 307, secondo e terzo comma c.p.c., i quali presuppongono rispettivamente l'avvenuta riassunzione (secondo comma) ovvero la mancata ottemperanza all'onere di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio (terzo comma). Il provvedimento di "non luogo a provvedere" della Corte d'appello di Roma appare in realtà avvicinabile - con i segnalati limiti interpretativi - ad un provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo secondo la previsione dell'art. 181, primo comma c.p.c. e quindi ad un provvedimento che, per sua natura, non ha carattere di decisorietà e di definitività, al provvedimento di cancellazione conseguendo, nell'ipotesi indicata, la possibilità di riassunzione. Così individuato il contenuto dell'atto impugnato, sarebbe vano indagare su quale avrebbe dovuto essere il provvedimento adottabile dalla Corte d'appello e porsi il problema se quello in concreto adottato sia o no conforme alla disciplina processuale vigente, perché l'accertamento della validità dell'atto in considerazione è questione che appartiene al merito dell'impugnazione proposta e, quindi, esaminabile solo nel caso di esito positivo del giudizio di ammissibilità. Giudizio che deve invece negativo, in quanto la natura ordinataria del provvedimento impugnato preclude, ovviamente, la possibilità che riguardo ad esso sia proponibile ricorso per Cassazione.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Si ravvisano giusti motivi, in considerazione della novità della questione, per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004