Sentenza breve 10 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 10/04/2026, n. 2309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2309 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02309/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04389/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4389 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco De Cristofaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
della nota prot. n. 11268 del 03.09.2025 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore “ LE da VI ” di ER (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 18 ore di sostegno alla minore -OMISSIS- su 30 ore di frequenza settimanali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa OV OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che, come già dedotto nell’ordinanza cautelare, il presente giudizio riguarda un atto del dirigente scolastico, emesso prima della scadenza del termine prescritto per la redazione del PEI e comunque non promanante dall’organo competente ad esprimersi in merito, avendo il dirigente compiuto una sorta di ricognizione previsionale in base all’organico di fatto piuttosto che in base alle necessità del minore;
Considerato, infatti, che la normativa attualmente vigente, e in particolare l’art. 7 co. 2 del d.lgs. 66 del 2017, stabilisce:
i) che le ore di sostegno da assegnare annualmente all’alunno con disabilità devono essere previste nel PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 7, comma 2, lett. d);
ii) che il PEI è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, la cui proposta è stata ritenuta obbligatoria dalla giurisprudenza amministrativa, rendendo illegittimi i PEI che ne fossero privi;
iii) che il PEI è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter della norma in questione;
Ritenuto, pertanto, che l’istanza inoltrata alla scuola dalla famiglia, in via sostanzialmente “preventiva”, ha ottenuto una risposta meramente interlocutoria con l’atto gravato, atteso che in assenza del PEI la quantificazione definitiva delle ore non è legittima, e qualsivoglia risposta in tal senso non corrisponde a una quantificazione operata secondo la normativa vigente, stante l’obbligo dell’istituto scolastico di approvare il PEI entro ottobre quantificando esattamente le ore di sostegno da assegnare all’alunno disabile;
Ritenuto che le doglianze avverso la mancata o inesatta assegnazione delle ore di sostegno con il PEI sono state veicolate con separato ricorso proposto dalla parte in via autonoma per propria scelta processuale;
Considerato pertanto che il presente ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di natura provvedimentale dell’atto impugnato, mentre le spese possono essere compensate in ragione dell’esito in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA LA, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
OV OR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV OR | NA LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.