Articolo 3 della Legge 12 aprile 1991, n. 136
Articolo 2Articolo 4
Versione
27 aprile 1991
Art. 3. Pensione di anzianita' 1. La pensione di anzianita' e' corrisposta ai soggetti che possono far valere almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione all'Ente.
2. La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente.
3. La pensione e' determinata con applicazione dei commi da 3 a 6 dell'articolo 2.
4. Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al comma 2, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita' stessa.
Entrata in vigore il 27 aprile 1991
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