CASS
Sentenza 26 aprile 2023
Sentenza 26 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2023, n. 17363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17363 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FR LI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FU DI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17363 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 13/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 18 febbraio 2022, confermava la sentenza di primo grado con la quale TI RA era stato condannato per i reati di rapina e lesioni aggravate. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di RA, premettendo che il caso traeva origine da un tentativo di truffa operato ai danni di RA dalla persona offesa IN, al quale RA aveva consegnato soldi e documenti per poter essere assunto in una società cooperativa;
nel corso di un incontro tra i due nella autovettura di RA, era nato un alterco, cui era seguita una colluttazione, a seguito della quale IN era stato colpito al volto da RA, che era poi andato via con la autovettura dopo aver recuperato la valigetta in cui erano contenuti i suoi documenti;
RA aveva poi rinvenuto nell'autovettura anche il telefono cellulare di IN, accorgendosi di ciò solo in un secondo momento. Ciò premesso, il difensore osserva che la motivazione della Corte di appello con la quale era stata respinta la richiesta di derubricare il reato di rapina in quello previsto dall'art. 393 cod. pen. era errata, in quanto aveva fatto riferimento al grado di violenza esercitato, contrariamente a quanto precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.29541 del 2020. 1.2 II difensore eccepisce che se unico elemento che residuava a carico dell'imputato era l'impossessamento da parte sua del telefono cellulare, del portafoglio e di una chiave della persona offesa, era completamente assente la motivazione della Corte di appello sulla sussistenza del dolo in capo a RA, non essendo stato spiegato perché non fosse credibile la dichiarazione di RA secondo cui si era accorto solo in un secondo momento che il telefono cellulare di IN era rimasto in macchina, per cui gli era evidentemente caduto nel corso della colluttazione. 1.3 D difensore rileva che dalle stesse dichiarazioni della persona offesa, valutate unitamente a quelle dell'imputato, non si comprendeva come si fosse arrivati a ritenere inverosimile che nella colluttazione, avvenuta rapidamente, in un momento di concitazione, il cellulare della persona offesa potesse essere caduto nell'autovettura di RA;
mancava quindi la motivazione in merito alla sussistenza del dolo del reato di rapina. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Quanto alla eccezione secondo cui il reato contestato avrebbe dovuto essere derubricato in quello previsto dall'art. 393 cod. pen., deve rilevarsi come sia errata la motivazione della Corte di appello nella parte in cui afferma che l'applicazione di quest'ultima norma sarebbe preclusa in quanto l'imputato esigeva con violenza o minaccia l'adempimento di un debito altrui e non proprio, posto che la nota sentenza a Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020, DO (Rv. 280027 - 02) ha affermato che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico. Ciò premesso, si deve rilevare che i motivi di ricorso non si confrontano con l'affermazione della Corte di appello secondo cui la condotta dell'imputato non si è limitata al recupero dei soldi che aveva versato alla persona offesa, ma si è estesa alla sottrazione di altri oggetti (il portafoglio, il telefono cellulare, le chiavi e la valigetta che conteneva gli oggetti); in altri termini, nessun diritto azionabile in giudizio aveva l'imputato, se non relativamente ai soldi che dichiarava avere consegnato alla persona offesa per cui, se poteva ritenersi rientrare nel reato di cui all'art. 393 cod. pen. la condotta tesa a recuperare esattamente quanto versato, non si può certo far rientrare l'impossessamento con violenza (non contestata) di tutto quanto eccedesse la suddetta somma. Quanto alla sottrazione del telefono cellulare, il motivo di ricorso attiene al merito della vicenda (ed è perciò inammissibile nella presente sede), fermo restando che nulla si dice sugli altri oggetti dei quali RA si era impossessato (valigetta, portafoglio e scarpe della persona offesa). 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
j 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FU DI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17363 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 13/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 18 febbraio 2022, confermava la sentenza di primo grado con la quale TI RA era stato condannato per i reati di rapina e lesioni aggravate. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di RA, premettendo che il caso traeva origine da un tentativo di truffa operato ai danni di RA dalla persona offesa IN, al quale RA aveva consegnato soldi e documenti per poter essere assunto in una società cooperativa;
nel corso di un incontro tra i due nella autovettura di RA, era nato un alterco, cui era seguita una colluttazione, a seguito della quale IN era stato colpito al volto da RA, che era poi andato via con la autovettura dopo aver recuperato la valigetta in cui erano contenuti i suoi documenti;
RA aveva poi rinvenuto nell'autovettura anche il telefono cellulare di IN, accorgendosi di ciò solo in un secondo momento. Ciò premesso, il difensore osserva che la motivazione della Corte di appello con la quale era stata respinta la richiesta di derubricare il reato di rapina in quello previsto dall'art. 393 cod. pen. era errata, in quanto aveva fatto riferimento al grado di violenza esercitato, contrariamente a quanto precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.29541 del 2020. 1.2 II difensore eccepisce che se unico elemento che residuava a carico dell'imputato era l'impossessamento da parte sua del telefono cellulare, del portafoglio e di una chiave della persona offesa, era completamente assente la motivazione della Corte di appello sulla sussistenza del dolo in capo a RA, non essendo stato spiegato perché non fosse credibile la dichiarazione di RA secondo cui si era accorto solo in un secondo momento che il telefono cellulare di IN era rimasto in macchina, per cui gli era evidentemente caduto nel corso della colluttazione. 1.3 D difensore rileva che dalle stesse dichiarazioni della persona offesa, valutate unitamente a quelle dell'imputato, non si comprendeva come si fosse arrivati a ritenere inverosimile che nella colluttazione, avvenuta rapidamente, in un momento di concitazione, il cellulare della persona offesa potesse essere caduto nell'autovettura di RA;
mancava quindi la motivazione in merito alla sussistenza del dolo del reato di rapina. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Quanto alla eccezione secondo cui il reato contestato avrebbe dovuto essere derubricato in quello previsto dall'art. 393 cod. pen., deve rilevarsi come sia errata la motivazione della Corte di appello nella parte in cui afferma che l'applicazione di quest'ultima norma sarebbe preclusa in quanto l'imputato esigeva con violenza o minaccia l'adempimento di un debito altrui e non proprio, posto che la nota sentenza a Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020, DO (Rv. 280027 - 02) ha affermato che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico. Ciò premesso, si deve rilevare che i motivi di ricorso non si confrontano con l'affermazione della Corte di appello secondo cui la condotta dell'imputato non si è limitata al recupero dei soldi che aveva versato alla persona offesa, ma si è estesa alla sottrazione di altri oggetti (il portafoglio, il telefono cellulare, le chiavi e la valigetta che conteneva gli oggetti); in altri termini, nessun diritto azionabile in giudizio aveva l'imputato, se non relativamente ai soldi che dichiarava avere consegnato alla persona offesa per cui, se poteva ritenersi rientrare nel reato di cui all'art. 393 cod. pen. la condotta tesa a recuperare esattamente quanto versato, non si può certo far rientrare l'impossessamento con violenza (non contestata) di tutto quanto eccedesse la suddetta somma. Quanto alla sottrazione del telefono cellulare, il motivo di ricorso attiene al merito della vicenda (ed è perciò inammissibile nella presente sede), fermo restando che nulla si dice sugli altri oggetti dei quali RA si era impossessato (valigetta, portafoglio e scarpe della persona offesa). 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
j 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2023