Sentenza 20 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/04/2002, n. 5775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5775 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2002 |
Testo completo
E 6 A 8 5 N I 9 . O 1 I R 05775/02 / N Z 4 - A / A T 6 B R 2 . U T . L S B R I L I . P A G . R E . D T B R L A E Oggetto: Imposta sui redditi - Ac- T A D A D 1 I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I S 8 N E R 1 E T E certamento . S N T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N I E A A S E M SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 6007/1998 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 17094 Dott. Pasquale Reale Presidente Rep. Dott. Enrico Altieri Consigliere Ud. 18.01.2002 Dott. Mario Cicala Consigliere Consigliere Dott. Nino Fico Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha promunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto: dalla signora VA AS, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Ferra- ri, n. 25, presso l'avvocato Massimo Marzi, che la rappresenta e la difende unitamente all'avvocato Nicola La Rocca, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente- contro il MINISTERO DELLE FINANZE, Ufficio delle imposte rette di Porto- ferraio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; resistente controricorrente m 5 6 1 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze 15 a- prile 1997, n. 93/29/97, depositata il 16 aprile 1997; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 18 gennaio 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
udit, per la ricorrente, l'avvocato Massimo Marzi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Francesco Mele, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. La signora VA SE ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze 15 aprile 1997, n. 93/29/97, che ha rigettato il suo appello contro la sentenza della Commis- sione tributaria di primo grado di Livorno n. 406/04/94, che aveva rigettato il suo ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 4091000728 in tema di IRPEF e di ILOR 1991. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: nei confronti della signora VA SE, titolare dell'omonima ditta corrente nel Comune di Capoliveri, a seguito di processo verbale di constatazione, l'Ufficio delle imposte dirette di Portoferraio adotta un avviso di accerta- mento per imposte IRPEF ed ILOR, ritenute evase per il 1991, a causa di omesso rilascio di varie ricevute fiscali con la conseguente omessa annota- zione di ricavi e l'incongruenza dei ricavi contabilizzati rispetto alle presen- ze registrate, oltre che per l'eccessività dei costi rispetto ai ricavi e la parzia- le contabilizzazione dell'autoconsumo; - il ricorso della contribuente è rigettato dalla Commissione tributaria di primo grado di Livorno, che ritiene giustificato l'accertamento ed inconfe- سلسلے 2 renti le difese della parte privata, che sono contraddette anche dalla presen- tazione della dichiarazione integrativa in base alla L. 24 marzo 1993, n. 75; - la contribuente propone contro la sentenza di primo grado un appello che respinto dalla Commissione tributaria regionale di Firenze con la sentenza ora impugnata per cassazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze 15 aprile 1997, n. 93/29/97, è così motivata: - le deduzioni sviluppate a sostegno dell'impugnazione non valgono a confu- tare le risultanze dell'accertamento operato dalla Guardia di finanza e della valutazione della materia del contendere effettuata dei primi giudici;
- l'eccezione di carenza di motivazione è del tutto infondata, atteso che l'at- - - il processo verbale di constatazione della to cui viene fatto riferimento Guardia di finanza - era perfettamente conosciuto dalla contribuente, perché esso era stato redatto in contraddittorio con l'interessata; - anche le altre eccezioni inerenti al merito dell'accertamento appaiono in- fondate per le ragioni esposte dei primi giudici, che si condividono, anche in considerazione del fatto che tutte le operazioni della Guardia di finanza si sono svolte in contraddittorio con la signora SE, che avrebbe ben potuto in quella sede evidenziare incongruenze, che sono state eccepite solo in sede giudiziaria;
- ad ogni buon conto, dalla lettura del processo verbale di constatazione e- mergono con chiarezza le omissioni riscontrate a carico della contribuente, con riferimento sia alle ricevute fiscali, sia alla contabilizzazione di costi ed ai ricavi e quanto riscontrato appare congruo e comprovato, come, ad esem- pio, per la fatturazione ridotta rispetto alle presenze registrate ed al numero ли delle ricevute emesse nel 1991 e per la differenza rispetto a quanto dichiara- to nell'anno precedente in relazione ai rapporti intercorsi con la medesima società tedesca di intermediazione;
- anche in ordine agli altri argomenti a base dell'impugnazione non può e- sprimersi giudizio favorevole, attesa la carenza di prove a sostegno, in parti- colare quanto alla presunta mediazione pagata alla intermediaria e alla cor- rezione sulle ipotesi di autoconsumo per il personale dipendente, che gli a- genti accertatori hanno formulato sulla base di quel che comunemente acca- de.
2.1. Il ricorso per cassazione è sostenuto con tre motivi di impugna- zione.
2.2. La ricorrente conclude chiedendo che la sentenza impugnata sia cassata, con le conseguenze di legge.
3. Il Ministero delle finanze si è costituito in giudizio, senza, peral- tro, svolgere ulteriore attività difensiva. Motivi della decisione 4.1. La signora VA SE con il primo motivo di ricorso ipotizza la violazione o la falsa applicazione delle norme di diritto che impongono la motivazione per tutti gli atti della pubblica amministrazione e in particolare dell'art. 111 della Costituzione, dell'art. 42 DPR 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all'art. 360.1, n. 3, cpc. ' 4.2. La ricorrente sostiene, in proposito, che l'avviso di accertamen- to impugnato non avrebbe una propria motivazione, perché esso si limite- rebbe a richiamare genericamente e acriticamente il processo verbale di con- statazione della Guardia di finanza che avrebbe dato avvio alla procedura, 讥 4 senza peraltro neppure richiamare le dichiarazioni e le contestazioni che la contribuente aveva fatto in sede di verifica e di redazione del processo ver- bale. Poiché l'Ufficio non ha rielaborato le informazioni acquisite dalla Guardia di finanza, il suo avviso di accertamento sarebbe viziato per difetto di motivazione. Tale violazione di legge si estenderebbe alla decisione di prime cure e alla sentenza della Commissione tributaria regionale di Firen- ze, della quale si chiede ora la cassazione.
4.3. Il primo motivo di ricorso è, per certi aspetti, infondato e, per al- tri aspetti, inammissibile. Infatti, il rinvio che sia operato ad un atto strumentale del procedi- mento, qual è il processo verbale di constatazione, al fine di confezionare la motivazione del provvedimento, è consentito ai sensi dell'art.
3.3 L. 7 agosto 1990, n. 241, e alle condizioni ivi fissate, la cui violazione, nel caso di spe- cie, non è stata demunciata nella specifica forma che è richiesta, a pena di i- nammissibilità del motivo, dal principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. L'inammissibilità del motivo di ricorso è, poi, diretta per quella parte in cui si rimprovera alla Commissione tributaria regionale di non aver nep- pure richiamato le dichiarazioni e le contestazioni che la contribuente aveva fatto in sede di verifica e di redazione del processo verbale. Infatti, nel ricor- so per cassazione presentato dalla contribuente non vengono riprodotte te- stualmente quelle parti del processo verbale di constatazione che contengo- no le dichiarazioni rese in sede di verifica da parte della signora SE né si riproducono quelle parti del ricorso introduttivo del ricorso in appello con le quali si sono fatte valere, in sede di merito, le ragioni che sarebbero state i- m 5 gnorate dal giudice d'appello. La mancata riproduzione di tali testi nel ricor- so per cassazione viola il principio di autosufficienza che lo regola ed impe- disce a questa Corte di verificare se sia fondata la censura proposta dalla ri- corrente, il cui atto di impugnazione è, pertanto, sotto questo profilo, inam- missibile.
5.1. il secondo motivo di ricorso per cassazione si denuncia la vio- lazione delle norme della ratio del DL 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in L. 24 marzo 1993, n. 75, in relazione all'art. 360.1, n. 3, cpc.
5.2. La ricorrente sostiene, al riguardo, che l'Ufficio avrebbe posto a base del suo accertamento la dichiarazione sostitutiva presentata ai sensi dell'art.
3.10 DL 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in L. 24 marzo 1993, n. 75 violando così che il principio di lealtà e correttezza, che dovrebbe carat- terizzare il rapporto tra il cittadino e il fisco.
5.3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Infatti, la Commissio- ne tributaria regionale ha, tra l'altro, precisato, nella motivazione della sua sentenza, che, non dalla dichiarazione integrativa, ma del processo verbale di constatazione emergono con chiarezza le omissioni riscontrate a carico della Contribuente con riferimento sia alle ricevute fiscali sia alla contabi- lizzazione di costi e ricavi e quanto riscontrato appare congruo e comprova- to>> Tali considerazioni, integrate dalle altre di cui si è già ampiamente riferito al punto 1.3 delle premesse e che sono relative tutte al processo ver- bale di constatazione e non al richiamo effettuato dall'avviso di accertamen- to anche alla dichiarazione integrativa, sono il frutto di una valutazione dei fatti posti dall'Ufficio a base della sua pretesa impositiva, la quale è auto- noma dagli eventuali altri fatti, come quelli desumibili dalla dichiarazione 6 " integrativa, e di per sé sufficiente a rendere il giudizio del giudice di merito coerente e logico e a sottrarlo, conseguentemente, ad ogni sindacato in sede di legittimità.
6.1. Con il terzo motivo di ricorso si fa valere la carenza, l'insuffi- cienza e la contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte, in relazione all'art. 360.1, n. 5, cpc.
6.2. La ricorrente sostiene, al riguardo, che la questione relativa al- cosiddetto "ravvedimento operoso", già oggetto di considerazione del moti- vo precedente, è una questione decisiva, il cui esame avrebbe potuto dare alla controversia un risultato totalmente diverso da quello che viene ora cen- surato. La Commissione tributaria regionale di Firenze non avrebbe, invece, preso affatto in esame tale questione.
6.3. Il terzo motivo di ricorso è assorbito dal rigetto della seconda censura. Infatti, poiché esso si basa sul medesimo erroneo presupposto che la Commissione tributaria regionale è abbia fondato la sua valutazione e del- la validità dell'avviso di accertamento sui dati desumibili dalla dichiarazione integrativa, l'esame del terzo motivo è reso irrilevante dalla mancanza totale di qualsiasi influenza, secondo l'insindacabile giudizio di merito della Commissione tributaria regionale, del ravvedimento operoso sulla decisione dell'Ufficio e sulla decisione d'appello.
7. La riconosciuta infondatezza dei motivi di impugnazione del ter- mine rigetto del ricorso.
8. Poiché il Ministero delle finanze si è costituito in giudizio senza svolgere alcuna ulteriore attività difensiva, non v'è ragione perché ci si pro- nunci sulle spese processuali relative al giudizio di cassazione. 7 1
PQM
la Corte rigetta il ricorso. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del Il relatore ed estensore Meloncelli IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 18 gennaio 2002. Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2 0 APR. 2002..... IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio E N O I 6 Z 8 9 A 1 R / 5 T 4 . / S I 6 N 2 G - . E .R A B R I .P . L R A D L A D L A E T . E D B U T I A B S N T I N E A R E 1 S I S 3 T E R 1 I A E . T N A M 8