Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2023, n. 4332
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Sentenza 13 febbraio 2023

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L'art. 51 del c.c.n.l. 31 maggio 2011 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi - che prevede un limite massimo di conservazione del posto in caso di assenze per infermità e, nel contempo, quanto agli operai, il diritto alle retribuzioni fino a guarigione nel caso di infortunio sul lavoro - va interpretato nel senso della non computabilità delle assenze per infortunio nel periodo di comporto, stante la inequivoca previsione di diversità degli effetti determinati dai distinti eventi patologici della malattia e dell'infortunio nell'ambito del rapporto di lavoro nella sua integralità; infatti, in caso di malattia, il superamento dei limiti di conservazione del posto comporta la cessazione ovvero, eventualmente, la sospensione del rapporto, mentre, in caso di infortunio, la corresponsione integrale della retribuzione fino alla guarigione clinica determina la continuità giuridica del rapporto stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2023, n. 4332
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4332
    Data del deposito : 13 febbraio 2023

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