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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 11/12/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 11/06/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. LA NOVARA DANIELA
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CAFORIO MARCO verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “Ritenuto affermativamente quanto dedotto Pt_1 ed eccepito nel ricorso introduttivo, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, si contestano le considerazioni ed eccezioni formulate da parte resistente nella comparsa di costituzione e risposta.
I. In merito alla competenza territoriale del Giudice del Lavoro di Sciacca.
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente, la quale ritiene che la competenza territoriale debba essere determinata in ragione del luogo in cui ha sede l'ufficio dell e dunque il Tribunale di Agrigento, è priva di qualsivoglia fondamento giuridico. Pt_2
Invero nel caso di specie il provvedimento impugnato afferisce a contributi previdenziali e assistenziali e , dovuti da artigiani pertanto si applica il dettato dell'art. 444 comma I c. Pt_2 CP_2
p. c. in ossequio al quale “Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore [432 c.c.]. Se l'attore è residente all'estero la competenza
è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza (2) . Il sig. era un artigiano e i contributi oggetto del provvedimento impugnato sono relativi al Pt_1 lavoro autonomo e di artigiano inoltre questi risiede a Santo AN IN, comune che rientra nella circoscrizione del Tribunale di Sciacca.
In relazione alla regola di individuazione della competenza territoriale, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo (nella specie, lavoratore autonomo agricolo) rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art.
444, primo comma, cod. proc. Civ. (come modificato dall'art. 86 del D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51), atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma (come modificato dall'art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al primo comma”.
Ed ancora: “ La controversia inerente agli obblighi contributivi di un lavoratore autonomo rientra nella competenza del tribunale nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444 c.p.c., comma 1 (così come modificato dal D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 86), atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma (come modificato dall'art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale nel cui territorio ha sede l'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al primo comma (v. da ultimo, Cass. Sez.
6-L, ord. 23141 del 7.11.2011; Cass. Sez.
6-L, ord. n. 1800 dell'8 febbraio 2012; Cass. Sez.
6-L n. 12099 del 13 luglio 2012; v. pure, Cass. n. 15644/2001, 12380/2003,
18013/2003, 11646/2004, 16490/2004, 17786/2004, 20829/2004, 21317/2004).”
Pertanto nel caso di specie insistono tutti i presupposti per incardinare la competenza dell'adito
Giudice del Lavoro di Sciacca.
II. In relazione alla notifica delle cartelle di pagamento.
La notifica della cartella di pagamento n. 29120110020203026000 e dell'atto di intimazione di pagamento n. 29120159003527741000 sono irregolari in quanto come si evince dai documenti prodotti dalla parte resistente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta sono state rispettivamente consegnate nel 2012 e nel 2015 a tale , soggetto non convivente Persona_1 con l'odierno ricorrente, come si evince dal certificato storico di famiglia rilasciato dal Comune di
Santo AN IN che si allega alla presente. Una irregolarità che inficia le notifiche con evidenti refluenze sulle questioni di prescrizione eccepite in seno al promosso ricorso.
Pertanto per le ragioni de quibus Voglia il Tribunale di Sciacca Sezione Lavoro respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
Preliminarmente:
- Nelle more del giudizio di merito sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnato Preavviso di
Fermo Amministrativo.
Nel merito:
- Accertare e dichiarare la nullità dell'impugnato atto relativamente alle cartelle in narrativa, per le motivazioni in epigrafe;
- Accertare e Dichiarare l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa creditoria della resistente;
- Accertare e Dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti portanti dalle predette cartelle;
- Con condanna alle competenze ed gli onorari di causa, attesa la palese illegittimità e/ prescrizione della pretesa creditoria vista la nota depositata dal procuratore dell' “In Controparte_1 via preliminare dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Agrigento,
Sez. lavoro, per tutti i motivi esposti nella propria memoria di costituzione;
- Nel merito, previo rigetto della spiegata domanda cautelare, respingere l'opposizione in quanto inammissibile ed infondata, per tutti i motivi esposti nella propria memoria, con vittoria delle spese di lite;
oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.3.2025, ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Sciacca l (successivamente , Controparte_1 CP_3 formulando opposizione avverso il preavviso di fermo di mobili registrati nr.
29180202500000515000 del 17.01.2025 di €. 50.827,00 – Raccomandata nr 67413810686-, notificato in data 25.02.2025 relativo al presunto mancato pagamento di diverse cartelle di pagamento, con il quale veniva intimato il fermo sul veicolo Audi A1 SB 1.6 TD tg FD995BF, in relazione anche al presunto mancato pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali ed CP_2
, provvedimento che veniva impugnato anche dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria. Pt_2
Ha fondato la propria opposizione sui seguenti MOTIVI
I. PRESCRIZIONE DELLE PRETESE RELATIVE A DIVERSE CARTELLE PRESUPPOSTE AL
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO. I.A) Cartella di Pagamento nr. 29120110020203026000 notificata il 29.05.2012 di €.4.380,44. Anno di Imposta 2008 e 2009, relativa ad un presunto mancato pagamento di IVA ed I.N.A.I.L.
2/A) Cartella di Pagamento nr. 2912018008597812000 notificata il 03.07.2018 di €.1.673,11. Anno di Imposta 2015, relativa ad un presunto mancato pagamento di premi CP_2
3/A) Cartella di Pagamento nr. 29120180000733740000 notificata il 11.07.2018 di €.1.503,78. Anno di Imposta 2017, relativa ad un presunto mancato pagamento di premi I.N.P.S..,
4/A) Cartella di Pagamento nr. 291201800002031086000 notificata il 21.12.2018 di €. 1.608,88.
Anno di Imposta 2017, relativa ad un presunto mancato pagamento di premi Pt_2
5/A) Cartella di Pagamento nr. 29120190000455026000 notificata il 05.07.2019 di €.117,67. Anno di Imposta 2017, relativa ad un presunto mancato pagamento di premi Pt_2
Inoltre si rileva che nel caso di specie, il ricorrente non ha mai ricevuto l'intimazione di pagamento antecedentemente alla notifica del preavviso di fermo amministrativo in spregio alla previsione di cui all'art. 50 comma II D.P.R. 602/1973.
II. Violazione dello Statuto del contribuente – ART. 10 quater Legge 143/24.
III. Periculum in Mora e Controparte_4
Ha chiesto la sospensiva dell'impugnato Preavviso di Fermo e rappresentato che il Sig. Parte_1
è l'unico componente della famiglia ad avere reddito pertanto l'intero nucleo familiare, in
[...] seguito alla chiusura dell'attività, vive con il solo reddito del ricorrente, il quale ammonta a meno di
€. 10.000,00 annui, come da allegato ISEE.
Appare altresì il caso di rilevare come il veicolo sul quale è stato apposto il fermo amministrativo, sebbene sia intestato al sig. è usato esclusivamente dal figlio , il quale peraltro Pt_1 CP_5 sta continuando a pagare il finanziamento accesso per l'acquisto.
Si è costituita nel presente giudizio , contestando Controparte_1 quanto asserito e dedotto.
Ha eccepito I. In via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito che spetta al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente.
Nel caso di specie, tutte le cartelle di pagamento e avvisi di addebito hanno ad oggetto somme Pt_2 iscritte a ruolo dall' Agrigento e dall' Agrigento. CP_6 CP_7
NEL MERITO
I. Si rileva innanzitutto che, come dichiarato da controparte e pertanto non oggetto di contestazione, il preavviso di fermo n. 29180202500000515000 è stato regolarmente notificato in data 20.02.2025
II. Sebbene nulla abbia eccepito in merito controparte, si rileva che le cartelle di pagamento n.
29120110020203026000 e n. 29120180008597812000 sono state entrambe regolarmente notificate rispettivamente in data 29.05.2012 ed in data 03.07.2018 (v. doc. 2).
II.a Si rileva in proposito che la documentazione prodotta in giudizio dall' Controparte_8
(estratto di ruolo e relata di notifica) è del tutto idonea ai fini della dimostrazione dell'esistenza e dell'avvenuta notificazione della suindicata cartella ed ha richiamato giurisprudenza conferente.
III. Fermo restando il difetto di legittimazione passiva dell' , si rileva in ogni Controparte_9 caso che, alla luce di quanto dedotto in ordine alla notificazione del suindicato avviso di addebito ed in assenza di autonoma impugnazione di tale atto, nel termine di cui all'art. 24, comma 5, Pt_2
D.Lgs. 24, comma 5, D.Lgs. 46/99, ne consegue l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza e prescrizione, con riferimento al periodo di tempo antecedente, sollevata da controparte.
IV. Destituita di fondamento è anche l'eccezione di prescrizione con riferimento al periodo di tempo successivo alla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito , essendo stato il Pt_2 relativo termine utilmente interrotto dall'Agente della Riscossione.
In particolare, successivamente alla notificazione della cartella di pagamento n.
29120110020203026000, l'Agente della Riscossione ha interrotto l'invocato termine prescrizionale mediante la notificazione a controparte delle intimazioni di pagamento n. 29120159003527741000
(in data 07.12.2015 – v. doc. 4), n. 29120199000987149000 (in data 07.11.2019 – v. doc. 5) e n.
29120239001176818000 (in data 14.10.2023 – v. doc. 6), dei pignoramenti presso terzi n.
29184202400000651001 e n.29184202400000652001 (entrambi in data 21.05.2024 – v. doc. 6 e 7), nonché dell'impugnato preavviso di fermo n. 29180202500000515000 (in data 20.02.2025 – v. doc.
1).
Successivamente alla notificazione della cartella di pagamento n. 29120180008597812000 e degli avvisi di addebito n. 59120180000733740000, n. 59120180002031086000 e n. Pt_2
5912019000055026000, l'Agente della Riscossione ha interrotto l'invocato termine prescrizionale mediante la notificazione a controparte dell'intimazione di pagamento n. 29120239001176818000
(in data 14.10.2023 – v. doc. 6), dei pignoramenti presso terzi n. 29184202400000651001 e n.
29184202400000652001 (entrambi in data 21.05.2024 – v. doc. 6 e 7), nonché dell'impugnato preavviso di fermo n. 29180202500000515000 (in data 20.02.2025 – v. doc. 1).
Ha ricordato per completezza che la legge di stabilità per il 2014 (legge n.147 del 27.12.2013), ai commi 618-623, ha previsto la sospensione della riscossione, e dei termini prescrizionali, fino al tutto il 15 marzo 2014, con decorrenza 1° gennaio 2014. Detto termine è stato successivamente esteso a tutto il giorno 15 giugno 2014 per effetto del D.L. 16/2014, convertito in legge n. 68 del 02/05/2014 con la conseguenza che la prescrizione deve ritenersi sospesa, ope legis, dall'01/01/2014 al 15/06/2014; ed anche ricordarsi che a causa dell'emergenza Covid-19, il termine è stato normativamente sospeso dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
V. Alla luce della notificazione della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito , ed in Pt_2 assenza di autonoma impugnazione di tali atti, nel termine di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. 24, comma 5, D.Lgs. 46/99, ne consegue l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata da controparte.
In assenza di tempestiva impugnazione di tali atti della riscossione, è del tutto evidente l'inammissibilità dell'eccezione prescrizione, così come formulata da controparte.
L'eccezione è peraltro infondata in quanto in ipotesi, come nella presente fattispecie, di omessa tempestiva (ovvero nel termine di 40 giorni) impugnazione dell'atto successivo alla cartella di pagamento ed agli avvisi di addebito il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dalla notifica di quest'ultimo atto (cfr. C.d.A. Roma, 12.06.2018 n. 2446).
VI. Destituita di fondamento è altresì l'eccezione di nullità del preavviso di fermo per violazione dell'art. 50, comma 2, D.P.R. 602/73, posto che la norma in oggetto (rubricata “Termine per l'inizio dell'esecuzione”) non risulta applicabile alla fattispecie in esame.
La stessa, infatti, fa riferimento all'espropriazione forzata e non, come nel caso di specie, agli atti cautelari che il è legittimato a porre in essere a garanzia del proprio credito, quale è CP_10 il preavviso di fermo disposta a garanzia di crediti esattoriali oggetto di cartelle rimaste insolute.
Meritevole di rigetto è dunque il motivo di ricorso.
VII. Infondata, infine, è la spiegata domanda cautelare.
Ed infatti, per tutto quanto esposto in parte motiva del presente atto, si evince la pacifica insussistenza del fumus boni iuris.
La causa è stata istruita in via documentale ed è stata discussa e decisa, all'udienza del 28.05.2025– tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
**********
Preliminarmente bisogna rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di Sciacca a favore del Giudice di Agrigento quale giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente, la competenza è del giudice di residenza del contribuente che è residente a [...]di IN facente parte del circondario del Tribunale di Sciacca.
Parte ricorrente, con riferimento al preavviso di fermo amministrativo, oggetto del presente giudizio, ha specificato che ha impugnato solo la richiesta di pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali ed , come di seguito indicati, eccependone altresì la maturata prescrizione: CP_2 Pt_2
A) Cartella di Pagamento nr. 29120110020203026000 notificata il 29.05.2012 di €. 4.380,44. Anno di Imposta 2008 e 2009, limitatamente al credito CP_2
2/A) Cartella di Pagamento nr. 2912018008597812000 notificata il 03.07.2018 di €.1.673,11. Anno di Imposta 2015, sempre e solo esclusivamente ai premi CP_2
3/A) Cartella di Pagamento nr. 29120180000733740000 notificata il 11.07.2018 di €.1.503,78. Anno di Imposta 2017 per presunto mancato pagamento di premi Pt_2
4/A) Cartella di Pagamento nr. 291201800002031086000 notificata il 21.12.2018 di €.1.608,88.
Anno di Imposta 2017 per presunto mancato pagamento di premi Pt_2
5/A) Cartella di Pagamento nr. 29120190000455026000 notificata il 05.07.2019 di €. 117,67. Anno di Imposta 2017. presunto mancato pagamento di premi Pt_2
In via preliminare bisogna rilevare che quelle indicate come 3/A) Cartella di Pagamento nr.
29120180000733740000 - 4/A) Cartella di Pagamento nr. 291201800002031086000 e 5/A) Cartella di Pagamento nr. 29120190000455026000, nel preavviso impugnato non si rinvengono, trattasi in realtà di avvisi di addebito emessi direttamente dall , non vocata in giudizio. Pt_2
Deve, pertanto, dichiararsi inammissibile il ricorso avverso i suddetti provvedimenti.
Va rigettata anche l'asserita violazione dello Statuto del contribuente – ART. 10 quater Legge 143/24.
Condividendo quanto evidenziato da parte resistente, infatti la normativa richiamata fa riferimento all'espropriazione forzata e non, come nel caso di specie, agli atti cautelari che il Concessionario è legittimato a porre in essere a garanzia del proprio credito, quale è il preavviso di fermo disposta a garanzia di crediti esattoriali oggetto di cartelle rimaste insolute.
Ultimo aspetto da esaminare è l'asserita prescrizione per mancanza di atti interruttivi relativamente alle cartelle nr. 29120110020203026000 notificata il 29.05.2012, nr. 2912018008597812000 notificata il 03.07.2018 e nr. 29120180000733740000 notificata il 11.07.2018, rispetto al preavviso notificato in data 25.2.2025.
Costituendosi l' ha prodotto documentazione conferente relativa all'interruzione del termine CP_3 di prescrizione, nello specifico ha prodotto la notifica delle intimazioni di pagamento n.
29120159003527741000 (in data 07.12.2015 – v. doc. 4), n. 29120199000987149000 (in data
07.11.2019 – v. doc. 5) e n. 29120239001176818000 (in data 14.10.2023 – v. doc. 6), dei pignoramenti presso terzi n. 29184202400000651001 e n. 29184202400000652001 (entrambi in data
21.05.2024 – v. doc. 6 e 7) fino all'impugnato preavviso di fermo n. 29180202500000515000 (in data
20.02.2025 – v. doc. 1).
Privo di pregio giuridico l'asserzione che l'autovettura è in uso del figlio , risultando la CP_5 macchina intestata ad Parte_1
Va, dunque, rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, dichiara inammissibile il ricorso avverso gli avvisi di addebito nr. 29120180000733740000, nr.
291201800002031086000 e nr. 29120190000455026000; rigetta il ricorso proposto sugli altri motivi da Parte_1 condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.400,00 oltre rimborso Parte_1 forfettario, IVA (se dovuta) e CpA.
Sciacca, 11/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini