Sentenza 23 novembre 2016
Massime • 1
È inutilizzabile, perchè resa in violazione del divieto posto dall'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., la testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia sulle dichiarazioni ricevute da persone informate sui fatti anche nel caso di mancata verbalizzazione delle stesse, qualora tale verbalizzazione sia prescritta dalla legge.
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In tema di prova etiaoletrica per possibile guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avviso di farsi assistere da un difensore per l'accertamento tecnico irripetibile previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p. può essere acquisita in dibattimento attraverso la deposizione del verbalizzante, in assenza di riscontro scritto? CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE (ud. 13/10/2020) 03-12-2020, n. 34337 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FUMU Giacomo - Presidente - Dott. MENICHETTI Carla - rel. Consigliere - Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere - Dott. CENCI Daniele - Consigliere - ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/2016, n. 13205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13205 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2016 |
Testo completo
SD 13205-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE ACR Composta da .3467 Sent. n. sez. Silvio Amoresano - Presidente - Vito Di Nicola UP 23/11/2016 Giovanni Liberati R.G.N. 10861/15 52503/15 Andrea Gentili Carlo Renoldi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NO RO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 19/11/2014 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Aldo Policastro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 19/11/2014 la Corte di appello di Napoli confermò la sentenza del Tribunale di Napoli in data 15/12/2009 con la quale RO NO era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui all'art. 40, lett. b), del decreto legislativo n. 504 del 1995, in relazione all'art.
5-ter del decreto ministeriale 29/03/1994 (capo a), nonché di cui all'art. 483 cod. pen. (capo b), accertati il 31/05/2007 in Napoli. Secondo quanto ritenuto dai giudici di merito, infatti, in data 21/05/2007 NO aveva presentato, in qualità di legale rappresentante della cooperativa di tassisti Futura, una istanza per il riconoscimento del credito d'imposta commisurato alla differenza tra l'aliquota di accisa stabilita in via generale per i prodotti energetici e quella ridotta applicabile agli stessi prodotti, utilizzati per l'azionamento delle vetture pubbliche di piazza;
richiesta presentata relativamente al periodo dal 1/01/2006 al 31/12/2006 e con сел riferimento alla licenza di taxi, conferita alla cooperativa, dal tassista NI CI. In occasione della richiesta, NO aveva attestato falsamente che CI, nel periodo indicato nell'istanza, era socio della cooperativa e che il tassista aveva conferito la propria licenza alla stessa cooperativa. In realtà, secondo quanto riferito dal teste NI NT dell'Ufficio doganale, CI non aveva riconosciuto come propria la firma in calce all'istanza presentata dal legale responsabile della cooperativa;
ed inoltre, tra l'1/04/2006 e il 31/12/2006, lo stesso CI aveva già conferito propria licenza ad altra cooperativa, la quale aveva presentato analoga istanza di riconoscimento del credito di imposta in relazione al medesimo periodo.
2. Avverso la sentenza di appello RO NO propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore fiduciario, deducendo quattro distinti motivi di impugnazione. Con il primo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 40, lett. B) del d.lgs. n. 504 del 1995 e 5-ter del D.M. del 29/03/1994 come modificato dal D.M. 27/09/1995. Nella specie mancherebbero sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del reato contestato al capo a), considerato che l'istanza deve essere presentata dall'interessato e che, nel caso in questione, era stata effettuata dalla cooperativa tassisti in maniera cumulativa e non singolarmente, come invece ritenuto dal giudice di merito. Inoltre, l'intenzione di acquisire il credito d'imposta sarebbe stata riferibile al singolo tassista e non al legale rappresentante della cooperativa, il quale si era limitato a riempire un modulo per i propri soci e a presentarlo all'ufficio doganale. Quanto al delitto contestato al capo B), mancherebbe, nell'imputato, la consapevolezza di aver dichiarato il falso, non essendo stato provato che egli fosse a conoscenza del fatto che CI fosse passato ad altra cooperativa, non avendo il tassista comunicato tale circostanza, pur avendo l'obbligo di farlo, e potendo al più rimproverarsi, a NO, un atteggiamento dettato da negligenza o leggerezza. Con il secondo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza relazione agli artt. 191, 195, comma 4, 526 cod. proc. pen.. L'affermazione della responsabilità di NO sarebbe stata fondata sulla testimonianza di NI NT, in violazione delle disposizioni processuali che vietano all'ufficiale di polizia giudiziaria di riferire su circostanze apprese direttamente dalle persone informate sui fatti. Con il terzo motivo NO lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza relazione agli artt. 187, 192 e 530 cod. proc. pen.. Infatti, non sarebbe stato provato a chi CI avesse 2 Ял concesso in comodato la propria licenza nel periodo compreso tra l'1/01/2006 e il 31/12/2006, se alla RTR Futura, società di cui era legale rappresentante l'odierno imputato o se alla cooperativa Sibilla, considerato che secondo quanto riferito dal verbalizzante entrambe le richieste non sarebbero state a sua firma. Ne sarebbe stato provato che CI avesse formalizzato, con atto scritto, la sua disdetta dalla posizione di socio nella cooperativa dell'imputato. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il vizio di travisamento della prova. Il giudice di merito avrebbe affermato che dal 1/04/2016 CI aveva conferito la licenza ad altra cooperativa;
circostanza che secondo il ricorrente non sarebbe stata provata, atteso che il verbale di constatazione dell'ufficio delle dogane avrebbe riportato che all'esito degli accertamenti non era stato possibile stabilire a quale cooperativa il tassista avesse effettivamente conferito la propria licenza nei a periodi in cui era stata dichiarata una contemporanea adesione più cooperative. Sotto diverso profilo, si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, atteso che la sentenza impugnata non motiverebbe in merito alle doglianze relative alla inutilizzabilità degli atti ex artt. 191, 195 e 526 del codice di rito;
in merito alla mancanza di prova, non dando conto del fatto che entrambe le richieste, provenienti dalle due cooperative, pur recando la firma di CI, non erano in realtà a sua firma;
né tantomeno rileverebbe quanto riferito nel verbale di constatazione dell'ufficio delle dogane. Tali vizi non consentirebbero, in definitiva, di ritenere affermata la responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Con il primo motivo viene dedotta la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati di cui agli artt. 40, lett. b), del decreto legislativo n. 504 del 1995 e 483 cod. pen.. 2.1. L'art. 40, comma 1, lett. B) del d.lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995 (cd. Testo unico delle accise), rubricato "Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli prodotti energetici", punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7.746,00 euro, la condotta di colui il quale "sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa". La norma incriminatrice prevede un reato a forma libera, suscettibile di ricomprendere le condotte più diverse, che abbiano impedito di sottoporre all'accertamento o al pagamento dell'accisa. Tra le modalità di realizzazione del fatto tipico rientra anche la condotta di indebita percezione delle agevolazioni 3 ли contemplate dall'art. 24 del d.lgs. n. 504 del 1995 in relazione ai prodotti energetici destinati agli usi elencati nella tabella A) allegata allo stesso testo unico, tra i quali sono contemplati, al punto 12, anche i casi di "azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per trasporto di persone". Agevolazioni che secondo il citato art. 24 possono consistere in forme di esenzione o di previsione di un'aliquota ridotta (comma 1) ovvero nella restituzione dell'imposta pagata;
restituzione che può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'art. 14 (comma 2). Infatti, per quanto qui di interesse, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 4 del T.U. accise, "in caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso" dell'imposta pagata "per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta".
2.2. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ritenuto di rinvenire la descritta condotta di sottrazione nella presentazione, alla competente circoscrizione doganale, di una richiesta finalizzata alla acquisizione del credito d'imposta, la quale, tuttavia, sarebbe stata indebitamente formulata, in quanto comprensiva di un credito riferibile a titolare di licenza in realtà non facente parte, nel periodo compreso tra l'1/01/2006 e il 31/12/2006, della cooperativa RTR Futura, di cui NO era legale rappresentante. E la falsa attestazione avrebbe integrato anche il delitto di cui all'art. 483 cod. pen.. 3. L'assunto posto a base dell'affermazione di responsabilità, tuttavia, non è stato adeguatamente riscontrato, almeno in base alla motivazione resa nella sentenza impugnata. La complessiva trama dell'accertamento probatorio, infatti, presenta gravi lacune, secondo quanto segnalato dal ricorrente nella sua impugnazione. Sotto un primo profilo, devono essere condivise le censure dedotte con il secondo motivo di ricorso, atteso che secondo l'indirizzo giurisprudenziale qui condiviso gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono rendere testimonianza indiretta sulle dichiarazioni ricevute da persone informate sui fatti anche in caso di mancata verbalizzazione delle stesse, qualora la loro verbalizzazione sia prescritta dalla legge (v. ex plurimis Sez. 6, n. 13465 del 17/03/2010, dep. 9/04/2010, Rv. 246738, la quale ha ripreso quanto già affermato da Sez. Un., n. 36747 del 28/05/2003, dep. 24/09/2003, Torcasio e altro, Rv. 225468). Ne consegue, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste NT, in specie nella parte in cui le stesse riportavano quanto riferito da NI CI, persona informata sui fatti, nell'occasione in cui egli era stato sentito a sommarie informazioni, in particolare per ciò che concerne la asserita falsità di entrambe le dichiarazioni a sua firma, derivando dalla violazione del u cl divieto posto dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. la sanzione di inutilizzabilità patologica in virtù del principio generale posto dall'art. 191, comma 2, del codice di rito. Ed a tale sanzione di inutilizzabilità consegue il venir meno di gran parte del materiale probatorio posto a fondamento della affermazione di responsabilità dell'imputato, costituito soprattutto dalle dichiarazioni di NT. Sotto un secondo aspetto, i giudici di merito non hanno fornito alcun chiarimento in relazione alla deduzione difensiva, contenuta nell'atto di appello e ribadita nel quarto motivo di ricorso, con la quale è stato posto in luce come il verbale dell'Ufficio doganale, a firma dello stesso NT, avesse evidenziato l'impossibilità di stabilire a quale delle due cooperative l'imputato aveva, nel periodo in considerazione, conferito la licenza;
con ciò venendo meno, in quanto connotato da insuperabile incertezza, l'elemento fondamentale ai fini dell'affermazione della falsità dell'attestazione. Da ultimo, la Corte non ha nemmeno chiarito se il credito d'imposta sia stato realmente fruito ○ se alla dichiarazione presentata dalla cooperativa rappresentata dall'imputato non abbia fatto seguito l'effettivo riconoscimento dell'agevolazione sulle accise per cui è processo.
6. L'omissione, dal punto di vista motivazione, di una serie di passaggi assolutamente centrali ai fini della affermazione di responsabilità dell'imputato impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per un nuovo esame.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 23/11/2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Carlo Renaldi Silvio Amoresan DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 MAR 2017 IL CANCELLIERE Luana Mariani