Sentenza 8 marzo 1999
Massime • 1
In tema di impugnazione di misure coercitive, avverso l'ordinanza che costituisce reiterazione di precedenti provvedimenti per qualsiasi ragione caducati è proponibile il riesame e non l'appello, non ricavandosi alcuna distinzione al riguardo dall'art. 309 cod. proc. pen., che si riferisce indistintamente a tutte le ordinanze applicative di misure coercitive. (Fattispecie nella quale la misura della custodia cautelare era stata ripristinata con la sentenza di condanna in primo grado, dopo che la precedente misura era stata annullata a seguito di ricorso per cassazione).
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite sul regime di impugnazione dell’ordinanza cautelare adottata ai sensi dell’art. 300, comma 5, c.p.p.Admin · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 27 gennaio 2025
Abstract Ita Si commenta la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 44060 del 3 dicembre 2024, relativa al regime di impugnazione dell'ordinanza cautelare adottata ai sensi dell'art. 300, comma 5, c.p.p. La disposizione richiamata stabilisce che «qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'art. 274, comma 1, lettere b) e c)». In relazione a tale previsione legislativa, si erano formati due diversi orientamenti della Corte di Cassazione e, per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/1999, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 8 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 8.3.1999
1. Dott. Ugo Candela Consigliere SENTENZA
2. " Adolfo Di Virginio " N.842
3. " Ugo Scelfo " REGISTRO GENERALE
4. " IT BA " N.35741/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AS ER;
avverso ordinanza del Tribunale di Palermo in data 16.7.1998, con la quale veniva confermata la misura della custodia cautelare in carcere applicatagli per il reato di cui all'art. 416 bis ed altro;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A. Di Virginio;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Antonio Albano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
OSSERVA
Con sentenza in data 16.7.1998 il Tribunale di Palermo dichiarava inammissibile, per mancata indicazione dei motivi, l'impugnazione (qualificata come appello) proposta da AS ER avverso ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e per gli altri reati. Poiché l'ordinanza aveva ripristinato, dopo la condanna dello AS in primo grado, una precedente misura coercitiva (a suo tempo dichiarava inefficace per gli altri reati a causa dell'omessa trasmissione di decreti autorizzativi di intercettazioni telefoniche e annullate, poi da, questa Corte anche per il reato associativo), riteneva il Tribunale che non fosse possibile il riesame ma soltanto l'appello, soggetto come tale alle regole generali in materia di impugnazioni e perciò inammissibile. Ricorre lo AS a mezzo del proprio difensore, deducendo inosservanza degli artt. 309 e 310 c.p.p. ed erronea applicazione degli artt. 581 e 591 c.p.p. A suo avviso, ed anche secondo un orientamento giurisprudenziale già recente di quello a cui si era uniformato il Tribunale, quando l'ordinanza impositiva perde efficacia si considera come mai esistita;
e pertanto l'eventuale ordinanza reiterativa della misura si deve ritenere "ordinanza che dispone una misura coercitiva", come tale soggetta a riesame. Il ricorso è fondato.
Sul punto essenziale ai fini della decisione (qualificazione dell'impugnazione come richiesta di riesame o come appello) non esiste, in effetti, di giurisprudenza, essendosi ritenuto da una parte (Cass. Sez. II, 18.4.1995, Mulè) che la richiesta di riesame riguardi esclusivamente il provvedimento originario e genetico della misura, e dall'altra (Cass. Sez. I, 6.6.1996, Nicosia) che la misura divenuta inefficace deve considerarsi come mai esistita ("tamquam non esset") e che pertanto l'eventuale misura reiterativa, in quanto "ordinanza che dispone una misura coercitiva", è soggetta alla richiesta di riesame prevista dall'art. 309 c.p.p. Ritiene il Collegio di doversi uniformare all'indirizzo più recente.
La sentenza del 18.4.1995 riguardava un caso in cui l'indagato, dopo aver proposto contro l'ordinanza, pretendeva che la sua impugnazione fosse qualificata come richiesta di riesame e che la misura fosse conseguentemente dichiarata inefficace per intervenuto decorso del termine di dieci giorni di cui all'art. 309 c.9 c.p.p. Ha osservato nell'occasione questa Corte che l'indagato non avrebbe potuto comunque eccepire l'inefficacia sopravvenuta, avendovi dato causa egli stesso con la qualifica del mezzo di impugnazione quale appello;
e solo in via secondaria, quasi come "obiter dictum", ha affermato quanto sopra circa la improponibilità del riesame. la decisione, quindi, non si pone neppure in esclusiva connessione causale con l'affermazione predetta.
Non sembra, peraltro, per cui la richiesta di riesame potrebbe avere ad oggetto soltanto "il provvedimento originario e genetico della misura" e non sarebbe, quindi, proponibile nel caso di rinnovazione della misura a seguito della perdita di efficacia di quella originaria. Ed invero una tesi del genere appare in contrasto con la lettera del primo comma dell'art. 309, che parla di ordinanza che dispone una misura cautelare, con ciò determinando il possibile oggetto della richiesta di riesame, senza introdurre specificazioni o limitazioni, e riferendosi a tutte indistintamente le ordinanze impositive, sia che esse vengano emesse per la prima volta in riferimento a determinati titoli di reato, sia che costituiscano reiterazione di precedenti provvedimenti per qualsiasi ragione caducati. Una interpretazione più restrittiva, che escluda dal riesame i provvedimenti meramente reiterativi, sarebbe perciò equivalente alla creazione di una norma sostanzialmente nuovi, che in luogo di ordinanza che dispone una misura coercitiva parlasse di ordinanza che dispone "per la prima volta", in relazione agli stessi fatti, una misura coercitiva;
e ciò non è di certo consentito all'interprete.
Deve quindi essere annullata l'ordinanza del Tribunale di Palermo, con rinvio allo stesso giudice;
il quale dovrà valutare nel merito la richiesta di riesame dello AS.
P. Q. M.
la Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 94 c.l ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, all'udienza, il 8 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999