Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/1999, n. 842
CASS
Sentenza 8 marzo 1999

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Massime1

In tema di impugnazione di misure coercitive, avverso l'ordinanza che costituisce reiterazione di precedenti provvedimenti per qualsiasi ragione caducati è proponibile il riesame e non l'appello, non ricavandosi alcuna distinzione al riguardo dall'art. 309 cod. proc. pen., che si riferisce indistintamente a tutte le ordinanze applicative di misure coercitive. (Fattispecie nella quale la misura della custodia cautelare era stata ripristinata con la sentenza di condanna in primo grado, dopo che la precedente misura era stata annullata a seguito di ricorso per cassazione).

Commentario1

  • 1Le Sezioni unite sul regime di impugnazione dell’ordinanza cautelare adottata ai sensi dell’art. 300, comma 5, c.p.p.
    Admin · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 27 gennaio 2025

    Abstract Ita Si commenta la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 44060 del 3 dicembre 2024, relativa al regime di impugnazione dell'ordinanza cautelare adottata ai sensi dell'art. 300, comma 5, c.p.p. La disposizione richiamata stabilisce che «qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'art. 274, comma 1, lettere b) e c)». In relazione a tale previsione legislativa, si erano formati due diversi orientamenti della Corte di Cassazione e, per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/1999, n. 842
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 842
Data del deposito : 8 marzo 1999

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