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Sentenza 30 luglio 2024
Sentenza 30 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/07/2024, n. 31156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31156 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette~ le conclusioni del PG \•• ,c5Y Penale Sent. Sez. 1 Num. 31156 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 29/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di SC CR di riconoscimento della continuazione ai sensi dell' art. 671 cod. proc. pen tra i reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Ha, quindi, individuato la pena più grave in quella complessivamente irrogata con sentenza della Corte di appello di Torino del 22 febbraio 2022, irrevocabile il 18 maggio 2023, di quattro anni, otto mesi e venti giorni di reclusione. Applicato l'aumento per la continuazione con riguardo alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari in data 25 gennaio 2017, irrevocabile il 2 marzo 2017, che ha quantificato - avuto riguardo alla diminuente per il patteggiamento - in dieci mesi di reclusione, ha rideterminato la pena complessiva unica in cinque anni, sei mesi e venti giorni di reclusione. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione SC CR, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Marco Longo, e deduce, con un unico motivo, il vizio di motivazione in punto di pararnetrazione dell'aumento ai sensi dell'art. 81 cod. pen. Il Giudice di esecuzione ha determinato detto aumento nella misura di dieci mesi .di reclusione per il reato di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea, irrevocabile il 2 marzo 2017, dunque in misura superiore al triplo di quella, di soli tre mesi di reclusione, irrogata dal Giudice di merito per il concorrente nello stesso reato, EN MO CA. L'illogicità di detta opzione sarebbe ancora più evidente, avuto riguardo alla circostanza che - diversamente dal coimputato - il ricorrente si è visto riconoscere l'ipotesi della lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Sabrina Passafiume, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, va rigettato. 2. Fermo è, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione, ove debba procedere alla I ( 2 I/ rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave - cioè, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quello per il quale è stata inflitta la pena più grave - e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299). Dunque, qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena più grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti nel giudizio di cognizione dal vincolo della continuazione, deve essere assunta come pena base quella inflitta in tale giudizio per la violazione più grave, prescindendosi dall'aumento per i reati satelliti che va determinato ex novo dal giudice dell'esecuzione. Si è inoltre specificato che, nello svolgimento di tale operazione, il giudice, titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati satellite, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., così da rendere concretamente possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216). La stessa Corte, nel massimo consesso, ha poi chiarito che il grado d'impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U Pizzone, cit.). 3. Nel caso che ci occupa, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo di detti principi. Ha, invero, correttamente richiamato - a ragione dell'entità dell'aumento ex art. 81 cod. pen. - la gravità del fatto e la personalità del reo, così dando sinteco, ma adeguato conto del perché sia pervenuto dalla pena irrogata in 3 cognizione (di un anno, otto mesi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa) a quella, affatto congrua, di dieci mesi di reclusione. Né vale, come ha fatto il ricorrente, lamentare - peraltro solo in questa sede - la disparità di trattamento con altro coimputato, EN MO CA, relativamente all'aumento parametrato dal Giudice di merito in soli tre mesi di reclusione, trattandosi di vicende processuali distinte. Conclusivamente, osserva il Collegio che, a fronte di un aumento assolutamente contenuto, quale quello operato dal Giudice dell'esecuzione, la relativa motivazione risulta assolutamente rispondente alla finalità per le quali è previsto il relativo obbligo, ossia il controllo del corretto uso del potere discrezionale attribuito al giudice per la determinazione e la ragionevolezza della pena. 4. Gli svolti rilievi impongono il rigetto del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la conseguente condanna del ricorrente alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il. 29 marzo 2024
lette~ le conclusioni del PG \•• ,c5Y Penale Sent. Sez. 1 Num. 31156 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 29/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di SC CR di riconoscimento della continuazione ai sensi dell' art. 671 cod. proc. pen tra i reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Ha, quindi, individuato la pena più grave in quella complessivamente irrogata con sentenza della Corte di appello di Torino del 22 febbraio 2022, irrevocabile il 18 maggio 2023, di quattro anni, otto mesi e venti giorni di reclusione. Applicato l'aumento per la continuazione con riguardo alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari in data 25 gennaio 2017, irrevocabile il 2 marzo 2017, che ha quantificato - avuto riguardo alla diminuente per il patteggiamento - in dieci mesi di reclusione, ha rideterminato la pena complessiva unica in cinque anni, sei mesi e venti giorni di reclusione. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione SC CR, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Marco Longo, e deduce, con un unico motivo, il vizio di motivazione in punto di pararnetrazione dell'aumento ai sensi dell'art. 81 cod. pen. Il Giudice di esecuzione ha determinato detto aumento nella misura di dieci mesi .di reclusione per il reato di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea, irrevocabile il 2 marzo 2017, dunque in misura superiore al triplo di quella, di soli tre mesi di reclusione, irrogata dal Giudice di merito per il concorrente nello stesso reato, EN MO CA. L'illogicità di detta opzione sarebbe ancora più evidente, avuto riguardo alla circostanza che - diversamente dal coimputato - il ricorrente si è visto riconoscere l'ipotesi della lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Sabrina Passafiume, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, va rigettato. 2. Fermo è, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione, ove debba procedere alla I ( 2 I/ rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave - cioè, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quello per il quale è stata inflitta la pena più grave - e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299). Dunque, qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena più grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti nel giudizio di cognizione dal vincolo della continuazione, deve essere assunta come pena base quella inflitta in tale giudizio per la violazione più grave, prescindendosi dall'aumento per i reati satelliti che va determinato ex novo dal giudice dell'esecuzione. Si è inoltre specificato che, nello svolgimento di tale operazione, il giudice, titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati satellite, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., così da rendere concretamente possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216). La stessa Corte, nel massimo consesso, ha poi chiarito che il grado d'impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U Pizzone, cit.). 3. Nel caso che ci occupa, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo di detti principi. Ha, invero, correttamente richiamato - a ragione dell'entità dell'aumento ex art. 81 cod. pen. - la gravità del fatto e la personalità del reo, così dando sinteco, ma adeguato conto del perché sia pervenuto dalla pena irrogata in 3 cognizione (di un anno, otto mesi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa) a quella, affatto congrua, di dieci mesi di reclusione. Né vale, come ha fatto il ricorrente, lamentare - peraltro solo in questa sede - la disparità di trattamento con altro coimputato, EN MO CA, relativamente all'aumento parametrato dal Giudice di merito in soli tre mesi di reclusione, trattandosi di vicende processuali distinte. Conclusivamente, osserva il Collegio che, a fronte di un aumento assolutamente contenuto, quale quello operato dal Giudice dell'esecuzione, la relativa motivazione risulta assolutamente rispondente alla finalità per le quali è previsto il relativo obbligo, ossia il controllo del corretto uso del potere discrezionale attribuito al giudice per la determinazione e la ragionevolezza della pena. 4. Gli svolti rilievi impongono il rigetto del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la conseguente condanna del ricorrente alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il. 29 marzo 2024