Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2017, n. 21948
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Sentenza 19 dicembre 2017

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In tema di disciplina sulle armi, il delitto previsto dall'art. 2-bis della legge 2 ottobre 1967, n. 895, nella parte in cui punisce la condotta di chi fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali, ha natura di reato di pericolo eventualmente permanente, che si perfeziona quando l'agente realizza la condotta tipica ma può protrarsi sino a quando permane una durevole compromissione dell'ordine pubblico; conseguentemente il "dies a quo" del termine di prescrizione coincide con l'ultimo momento in cui detta compromissione sussiste. (Fattispecie relativa alla pubblicazione su sito Internet delle istruzioni per il confezionamento di armi, con riferimento alla quale la S.C. ha individuato l'inizio della decorrenza dl termine di prescrizione nell'ultimo momento in cui si aveva conoscenza del fatto che le istruzioni fossero ancora visibili).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2017, n. 21948
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21948
    Data del deposito : 19 dicembre 2017

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