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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1492/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
STORACI GIUSEPPINA, Presidente
AR IGNAZIO, Relatore
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7671/2019 depositato il 09/12/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Antonello Da Messina N. 45 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1411/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 29/04/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013E00347 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013E00347 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013E00347 IRPEF-ALIQUOTE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013E00347 IVA-ALIQUOTE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013E00347 IRAP 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa riscontrava nella contabilità anno 2011 della ditta Resistente_1, uno “scostamento” dagli studi di settore (art. 62-bis D.L. 30 agosto 1993 n. 331 e ss.mm.ii) la quale, pertanto, veniva invitata a presentarsi al contraddittorio (cfr. invito e relativa documentazione in atti).
La Ditta contribuente produceva memoria contestando l'adeguatezza degli Studi di settore e deducendo gli elevati costi sostenuti che ne avevano ridotto gli utili (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia, rilevando che lo scostamento accertato era del 7,50 (e non del 4,10 come dedotto dalla Ditta), riteneva non apprezzabili le giustificazioni e notificava l ‟Avviso d‟accertamento n. TY7013E00347/2015 con il quale quantificava i maggiori ricavi non dichiarati in € 17.856,00 (attività di commercio al dettaglio di cosmetici e profumi).
La Ditta impugnava il provvedimento contestandolo (cfr. ricorso introduttivo in atti).
L'Agenzia si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 1411/06/2019, accoglieva il ricorso ritenendo la violazione del contraddittorio endoprocedimentale (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
La Ditta contribuente non si è costituita.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato.
1.- L'Agenzia, prima di emettere l'Avviso d‟accertamento ha invitato la Ditta contribuente ai fini del contraddittorio (cfr. invito n. TY7I13E00306 in atti).
L‟Invito è stato recapitato al contribuente che lo ha impugnato (con il medesimo ricorso) ritenendo che fosse per un ulteriore Avviso di accertamento (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia ha documentato l'instaurazione del contraddittorio (alla presenza del commercialista delegato dalla Ditta che ha prodotto memoria) e le relative fase sono state “cristallizzate” in un verbale (cfr. documentazione in atti). 2.-La giurisprudenza della Corte di Cassazione, con un orientamento così consolidato da configurare “diritto vivente”, ha ribadito che il processo tributario è un giudizio di “impugnazione-merito” e non di “mero annullamento” (Cassazione, Ordinanza n. 19079/2009,sentenza n. 10396/2011 e ordinanza n. 11433/2023).
3.- recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che uno scostamento superiore al 10% rispetto al risultato degli studi di settore, se pur considerato “grave incongruenza” e dunque idoneo di per sé a giustificare un accertamento induttivo, deve comunque essere supportato da altri elementi, quali il contesto in cui opera l'impresa, la storia commerciale del contribuente destinatario dell'accertamento, oltre che il mercato e il settore di operatività (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 11452 del 2024; conforme: sentenza n. 33794 del 2021).
Nella fattispecie – per stessa ammissione dell'Amministrazione - lo scostamento si attestava al 7,50 per cento (cfr. appello in atti).
-Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese.
Siracusa, 16 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GN NA SE OR
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
STORACI GIUSEPPINA, Presidente
AR IGNAZIO, Relatore
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7671/2019 depositato il 09/12/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Antonello Da Messina N. 45 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1411/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 29/04/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013E00347 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013E00347 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013E00347 IRPEF-ALIQUOTE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013E00347 IVA-ALIQUOTE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013E00347 IRAP 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa riscontrava nella contabilità anno 2011 della ditta Resistente_1, uno “scostamento” dagli studi di settore (art. 62-bis D.L. 30 agosto 1993 n. 331 e ss.mm.ii) la quale, pertanto, veniva invitata a presentarsi al contraddittorio (cfr. invito e relativa documentazione in atti).
La Ditta contribuente produceva memoria contestando l'adeguatezza degli Studi di settore e deducendo gli elevati costi sostenuti che ne avevano ridotto gli utili (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia, rilevando che lo scostamento accertato era del 7,50 (e non del 4,10 come dedotto dalla Ditta), riteneva non apprezzabili le giustificazioni e notificava l ‟Avviso d‟accertamento n. TY7013E00347/2015 con il quale quantificava i maggiori ricavi non dichiarati in € 17.856,00 (attività di commercio al dettaglio di cosmetici e profumi).
La Ditta impugnava il provvedimento contestandolo (cfr. ricorso introduttivo in atti).
L'Agenzia si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 1411/06/2019, accoglieva il ricorso ritenendo la violazione del contraddittorio endoprocedimentale (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
La Ditta contribuente non si è costituita.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato.
1.- L'Agenzia, prima di emettere l'Avviso d‟accertamento ha invitato la Ditta contribuente ai fini del contraddittorio (cfr. invito n. TY7I13E00306 in atti).
L‟Invito è stato recapitato al contribuente che lo ha impugnato (con il medesimo ricorso) ritenendo che fosse per un ulteriore Avviso di accertamento (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia ha documentato l'instaurazione del contraddittorio (alla presenza del commercialista delegato dalla Ditta che ha prodotto memoria) e le relative fase sono state “cristallizzate” in un verbale (cfr. documentazione in atti). 2.-La giurisprudenza della Corte di Cassazione, con un orientamento così consolidato da configurare “diritto vivente”, ha ribadito che il processo tributario è un giudizio di “impugnazione-merito” e non di “mero annullamento” (Cassazione, Ordinanza n. 19079/2009,sentenza n. 10396/2011 e ordinanza n. 11433/2023).
3.- recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che uno scostamento superiore al 10% rispetto al risultato degli studi di settore, se pur considerato “grave incongruenza” e dunque idoneo di per sé a giustificare un accertamento induttivo, deve comunque essere supportato da altri elementi, quali il contesto in cui opera l'impresa, la storia commerciale del contribuente destinatario dell'accertamento, oltre che il mercato e il settore di operatività (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 11452 del 2024; conforme: sentenza n. 33794 del 2021).
Nella fattispecie – per stessa ammissione dell'Amministrazione - lo scostamento si attestava al 7,50 per cento (cfr. appello in atti).
-Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese.
Siracusa, 16 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GN NA SE OR