Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2002, n. 502
CASS
Sentenza 24 ottobre 2002

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Il reato di sequestro di persona, di cui all'art. 605 cod. pen., concorre con quello di violenza sessuale, di cui all'art. 609 cod. pen., nel caso in cui la privazione della libertà non si esaurisca nel tempo occorrente a commettere il delitto contro la libertà sessuale, ma si prolunghi prima o dopo la costrizione necessaria a compiere gli atti sessuali

In tema di reati contro la libertà sessuale l'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis cod. pen. (ipotesi di minore gravità) non può essere concessa nell'ipotesi di reato di cui all'art. 609 octies cod. pen. (violenza sessuale di gruppo), in quanto trattasi di attenuante specifica prevista soltanto per la violenza sessuale individuale.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 609 octies cod. pen. (violenza sessuale di gruppo) nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'attenuante dell'ipotesi di minore gravità di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis cod. pen., atteso che l'impossibilità di ridurre la pena prevista per il reato di cui al citato art. 609 octies con la attenuante de qua non si pone in contrasto con la funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27 Cost. sul rilievo che tale funzione, sussistente anche per i reati più gravi sanzionati con pene più alte, è assolta nella fase esecutiva attraverso il trattamento penitenziario e le misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2002, n. 502
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 502
    Data del deposito : 24 ottobre 2002

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