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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 01/12/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N.V.G. 3169/2025
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa RA Di DI Presidente relatore dr.ssa Alessandra Tolettini Giudice dr. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto instaurato da
, nata a [...] il [...], residente a 38057 Pergine Parte_1
Valsugana TN, in via dei Pinterot 35, codice fiscale , cittadina C.F._1 israeliana e
, nato a [...] il [...], residente a 38057 Pergine Valsugana Parte_2
TN, in via dei Pinterot 35, codice fiscale C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Pantezzi ( ) del Foro C.F._3 di Trento e presso lo stesso elettivamente domiciliati in Pergine Valsugana, via Pianezze 19, e comunque presso l'indirizzo pec del difensore giusta Email_1 delega allegata al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 10 luglio 2025, così come successivamente confermate all'udienza del 19 novembre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 10.07.2025. All'udienza del 19.11.2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate. Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “Rapporti tra coniugi La casa familiare sita in via dei Pinteroti 35 a Pergine Valsugana viene affidata alla moglie. La stessa provvederà in proprio al pagamento del canone di locazione del detto alloggio che verrà a breve sostituito dall'appartamento in Roè Volciano BS nel quale si trasferirà con il figlio minore. Le spese Per ordinarie afferenti il figlio verranno pagate mediante un conto corrente cointestato alimentato da entrambi i genitori versando euro 100 (cento) mensili ciascuno;
tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero Per indice relativo al 2025. Le spese straordinarie afferenti il figlio ritenute necessarie (attività sportive, colonie estive gite, spese mediche non coperte dal servizio sanitario) saranno sostenute al 50% da entrambi. Quelle non ritenute necessarie (es. di natura voluttuaria) saranno sostenute da entrambi solo previo accordo e condivisione, e in caso di mancata condivisione se uno dei due genitori volesse comunque affrontare tali spese se ne accollerà per intero l'onere. I contributi per il figlio verranno richiesti dal genitore con cui il figlio è residente e la cifra corrisposta verrà divisa al 50% tra i genitori. Il figlio sarà dichiarato fiscalmente a carico al 50% tra i genitori. Le spese per vacanze e svaghi con ciascun genitore saranno sostenute autonomamente da ciascuno e non daranno luogo a rimborsi. Il veicolo Toyota Auris che è stato acquistato al 100% dalla signora verrà Pt_1 trasferito alla stessa che si farà carico di tutte le spese del mezzo (bollo, assicurazione, revisioni, guasti ecc.) entro 15 giorni dal deposito del presente ricorso. Il veicolo Ford Tourneo, che è stato acquistato al 65% dalla signora e al 35% dal signor Pt_1 Pt_2 rimarrà intestato per intero al marito, il quale corrisponderà alla moglie per la cessione della relativa quota la somma di 9.750 euro entro 15 giorni dal deposito del presente ricorso. A ogni altro effetto i signori e dichiarano reciprocamente di essere Pt_1 Pt_2 economicamente indipendenti. Rapporti con il figlio Il figlio minore viene affidato Per_2 congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la abitazione della madre, sita in via dei Pinteroti 35 a Pergine Valsugana. Ogni trasferimento Per di residenza di fino al compimento di 18 anni dovrà essere preventivamente concordato da entrambe le parti. Le frequentazioni/permanenza del figlio presso i genitori sono stabilite nel seguente modo: - Non avendo i genitori degli orari lavorativi fissi entrambi stabiliscono Per in modo equo ed equilibrato una divisione paritetica del tempo di cura di da concordare periodicamente in base alle esigenze lavorative di entrambi, nel rispetto dei criteri di Per alternanza e flessibilità; - la gestione pratica ed ordinaria riguardante la salute di sarà gestita da entrambi;
- le festività di Natale, Pasqua, ponti scolastici, compleanni, ecc verranno trascorse dal minore presso uno dei due genitori alternativamente;
in ogni caso i Per genitori decideranno insieme, di volta in volta, i periodi che trascorrerà con l'uno o con l'altro, tenendo conto delle esigenze del figlio e delle loro, sia di ordine lavorativo che personali. - le vacanze estive verranno trascorse dal minore con ciascuno dei due genitori per almeno due settimane anche non consecutive, mentre per il restante periodo si seguiranno le frequentazioni concordate. I rapporti con la scuola e con gli insegnanti saranno gestiti da Per_ entrambi. I genitori concordano nel garantire un rapporto significativo e continuativo di Per con i nonni. I genitori autorizzano previo accordo l'eventuale espatrio transitorio di (es. per gite scolastiche, vacanze)”.
Si dà atto, inoltre, che le parti hanno anche chiesto, previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
A riguardo si rileva l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio alla luce della pronuncia della Corte suprema di Cassazione, numero registro generale 11906/2023, pubblicata in data 16.10.2023.
Ragione per cui si ritiene di dovere provvedere ad omologare la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né alla prole né al buon costume o all'ordine pubblico, e, al contempo, di dovere rimettere, con separata ordinanza, la causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del giudizio per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 10 luglio 2025, riportate in parte motiva. Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in data 24 febbraio 2018 in Pergine Valsugana (TN), atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Pergine Valsugana al N. 2 P.1 anno 2018); Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna. Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 26 novembre 2025
Il Presidente relatore
RA Di DI