Sentenza 14 luglio 2011
Massime • 1
La legittimazione a richiedere la restituzione dei beni aziendali e delle scritture contabili sottoposte a sequestro preventivo (nella specie disposto nel procedimento nei confronti dell'amministratore per condotte di appropriazione indebita) spetta alla società, mentre i soci "uti singuli" possono formulare solamente la domanda risarcitoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2011, n. 36927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36927 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2011 |
Testo completo
369 27 / 1 1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA
27- IL 13 OTT 2011
IL CANCELLIERERE E
R
P
U
S
E Claudia Planelli Repubblica Italiana N
O
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte Suprema di Cassazione Udienza camerale:
14 luglio 2011 Seconda Sezione Penale
3/204 in.: 1483 Sentenza n.
Reg. gen. n.: 9932/2011 Composta dagli Ill.mi sig.ri magistrati:
Presidente
- dott. Pietro Antonio Sirena
Consigliere
- dott. Enzo Iannelli
- dott. Domenico Gentile Consigliere
- dott. Domenico Chindemi Consigliere
- dott. Cosimo D'Arrigo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla parte offesa NT AC, nato a [...] 1'8 agosto
1969, avverso l'ordinanza in data n. 110 del 24 gennaio 2011 (dep. 24 febbraio 2011) del Tribunale della libertà di Trani, nel procedimento penale a carico di:
- NT IO, nato a [...] il [...];
Sentita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere dott. Cosimo
D'Arrigo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Enrico
Delehaye, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'avv. Vincenzo Operamolla, difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
lette le memorie difensive depositate nell'interesse di NT IO;
OSSERVA
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Avverso tale provvedimento propone ricorso AC NT, socio della società irregolare amministrata dal fratello IO e quindi parte offesa del reato contestato a quest'ultimo. A sostegno del ricorso sono esposti due motivi. Con il primo il ricorrente si duole di essere stato estromesso dal giudizio innanzi al tribunale del riesame con ordinanza del 24 gennaio 2011, che disponeva la restituzione allo stesso della documentazione prodotta unitamente all'originale della memoria difensiva depositata. Col secondo motivo, il provvedimento impugnato è censurato nella parte in cui disattende il giudicato formatosi nel procedimento civile in ordine alla revoca di
IO NT dalla carica di amministratore della società.
L'indagato ha depositato note difensive sostenendo innanzitutto
l'inammissibilità del ricorso perché tardivo. Osserva, al riguardo, che il tribunale del riesame ha disposto estromissione della parte offesa dal procedimento con provvedimento autonomo rispetto a quello di annullamento del sequestro: la prima ordinanza è stata pronunziata in udienza con contestuale lettura della motivazione in data 24 gennaio 2011, sicché il termine per la sua impugnazione sarebbe iniziato a decorrere immediatamente, a differenza di quanto avvenuto per il provvedimento principale (pronunziato in pari data, ma con motivazione depositata il 4 marzo 2011).
Sempre sul piano dell'inammissibilità, l'indagato sostiene che la parte offesa non avrebbe alcun potere autonomo di impugnazione, se non nel caso di abnormità del provvedimento, nella specie non ricorrente;
e che il ricorso in esame non indica le norme di legge che si assumono violate. In via subordinata, chiede il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.
Il ricorso è inammissibile.
Com'è noto, nei procedimenti in cui parte offesa è una persona giuridica, la giurisprudenza di questa Corte è propensa a ritenere che sono legittimati a costituirsi parte civile anche i singoli soci i quali - nonostante la separazione patrimoniale possono essere considerati soggetti danneggiati dal reato. Nondimeno, la qualità soggettiva di danneggiato è certamente diversa da quella di persona offesa e
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l'autonomia patrimoniale fra le società di capitali ed i singoli soci si riverbera sul piano delle domande che i vari soggetti possono svolgere nell'ambito del processo penale. In particolare, nel caso che per effetto del reato vi sia stato lo spossessamento della società, solo quest'ultima può avanzare richieste restitutorie dei beni di cui è stata privata, mentre i soci uti singuli possono formulare solamente una domanda risarcitoria.
Si aggiunga che nell'ipotesi in cui il reato offenda una persona giuridica, la titolarità e l'esercizio dei relativi diritti processuali spetta all'organo munito dei poteri di gestione e di rappresentanza secondo le norme legali e statutarie (Cass. 2 febbraio 1995,
n. 3445), con esclusione di un potere rappresentativo suppletivo in capo ai soci, i cui diritti individuali sono tutelati come dapprima chiarito - mediante il riconoscimento
-
della veste di danneggiati dal reato.
Dall'applicazione di tali principi discende che nella specie deve escludersi che
AC NT, in quanto danneggiato dal reato, avesse diritto alla restituzione dei beni sequestrati, ricadendo gli stessi semmai nella sfera patrimoniale della società amministrata dal fratello IO.
Ciò posto, va richiamato al riguardo l'insegnamento delle Sezioni unite, secondo cui la persona offesa è legittimata a partecipare al procedimento di riesame del sequestro solo a condizione che abbia diritto alla restituzione delle cose sequestrate
(Cass. sez. un. 29 maggio 2008, n. 25932).
Esclusa la sussistenza di tale diritto in capo a AC NT, dello stesso correttamente il Tribunale del riesame ha disposto l'estromissione dal giudizio. Egli non risulta neppure legittimato alla proposizione del ricorso in esame, che pertanto deve essere dichiarato inammissibile.
Potendosi ravvisare profili di colpa nell'inammissibilità del ricorso, l'imputato va condannato al pagamento di una sanzione a favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 luglio 2011.
Il Consigliere est. Il Presidente Pretro Q.
(dott. Cosimo D'Arrigo) (dott. Pietro Antonio Sirena)
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