CASS
Sentenza 22 marzo 2023
Sentenza 22 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2023, n. 12106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12106 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IL MO nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/02/2022 del TRIBUNALE di AGRIGENTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Andrea VENEGONI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al capo b); inammissibilità del ricorso per capo a). lette le conclusioni dell'avvocato Maria Daniela ALOTTO, difensore della parte civile costituita, IN RE, che ha chiesto il rigetto del ricorso con liquidazione delle spese del grado. I Penale Sent. Sez. 5 Num. 12106 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 15/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Agrigento ha confermato la decisione del Giudice di pace di Licata che aveva dichiarato IM CA colpevole dei reati a lui ascritti di lesioni volontarie personali ( giorni tre di prognosi) e minaccia, condannandolo alla pena finale di euro 650 di multa e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, IN RE, da liquidarsi separatamente. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia avvocato OG Meli, il quale si affida a due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione o erronea applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen.. Il ricorrente, infatti, risultava già giudicato, con sentenza assolutoria, del 08 marzo 2021, irrev. il 23 luglio, per il delitto di minaccia, corna da allegata sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento. 2.2. Con il secondo motivo sono denunciati vizi della motivazione, laddove la sentenza impugnata ha fondato la affermazione di responsabilità senza dare conto della circostanza che le dichiarazioni della persona offesa - su cui si è fondata la sentenza - risultano smentite dal teste Incorvaia. La sentenza omette, quindi, di prendere in considerazione tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, senza svolgere il dovuto ragionamento critico sul contrasto esistente tra le dichiarazioni della p.o. e del teste di riferimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, per quanto si dirà. 1.E' fondato il primo motivo di ricorso che invoca la sussistenza del bis in idem perché l'imputato sarebbe già stato assolto per gli stessi fatti. 1.1. E, in effetti, per come emerge dalla sentenza del Tribunale di Agrigento pronunciata in data 08 marzo 2021 (proc. R.G.N.R. n. 270/2018; Reg. Trib. n. 219/2019), divenuta irrevocabile il 23 luglio 2021, allegata al ricorso, il ricorrente è stato già giudicato per il medesimo fatto qui rubricato sub B), per avere minacciato IN RE pronunciando le medesime parole di cui all'imputazione, analogamente rubricato in quel procedimento quale minaccia, pur aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 612 cod. pen. e dell'art. 71 D. Lgs. 159/2011 per aver commesso il fatto durante il periodo in cui era sottoposto a misura di prevenzione personale. Dunque, il Tribunale di Agrigento si era già pronunciato, peraltro, definitivamente, sullo stesso fatto qui rubricato sub b), già quando il medesimo Tribunale, quale giudice di secondo grado, ha adottato la decisione qui impugnata. 1.2. Il principio che viene in rilievo è quello statuito dalle Sezioni Unite ' Donati', a tenore del quale «non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti 2 a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente.» (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800). 1.3. Con riguardo al reato di minaccia di cui al capo b), la sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata, senza rinvio, posto che i fatti appaiono effettivamente i medesimi sia con riguardo alle modalità dell'azione che per collocazione temporale e, pertanto, esso è improcedibile ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. . 2. Risulta, invece, inammissibilmente proposto il secondo motivo. La sentenza impugnata contiene specifica motivazione in punto di giudizio di attendibilità della persona offesa, avendo dato atto di una narrazione lineare e coerente con altri dati fattuali ( conflittualità di rapporti tra le parti e certificazione medica) di conforto alla deposizione della vittima. La tenuta logica della motivazione non risulta compromessa dalle deduzioni difensive che si appuntano su una asserita contraddittorietà della deposizione della persona offesa, che, tuttavia, risulta implicitamente esclusa dalla sentenza impugnata, laddove richiama, a conforto dei rapporti conflittuali tra le parti, anche la deposizione del teste Incorvaia, e anche dal Giudice di primo grado che, a proposito delle dichiarazioni dell'Incorvaia, aveva ricordato come questi avesse invitato i due litiganti a non continuare, poi essendosi allontanato senza vere assistito ad atti di violenza. In realtà, il ricorrente finisce per invocare una rilettura, non consentita, delle prove, senza confrontarsi con il tenore complessivo della motivazione della sentenza impugnata che, peraltro, costituisce, in punto di affermazione della responsabilità per il delitto di lesioni sub A), una situazione di c.d. doppia conforme di merito, in cui la sentenza impugnata e quella di primo grado si integra con quella conforme di appello - (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), le cui motivazioni devono essere apprezzate congiuntamente ( Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507). Non è, dunque, ravvisabile, il vizio argomentativo denunciato dal ricorrente. 3. L'esito del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento al capo b); nel resto il ricorso è inammissibile. 3.1. Tuttavia, giacchè occorre rideterminare la pena - all'esito della eliminazione della pena correlata al delitto sub B) - per il residuo reato di cui al capo A), deve disporsi il rinvio al Tribunale di Agrigento, non risultando espresso nella sentenza di primo grado il calcolo della pena, solo essendo indicata quella complessiva di euro 650 euro, cosicchè non sussistono le condizioni che 3 consentono al Giudice di legittimità di procedere direttamente ai sensi dell'art. 620 lett. f) cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo b) in quanto improcedibile ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., e con rinvio al Tribunale di Agrigento per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in ordine al residuo reato di cui al capo a)kichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, 15 febbraio 2023 I Consigliere stensore
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Andrea VENEGONI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al capo b); inammissibilità del ricorso per capo a). lette le conclusioni dell'avvocato Maria Daniela ALOTTO, difensore della parte civile costituita, IN RE, che ha chiesto il rigetto del ricorso con liquidazione delle spese del grado. I Penale Sent. Sez. 5 Num. 12106 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 15/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Agrigento ha confermato la decisione del Giudice di pace di Licata che aveva dichiarato IM CA colpevole dei reati a lui ascritti di lesioni volontarie personali ( giorni tre di prognosi) e minaccia, condannandolo alla pena finale di euro 650 di multa e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, IN RE, da liquidarsi separatamente. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia avvocato OG Meli, il quale si affida a due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione o erronea applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen.. Il ricorrente, infatti, risultava già giudicato, con sentenza assolutoria, del 08 marzo 2021, irrev. il 23 luglio, per il delitto di minaccia, corna da allegata sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento. 2.2. Con il secondo motivo sono denunciati vizi della motivazione, laddove la sentenza impugnata ha fondato la affermazione di responsabilità senza dare conto della circostanza che le dichiarazioni della persona offesa - su cui si è fondata la sentenza - risultano smentite dal teste Incorvaia. La sentenza omette, quindi, di prendere in considerazione tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, senza svolgere il dovuto ragionamento critico sul contrasto esistente tra le dichiarazioni della p.o. e del teste di riferimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, per quanto si dirà. 1.E' fondato il primo motivo di ricorso che invoca la sussistenza del bis in idem perché l'imputato sarebbe già stato assolto per gli stessi fatti. 1.1. E, in effetti, per come emerge dalla sentenza del Tribunale di Agrigento pronunciata in data 08 marzo 2021 (proc. R.G.N.R. n. 270/2018; Reg. Trib. n. 219/2019), divenuta irrevocabile il 23 luglio 2021, allegata al ricorso, il ricorrente è stato già giudicato per il medesimo fatto qui rubricato sub B), per avere minacciato IN RE pronunciando le medesime parole di cui all'imputazione, analogamente rubricato in quel procedimento quale minaccia, pur aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 612 cod. pen. e dell'art. 71 D. Lgs. 159/2011 per aver commesso il fatto durante il periodo in cui era sottoposto a misura di prevenzione personale. Dunque, il Tribunale di Agrigento si era già pronunciato, peraltro, definitivamente, sullo stesso fatto qui rubricato sub b), già quando il medesimo Tribunale, quale giudice di secondo grado, ha adottato la decisione qui impugnata. 1.2. Il principio che viene in rilievo è quello statuito dalle Sezioni Unite ' Donati', a tenore del quale «non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti 2 a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente.» (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800). 1.3. Con riguardo al reato di minaccia di cui al capo b), la sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata, senza rinvio, posto che i fatti appaiono effettivamente i medesimi sia con riguardo alle modalità dell'azione che per collocazione temporale e, pertanto, esso è improcedibile ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. . 2. Risulta, invece, inammissibilmente proposto il secondo motivo. La sentenza impugnata contiene specifica motivazione in punto di giudizio di attendibilità della persona offesa, avendo dato atto di una narrazione lineare e coerente con altri dati fattuali ( conflittualità di rapporti tra le parti e certificazione medica) di conforto alla deposizione della vittima. La tenuta logica della motivazione non risulta compromessa dalle deduzioni difensive che si appuntano su una asserita contraddittorietà della deposizione della persona offesa, che, tuttavia, risulta implicitamente esclusa dalla sentenza impugnata, laddove richiama, a conforto dei rapporti conflittuali tra le parti, anche la deposizione del teste Incorvaia, e anche dal Giudice di primo grado che, a proposito delle dichiarazioni dell'Incorvaia, aveva ricordato come questi avesse invitato i due litiganti a non continuare, poi essendosi allontanato senza vere assistito ad atti di violenza. In realtà, il ricorrente finisce per invocare una rilettura, non consentita, delle prove, senza confrontarsi con il tenore complessivo della motivazione della sentenza impugnata che, peraltro, costituisce, in punto di affermazione della responsabilità per il delitto di lesioni sub A), una situazione di c.d. doppia conforme di merito, in cui la sentenza impugnata e quella di primo grado si integra con quella conforme di appello - (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), le cui motivazioni devono essere apprezzate congiuntamente ( Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507). Non è, dunque, ravvisabile, il vizio argomentativo denunciato dal ricorrente. 3. L'esito del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento al capo b); nel resto il ricorso è inammissibile. 3.1. Tuttavia, giacchè occorre rideterminare la pena - all'esito della eliminazione della pena correlata al delitto sub B) - per il residuo reato di cui al capo A), deve disporsi il rinvio al Tribunale di Agrigento, non risultando espresso nella sentenza di primo grado il calcolo della pena, solo essendo indicata quella complessiva di euro 650 euro, cosicchè non sussistono le condizioni che 3 consentono al Giudice di legittimità di procedere direttamente ai sensi dell'art. 620 lett. f) cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo b) in quanto improcedibile ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., e con rinvio al Tribunale di Agrigento per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in ordine al residuo reato di cui al capo a)kichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, 15 febbraio 2023 I Consigliere stensore