Sentenza 12 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/2002, n. 8372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8372 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 10 8 3 4 7 2 5 A 2 0 200A LA CORT Z Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23667/99 Dott. Gaetano NICASTRO Presidente Dott. Ugo FAVARA Rel. Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere Cron.23143 1729 Dott. Michele LO PIANO Consigliere Rep. Ud. 11/12/01 Dott. Alberto TALEVI · Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA CASSAZIONE SENTENZA Richest dal a sul ricorso proposto da: per d O N TT NC, elettivamente domiciliato in ROMA E IL CANCELLIERE VIA TARO 35, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE MAZZONI, difeso dall'avvocato ANTONIETTA COCCO, giusta Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE delega in atti;
dal Sig. - ricorrente perdiritti il 1.2 GIU. 2002 IL CANCELLIERE
contro
MILANO ASS.NI S,p.a., in persona del suo legale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentante pro-tempore dr. Ivano Cantarale, che si UFFICIO COPIE costituisce in giudizio in luogo della Previdente Richiesta copia studio dal Sig. C.d.s ass..ni S.p.a., incorporata, elettivamente domiciliata per diritti €1.55 12.06.02 2001 in ROMA LUNGRE MELLINI 27, presso 10 studio IL CANCELLIERE 2144 dell'avvocato GIORDANO TOMMASO SPINELLI, che la difende unitamente all'avvocato ARMANDO CANTARINI, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
MA IA, INAIL;
intimati - avverso la sentenza n. 403/98 della Corte d'Appello di ANCONA, emessa 15/10/1998, depositata il 30/10/98; RG. 372/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/01 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato COCCO ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per accoglimento del III motivo, rigetto del resto. Svolgimento del processo Con citazione del 1.7.1988 HE NC con- veniva dinanzi il Tribunale di Fermo RI Gianfranco e la compagnia Renana per sentirli condannare al risar- cimento dei danni nella misura di L.160.616.625, danni riportati in un sinistro stradale. Radicatosi il con- traddittorio, i convenuti assumevano che il sinistro era stato cagionato dalla esclusiva colpa del Michetto- ni. L' Inail, a sua volta, chiedeva ai responsabili il 2 rimborso delle indennità corrisposte al HE. All'esito della istruttoria, il Tribunale con sentenza del 31.5.1995, dopo avere precisato che l'Inail aveva transatto la lite, attribuiva il sinistro a colpa del RI per il 40% e del HE per il 60% condan- nando convenuti al pagamento in favore dell'attore della somma di lire 145.868.000, oltre interessi e ri- valutazione. Avverso detta sentenza proponevano impu- gnazione il RI e la Previdente, mentre il Michetto- ni proponeva appello incidentale. La Corte di Appello di Ancona con sentenza del 30.10.1998 dichiarava il Mi- chettoni unico responsabile del sinistro respingendone, quindi, la domanda e condannandolo al pagamento delle spese del doppio grado. Motivava, tra l'altro, la Corte che nella zona del sinistro vi era centro abitato ed il HE avrebbe dovuto procedere con la massima cautela, mentre era ri- masto accertato che procedeva ad una velocità di 100 km orari al centro strada incurante delle auto in sosta. Peraltro, pur avendo avvistato l'auto del RI molto prima dell'urto non sapeva fare altro che frenare bru- scamente invece di portarsi sulla destra, in tale modo cadendo sulla corsia sinistra. Nessuna colpa poteva ascriversi al RI il quale, portandosi lentamente verso il centro strada, nemmeno si accorgeva del So- 3 praggiungere della moto che procedendo al centro della via non era visibile per la presenza delle auto in so- sta. Avversa detta sentenza ha proposto ricorso per cas- affidandolo a tre motivi illu- sazione il HE strati in memoria. Ha resistito con controricorso la Milano Ass.ni, già Previdente assicurazioni. Non hanno svolto difese l'Inail ed il RI. Motivi della decisione Con il primo mezzo di impugnazione il HE, denunziata la violazione degli artt. 83,125,163 cpc in relazione all'art. 360 n.3 stesso codice, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente omesso di dichiara- inammissibilità del gravame della Previdentere la Ass.ni per la invalidità della procura e della conse- guente sua irrituale costituzione in giudizio. In particolare, i secondi giudici hanno trascurato di considerare che il mandato conferito dalla Previden- te al difensore posto a margine dell'atto di appello era privo di qualsiasi indicazione circa la qualifica del sottoscrittore e del nominativo del conferente stesso attesa la firma illeggibile. Consegue, conclude il ricorrente, la incertezza sul- la persona del conferente che rende invalido il mandato 4 al difensore. La doglianza non è fondata. Va, sul punto, osservato che la certificazione da parte del difensore dell'autografia della firma apposta sulla procura "ad litem" ha la funzione di identificare la persona fisica cui appartiene la firma stessa sic- chè nella ipotesi in cui tale certificazione è incom- pleta non essendo individuata la persona fisica che ha rilasciato la procura va stabilito se la sottoscrizione consente di individuare la persona fisica;
tale indivi- duazione può essere raggiunta in ipotesi di sottoscri- zione illeggibile apposta dal rappresentante di un ente collettivo attraverso il controllo nel registro delle imprese della firma e del potere rappresentativo (cfr. Cass.5309/99). Nella specie, come si desume dagli atti che questa Corte può esaminare attesa la natura dell'errore denun- ziato, la firma illeggibile è stata apposta sotto il timbro della Previdente. In assenza di contestazione espresse da parte dell'attuale ricorrente deve presu- mersi che il sottoscrittore rivestiva la qualità di le- gale rappresentante della società conferente il mandato e tanto basta per sottrarre la denunziata sentenza alla censura del HE. Con il secondo mezzo di annullamento il HE, 5 denunziata la violazione dell'art.105 del dpr 343/59, dell'art. 2054 cc in riferimento all'art. 360 n. 3 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia trascurato di considerare che il RI aveva dato causa al sinistro. for violazione del diritto di freceiving in tale mode fruendo le condizionth (per verificarsi del sinistro divenendo così eventual- mente rilevanti anche l'eccesso di velocità e le altre pretese colpe a carico di esso ricorrente. Con il terzo mezzo di annullamento il HE censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione laddove non ha argomentato sulla ritualità della procu- ra e sulla esclusione di ogni responsabilità del RI (censura prospettata ex art.360 n.5 cpc.) I predetti motivi da esaminarsi congiuntamente per connessione sono da disattendersi. Va rilevato che circa il dedotto difetto di procura in favore del difensore della Previdente, la Corte ter- ritoriale ha correttamente non esaminato la questione stante l'assenza di qualsiasi contestazione da parte dei controinteressati. In ordine alla dinamica del sinistro ed all'accertamento delle singole responsabilità questa Corte pone in rilievo che per costante giurisprudenza (cfr. Cass.10550/98) gli apprezzamenti del giudice del merito circa lo svolgimento del sinistro e la efficien- za causale del comportamento delle persone coinvolte si concretano in un giudizio di fatto non riesaminabile in sede di legittimità purchè sia motivazione adeguata e coerente. Nella specie, non è, ora (censurabile la violazione della corte distrettuale che ha proceduto, alla stregua degli elementi probatori in atti, alla ricostruzione del sinistro con diligente analisi delle circostanze accertate dando esauriente giustificazione del proprio convincimento in merito alla esclusiva responsabilità del HE per l'incidente laddove ha ritenuto che il HE stesso incurante delle più elementari re- gole di prudenza, essendo i centro abitato in ora di punta, percorreva a circa 100 km il centro strada non considerando la presenza di vetture in sosta sulla si- nistra e che sempre sulla sinistra vi erano intersezio- ni dalle quali potevano fuoriuscire altri mezzi. Gli stessi giudici hanno, poi, esaminato il comportamento del RI ritenendolo del tutto immune da imprudenze non avendo questi avuto nemmeno il tempo di percepire l'arrivo del motociclista che a forte velocità procede- Va al centro strada, così rendendosi non visibile per dette le auto in sosta. Conclusivamente, la sentenza della Corte di Appello non merita le censure ad essa rivolte. Sussistono giusti motivi per compensare le spese 7 del giudizio di cassazione tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate le spese del giudizio di cassa- zione tra le parti costituite. Così deciso in Roma 1'11.12.2001. IL PRESIDENTE виби Шаби IL CONSIGLIERE EST. avazaVazq CANCELLIERE 01 Potigee Marie. Ale to Depositata in Cancelleria Oggi, 12.06.02 IL CANCELINERE C1 Dott.ssa Manju Aielic 109T 129,11 456T 20,66 TOT. 149,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registratein data 0.6FM 2003 Serie 4 an 867 versate €... 149.77 (euro.CENTOQUARANTANOVE/77 p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia FLIPPO) #Responsabile Servizio deiterziar (Dr. M. RAC CHINI 0 003 4 0