Sentenza 22 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2004, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE SAVONA, in persona del Sindaco pro-tempore CA RI, COMUNE QUILIANO, in persona del Sindaco pro-tempore OL SE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 28, difesi dagli avvocati ROBERTO ROMANI, GIORGIO NATOLI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
SI IN;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^. 01/01/2316 proposto da:
SI IN, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE AMADIO, che la difende unitamente all'avvocato MARIO CONTE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
COMUNE SAVONA, in persona del Sindaco pro tempore CA RI, COMUNE QUILIANO, in persona del OL SE pro tempore;
- intimati -
avverso la sentenza n. 342/00 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 19/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/03 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato ORLANDO Guido, per delega dell'Avvocato Giorgio NATOLI, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, rigetto di quello incidentale;
udito l'Avvocato AMADIO Gabriele, difensore della resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale con rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atti notificati il 26 e 27 luglio 1991 NA RO, vedova EL, esponeva che con scrittura in data 27 marzo 1985 i sindaci dei Comuni di Savona e di Quiliano si erano impegnati a vendere ad essa attrice e ai di lei figli EL IC, VA, AM e RI alcuni terreni con entrostanti fabbricati rurali e di civile abitazione e che, successivamente, i Consigli Comunali di Savona e di Quiliano avevano deliberato di procedere alla vendita dei predetti beni alla sola istante, su indicazione dei figli. Ciò premesso, e assumendo che i ripetuti inviti rivolti ai sindaci dei due Comuni per addivenire al perfezionamento dell'atto non avevano ottenuto risposta, la RO conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Savona, le due Amministrazioni Comunali chiedendo la pronuncia in suo favore di sentenza costitutiva che tenesse luogo dell'atto pubblico di trasferimento non redatto.
Costituitisi, gli Enti convenuti, nel chiedere il rigetto della domanda attorea, assumevano che, essendo stata loro comunicata da tali AG TO e NE LL l'intenzione di esercitare sui beni in discorso il diritto di prelazione agraria, i rispettivi Consigli Comunali avevano deciso di revocare le deliberazioni con le quali era stata disposta la vendita di detti immobili alla RO.
Sostenevano quindi che erano venuti meno i presupposti sui quali la controparte aveva fondato la propria domanda assumendo altresì che le deliberazioni revocate costituivano atti interni non configurabili come manifestazioni di volontà negoziale, come tali idonei a vincolare le Amministrazioni comunali.
Con sentenza del 19 dicembre 1997 il Tribunale respingeva la domanda della attrice intesa all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre, statuendo sulle spese secondo il criterio della soccombenza.
Proposto gravame dalla RO la Corte d'appello di Genova, con sentenza del 19 maggio 2000, in parziale accoglimento dell'impugnazione, dichiarava trasferita alla appellante, dai Comuni di Savona e Quiliano, la proprietà dei beni immobili oggetto di causa subordinatamente al versamento del prezzo di L. 180.000.000 entro il termine di mesi quattro dalla pubblicazione della pronunzia, dichiarava inammissibile l'appello concernente la richiesta risarcitoria e condannava le Amministrazioni Comunali alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i Comuni di Quiliano e Savona sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso NA RO la quale ha proposto a sua volta ricorso incidentale affidato ad un'unica censura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, il principale e l'incidentale, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cpc). Con l'unico motivo del ricorso principale si denunzia, in riferimento all'art. 360 n. 3 cpc, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione ai principi che regolano la materia contrattuale, nonché, erroneamente qualificando come ratifica le deliberazioni consiliari n. 127 del 26.6.89 del Comune di Savona e n. 527 del 27.10.89 del Comune di Quiliano, il processo di formazione e di esternazione della volontà della Pubblica Amministrazione in detta materia.
Osservano i ricorrenti che non potendo in alcun modo la dichiarazione sottoscritta dai Sindaci il 27 marzo 1985 avere il significato ed il valore di una unilaterale promessa di vendita di beni di cui i predetti non avevano ancora la disponibilità, a ciò opponendosi in primo luogo il letterale contenuto e significato delle espressioni usate esprimenti una generica disponibilità a cedere alcuni beni immobili e non di certo un preciso e puntuale impegno a vendere, le citate deliberazioni dei Consigli Comunali non potevano, sotto alcun profilo giuridico, esser qualificate come atto di ratifica della dichiarazione in discorso, evincendosi invece da esse la esclusiva volontà di determinarsi a vendere gli immobili individuati sulla base della successiva proposta di acquisto contenuta nella lettera dell'8 febbraio 1989 a firma EL e RO NA, volontà che doveva esser portata a conoscenza dei sindaci al fine di pervenire alla conclusione del contratto nelle forme di legge. E poiché nulla di ciò era avvenuto, la successiva revoca delle predette deliberazioni consiliari riguardava ancora atti deliberativi interni privi di effetto giuridico nei confronti dei terzi, con la conseguenza che la RO NA era carente di valido titolo giuridico per invocare l'applicazione dell'art. 2932 cc. Il motivo non merita accoglimento.
Le doglianze dei ricorrenti si incentrano sulla pretesa errata interpretazione della dichiarazione sottoscritta dai sindaci il 27 marzo 1985 che non avrebbe il valore, conferitogli dal giudice d'appello, di una unilaterale promessa di vendita.
Ora, rivestendo la cennata dichiarazione la natura di atto unilaterale - regolato ex art. 1324 cc alla stregua dei contratti in generale - vale il principio a norma del quale l'interpretazione della volontà negoziale delle parti, compiuta dal giudice del merito, non è soggetta al sindacato di legittimità, quando sia stata condotta secondo le regole di ermeneutica fissate dagli artt. 1362 e segg. cc e sia stata congruamente motivata (v. Cass. n.
3485/90, n. 4147/2001). Nella specie, l'interpretazione della dichiarazione negoziale in discorso è stata compiuta dal giudice d'appello in conformità ai canoni ermeneutici statuiti "ex lege" ed ? stata congruamente motivata, ma in ogni caso - ed il rilievo assume valore assolutamente assorbente - si deve rilevare che la parte che vuole denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nella interpretazione di un contratto non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e segg. cc, ma ha l'onere di specificare i canoni in concreto violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato perché, in caso diverso, la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la proposta di una diversa interpretazione investe il merito delle valutazioni del giudice medesimo ed è, perciò, inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 7641/94, n. 1995/ 92, n. 8590/99, n. 4009/2001, n. 4342/2001). Ciò vale tanto più quando, come nel motivo in esame, parte ricorrente si è limitata ad affermare l'erroneità
dell'interpretazione della dichiarazione "de qua" da parte della Corte genovese senza neppure dedurre genericamente la violazione dei canoni ermeneutici ex art. 1362 e segg. cc (come si è sopra specificato i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione di norme di diritto nell'applicazione dei principi che regolano la materia contrattuale ed il processo di formazione e di esternazione della volontà della Pubblica Amministrazione). In conclusione, dovendosi ritenere inammissibile la critica dei ricorrenti della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice del merito traducentesi nella mera prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto dallo stesso valutati (v. anche Cass. n. 551/95, n. 1632/96, n. 4085/2001), il ricorso principale va respinto.
Passando all'esame del ricorso incidentale, con esso si deduce che la Corte del merito, dichiarando inammissibile l'appello proposto dalla RO in relazione al mancato esame della pretesa risarcitoria formulata in prime cure, conseguente al rigetto della domanda di adempimento ex art. 2932 cc, non abbia correttamente applicato i principi di diritto in relazione alla norma di cui all'art. 346 cpc. Tale domanda era stata riproposta nelle conclusioni assunte sia nell'atto di appello sia nella comparsa conclusionale di seconde cure e ciò era sufficiente perché il giudice del gravame di merito si pronunciasse sull'istanza, senza necessità di proposizione in proposito di specifici motivi d'impugnazione.
La doglianza non può essere accolta.
Nemmeno la ricorrente contesta la mancata formulazione di specifici motivi di gravame rilevata dal giudice d'appello, onde già sotto tale profilo la sentenza ora impugnata è immune dalle censure proposte.
Nè il richiamo della RO alla regola dell'art. 346 cpc dà fondatezza alle censure medesime atteso che detta regola non riguarda l'appellante il quale ha invece l'onere, ex art. 342 cpc, di riproporre, attraverso specifici motivi di appello, tutte le sue domande che il giudice di primo grado abbia disatteso o su cui non si sia pronunciato perché assorbite nella reiezione di altra domanda (da ultimo Cass. n. 13763/2002). Alla stregua delle svolte argomentazioni vanno rigettati entrambi i ricorsi, mentre ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta.
Compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004