Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2003, n. 1315
CASS
Sentenza 29 gennaio 2003

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La servitù di presa d'acqua può avere ad oggetto materiale l'acqua fornita da un ente pubblico al fondo servente, donde viene prelevata a favore del fondo dominante, atteso che l'acqua fornita da tale ente al titolare del fondo servente, nel momento in cui è immessa nella condotta di tale fondo, non è più da considerarsi pubblica, ma privata, e che nel nostro ordinamento non è richiesto il requisito, posto dal diritto romano, che l'acqua - oggetto della presa - sia "viva", ossia legata "in perpetuo" ad una "porzione del fondo". Infatti, la derivazione d'acqua può essere eseguita anche da un serbatoio, da un canale o da una condotta.

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  • 1Acqua viva
    https://www.brocardi.it/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2003, n. 1315
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1315
Data del deposito : 29 gennaio 2003

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