Sentenza 16 maggio 2003
Massime • 3
In tema di illecito aquiliano, l'accertamento del nesso causale tra la condotta e l'evento dannoso rappresenta un'indagine di fatto devoluta al giudice del merito ed è soggetto ad un sindacato limitato da parte del giudice di legittimità, il quale può solo controllare, nei limiti di cui all'art. 360 cod. proc. civ., l'idoneità delle ragioni poste a fondamento della decisione di merito, verificando la congruenza logica e la sufficienza delle argomentazioni relative alla potenzialità dannosa del comportamento illecito e l'effettiva attuazione in concreto di tale potenzialità.
La condanna generica al risarcimento del danno, anche se contenuta in una sentenza penale, consiste in una mera "declaratoria iuris" e richiede il semplice accertamento della potenziale idoneità del fatto illecito a produrre conseguenze dannose o pregiudizievoli, a prescindere dalla esistenza e dalla misura del danno, il cui accertamento è riservato al giudice della liquidazione. Pertanto, ogni affermazione della sentenza penale che non sia funzionale alla condanna generica è insuscettibile di acquistare autorità di giudicato e non impedisce che nel giudizio di liquidazione sia riconosciuta l'infondatezza della pretesa risarcitoria, ove si accerti che in realtà nessun danno, anche per profili diversi da quelli contemplati nel giudicato penale e da questo non esclusi, si sia verificato o che quello esistente non sia eziologicamente ricollegabile al fatto illecito accertato in sede penale.
Il principio secondo cui il ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa nel merito, anche se condizionato, deve essere esaminato in via prioritaria quando investe una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, rilevabile d'ufficio, non è applicabile ove detta questione sia stata affrontata e decisa dal giudice di merito. In questo caso, infatti, la questione cessa di essere rilevabile d'ufficio e il suo esame postula la proposizione di una impugnazione, la quale è ammissibile solo in presenza di un interesse che, con riferimento alla parte totalmente vittoriosa, sorge solo in presenza della fondatezza del ricorso principale, con la conseguenza che quest'ultimo deve essere esaminato per primo.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5158 del 16https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 16/02/2022, (ud. 19/01/2022, dep. 16/02/2022), n.5158 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente – Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere – Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere – Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere – Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 10486/2016 proposto da: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, Ministero dell'Interno, Prefettura di Caserta, Prefettura di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliati in Roma, Via dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2003, n. 7637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7637 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO.PRO.S.ME SALERNO COOP RL, con sede in RN, in persona del Presidente Attilio Bonadies, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA BALDUINA 66 ed in 84122 SALERNO CORSO G. GARIBALDI 194, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AG RO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 03354/00 proposto da:
AG RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALFREDO SERRANTI 49, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA FERRARO, difeso dall'avvocato DOMENICO PARRELLA, giusta procura speciale per Notar Giuseppe Olmi di Falconara Marittima del 18/01/00 rep. n. 132405;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CO.PRO.S.ME SALERNO SCARL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 376/99 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 13/07/99 (R.G. 419/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Domenico PARRELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso previa riunione dei ricorsi, per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento dell'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TA ER, presidente della cooperativa "Nuova RO", assegnataria di un'area edificabile, chiese al comune di RN l'autorizzazione a cederla a tre società cooperative, assicurando che i soci salernitani erano passati a fare parte di tali società. I soci salernitani costituirono, invece, la società "RO RN" ed ottennero dal comune l'assegnazione diretta dell'area. La relativa delibera, impugnata dal TA innanzi al TAR, fu successivamente revocata dalla giunta municipale. Il TA intanto convenne gli assegnatari in giudizio per il risarcimento del danno (500 milioni) sull'assunto che aveva stipulato per conto della società contratto di appalto. Nei confronti del TA si procedette penalmente - fra l'altro - per il delitto di tentata estorsione;
delitto per il quale il TA fu condannato dalla corte di appello di RN alla pena di legge oltre che al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio in favore delle parti civili.
A questo punto la RO RN, parte civile nel procedimento penale, convenne il TA innanzi al tribunale di RN per ottenerne la condanna al risarcimento del danno "in base al principio affermato" dalla sentenza penale;
danno che quantificò in lire 783.000.000 per la perdita dell'area ed in lire 75.276.000 per le spese sostenute nelle numerose controversie "pendenti in sede civile, penale ed amministrativa".
Il convenuto si oppose alla domanda ed in particolare eccepì il difetto di legittimazione attiva.
Il tribunale accolse la domanda concernente il danno da spese, che liquidò equitativamente in lire 50.000.000, e rigettò la domanda relativa al danno da perdita dell'area, considerando che tale perdita non era collegata causalmente al fatto - reato e derivava, viceversa, dalla delibera comunale.
Su gravame principale del TA ed incidentale della RO la corte di appello di RN, con sentenza resa il 13.7.1999, rigettò pure la domanda relativa al danno da spese, motivando come segue sui punti ancora in discussione.
La legittimazione della RO RN non può più essere contestata, avendo il giudice penale pronunciato condanna generica al risarcimento del danno ed essendo la pronuncia divenuta irrevocabile;
la delibera della giunta municipale - che, revocando l'assegnazione dell'area alla RO RN, ha provocato la perdita definitiva della possibilità di edificare - non è "figlia di atti privati, essendo espressione della volontà dell'organo pubblico che l'ha emanata", per cui nessun legame causale esiste tra il fatto - reato e la perdita dell'area;
inoltre, avendo la RO RN agito per il risarcimento del danno "in base al principio affermato dalla sentenza penale", non può chiedere "per giunta in appello, il risarcimento del danno derivante da altri atti ritenuti illeciti (estranei al capo di imputazione o considerati irrilevanti dal giudice penale che ha ritenuto gli estremi della tentata estorsione nella pretesa risarcitoria azionata nei confronti dei soci), senza incorrere nella violazione dell'art. 345 c.p.c., trattandosi di domanda nuova fondata su causa petendi tutt'affatto diversa"; il danno da spese eccedenti quelle liquidate dal giudice penale non è stato provato, pur potendolo, ne' nella sua concreta esistenza ne' nel suo preciso ammontare e tanto comporta inapplicabilità dell'art. 1226 c.c. e rigetto della relativa domanda.
Avverso tale sentenza la RO RN ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi;
il TA ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato con un motivo;
le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi sono proposti contro la medesima sentenza e, a norma dell'art. 335 c.p.c., vanno riuniti.
2. L'unico motivo del ricorso incidentale attiene alla legittimazione attiva ed avrebbe dovuto essere esaminato con carattere di priorità (ex plurimis Cass. 2.3.1996, n. 1641), se sulla questione non si fosse pronunciata la corte di merito. La pronuncia agisce, difatti, nel senso di rendere impossibile il rilievo di ufficio del difetto di legittimazione e di subordinare l'esame della questione relativa alla condizione che sia fondato il ricorso principale e diventi conseguentemente attuale l'interesse alla proposizione di quello incidentale (Cass. 29.5.1998, n. 5306). 3. È preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso principale prospettata sotto il profilo che 1) la procura, sulla base della quale è stato proposto il ricorso, è stata rilasciata su foglio in bianco e senza data;
2) non sono stati esposti i fatti di causa;
3) non sono stati indicati i motivi in modo da consentire l'individuazione delle censure mosse alla sentenza impugnata.
3.1 L'eccezione è priva di fondamento: sotto il primo profilo perché la procura è apposta a margine del ricorso per Cassazione e si deve, perciò, considerare conferita per il relativo giudizio in base al principio che la procura a margine fa corpo unico con l'atto cui accede (ex plurimis Cass. 4.2.2000, n. 1241); sotto il secondo profilo perché soddisfa il requisito di cui all'art. 366, n. 3, c.p.c. il ricorso che, come quello "de quo", pur non contenendo dettagliata esposizione dei fatti, ne consenta attraverso le sue varie parti, compresi i motivi, una ricostruzione sufficiente a fare intendere lo sviluppo del processo (Cass. 25.1.2000, n. 822); sotto il terzo perché il ricorso consente di per sè, senza bisogno di ricorrere a fonte diversa, l'immediata, pronta e completa identificazione delle questioni da risolvere (Cass. 9.3.1995, n. 2749).
4. Con il primo motivo del ricorso principale, nel denunciarsi violazione degli artt. 2909, 2043, 2054, 2697, 1226 c.c., 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, stesso codice, si lamenta che la corte di merito, pur riconoscendo che l'"an debeatur" è stato accertato con efficacia di giudicato dalla sentenza penale che ha pronunciato la condanna generica al risarcimento dei danni, ha affermato che non è stata fornita prova dell'ammontare dei danni nè può farsi luogo a liquidazione equitativa;
si sostiene: 1) in presenza del giudicato formatosi in sede penale non occorreva alcuna prova dell'esistenza dei danni;
2) i documenti prodotti e non esaminati dalla corte di merito (fatture rilasciate da professionisti;
bilanci sociali) forniscono prova più che adeguata dell'entità dei danni, che la corte di merito avrebbe potuto liquidare anche sulla base delle tariffe professionali.
4.1 Il motivo non può ricevere accoglimento.
4.2 Come affermato da questa Corte (sentenza 26.2.1998, n. 2127), la condanna generica al risarcimento del danno, quantunque contenuta in una sentenza penale, consiste in una mera "declaratoria iuris" e richiede il semplice accertamento della potenziale idoneità del fatto illecito a produrre conseguenze dannose o pregiudizievoli, a prescindere dall'esistenza e dalla misura del danno, il cui accertamento è riservato al giudice della liquidazione. Pertanto, ogni affermazione della sentenza penale che non sia funzionale alla condanna generica è insuscettibile di acquistare autorità di giudicato e non impedisce che nel giudizio di liquidazione sia riconosciuta l'infondatezza della pretesa risarcitoria e ne venga pronunciato il rigetto, ove si accerti che in realtà nessun danno si è verificato o quello esistente non è ricollegabile eziologicamente al fatto illecito accertato in sede penale (Cass. 8.11.1994, n. 9261). In altri termini, una volta che sia pronunciata sentenza di condanna, resta impregiudicato l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del danno nonché del nesso di causalità, riservato al giudice della liquidazione, ed è, invece, inibito ogni diverso accertamento relativamente alla pretesa risarcitoria, di tal che degli elementi che compongono la fattispecie soltanto l'"iniuria" (l'esistenza, cioè, di una condotta illecita) e la colpa sono accertati in modo pieno e completo, mentre l'esistenza del danno ricollegabile all'atto "contra legem" forma oggetto di un apprezzamento sommario e provvisorio di probabilità o verosimiglianza;
anzi il danneggiato può fornire nel successivo giudizio di liquidazione del danno la prova del nesso causale tra il reato accertato con il giudicato penale e le conseguenze subite ed addirittura, dedurre nuovi profili di danno che, non contemplati dal giudicato penale, non siano da esso esclusi, anche se verificatisi dopo la sentenza (Cass. 8.3.1991, n. 2459). In applicazione dei principi sopra esposti, che meritano piena adesione, si deve escludere che la corte di merito sia incorsa in errore allorquando ha affermato che nel giudizio civile di liquidazione la RO RN avrebbe dovuto fornire la prova dell'esistenza del danno.
Nè alla detta società giova richiamare la sentenza penale in quanto l'eventuale accertamento sul punto, che fosse in essa contenuto, sarebbe inidoneo a spiegare effetti di giudicato, non essendo funzionale alla condanna generica.
La circostanza che non siano riprodotti i documenti (fatture professionali e bilanci sociali), che si assumono pretermessi, non consente alcuna valutazione in ordine alla loro rilevanza e rende inammissibile la censura che si riferisce ad essi.
Solo ove fosse stata conseguita la prova dell'esistenza del danno, si sarebbe posta la questione se l'importo delle spese che lo compongono fosse desumibile dalle tariffe professionali.
5. Il secondo motivo del ricorso principale denuncia violazione degli artt. 2043, 2697 c.c., 345, 115, 116, 110 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, stesso codice.
Secondo la corte di merito - si sostiene - la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla perdita dell'area è nuova e, come tale, non può formare oggetto di esame, mentre essa è stata in realtà proposta con l'atto introduttivo del giudizio;
l'indicato danno - si aggiunge - contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di merito, trova la causa primaria nel disegno criminoso del TA, rivestendo la delibera comunale di revoca dell'assegnazione dell'area alla società RO RN il ruolo di causa secondaria o concausa che non riduce la produzione del danno.
5.1 Neppure questo motivo può essere accolto.
5.2 In ordine al danno da perdita dell'area assegnata la sentenza impugnata esibisce due "rationes decidendi" autonomamente idonee a sorreggerla: non esiste nesso causale tra fatto illecito e danno;
la domanda di risarcimento è nuova.
Basta, pertanto, che sia infondata la censura che si riferisce ad una di tali "rationes" perché diventi inutile l'esame della censura che investe l'altra.
E l'infondatezza della censura relativa al nesso causale risulta evidente sol che si consideri che l'accertamento di tale nesso rientra nei compiti del giudice di merito ed è soggetto ad un limitato sindacato da parte del giudice di legittimità, il quale può semplicemente controllare nei limiti di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. l'idoneità delle ragioni poste a fondamento della decisione di merito, verificando la congruenza logica e la sufficienza delle argomentazioni relative alla potenzialità dannosa del comportamento illecito e l'effettiva attuazione in concreto di tale potenzialità (Cass. 12.6.2001, n. 7935). Cioè, in sede di legittimità il nesso causale diventa questione di corretta e ragionevole motivazione in ordine al collegamento di determinati fatti in un nesso di consequenzialità.
Nella specie l'affermazione apodittica che sono individuabili una causa primaria ed una secondaria non è sufficiente a sollecitare il sindacato di legittimità, ond'è che la "ratio decidendi" relativa al nesso causale resiste alle censure ed il motivo va rigettato senza neppure farsi carico delle censure che investono l'altra "ratio" (novità della domanda).
6. Con il terzo motivo del ricorso principale si lamentano vizi di motivazione;
in particolare si sostiene che la corte di merito non solo ha omesso di indicare le ragioni, per le quali non ha accolto la domanda risarcitoria, ne' nella parte relativa alla sopportazione di spese ne' in quella concernente il danno da perdita dell'area assegnata, ma non ha neppure esaminato le censure che sono state mosse alla sentenza di primo grado con l'appello incidentale.
6.1 Il motivo è privo di fondamento.
6.2 La sentenza impugnata, come risulta dal suo esame, contiene adeguata motivazione in ordine al rigetto della domanda risarcitoria e si è inoltre fatta carico delle censure svolte con l'appello incidentale.
7. Concludendo, il ricorso principale va rigettato;
quello incidentale è condizionato e rimane assorbito.
8. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara assorbito quello incidentale condizionato;
compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 17 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2003