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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 30/01/2026, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1390/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NATALE GIGLIOLA, Presidente e Relatore
FRANCAVILLA DANIELA, Giudice
QUILIGOTTI MARIA CRISTINA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13201/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 409/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come risultante in atti processuali. Resistente/Appellato: come risultante in atti processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 residente a [...]1 in Indirizzo_1 rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 come in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Roma Indirizzo_2, ricorre avverso il diniego all'istanza di rimborso Irpef. Evidenzia di aver ricevuto, alla cessazione del rapporto di lavoro con il MEF, un'indennità aggiuntiva di fine rapporto erogata dal relativo Fondo di Previdenza. Spiega che su tale indennità è stata applicata tassazione separata IRPEF, ma lamenta il mancato riconoscimento di due voci di riduzione dell'imponibile:
- la detrazione percentuale collegata ai contributi previdenziali a carico del lavoratore (rapporto 2,5/9,6 ≈
26,04%);
- l'abbattimento forfettario di 309,87 euro per ogni anno di servizio.
La contribuente evidenzia di aver presentato istanza di rimborso ex art. 37 DPR 602/1973 e, formatosi il silenzio-rifiuto, propone ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, chiedendo il rimborso di 5.089,04 euro e richiama a favore della sua pretesa avanzata giurisprudenza della Cassazione in tema di indennità equipollenti al TFR e sull'orientamento amministrativo (in particolare circolare AE n. 3/2012).
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso con il favore delle spese e distrazione all'Avv. Difensore_1 che rende dichiarazione di rito.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate con memoria del 10.10.2024 che riconosce l'assoggettamento dell'indennità a tassazione separata, ma nega il diritto alla ulteriore riduzione per contributi a carico del lavoratore, sostenendo che il Fondo sarebbe alimentato da proventi e non da contributi dei dipendenti e che il corretto trattamento fiscale (tassazione separata e riduzioni spettanti) viene gestito in via centralizzata, sicché l'Ufficio territoriale non potrebbe ricalcolare manualmente l'imposta senza rischi di duplicazioni di rimborsi. Conclude per il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
All'udienza del 16 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Relativamente alla questione oggetto del presente scrutinio si è formato un orientamento della Suprema
Corte, cui questo Collegio ritiene di aderire, secondo cui l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle "indennità equipollenti" di cui all'art. 17, comma 1, T.U.
I.R., sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto (così Cass. 5 ottobre 2016, n. 19859; nello stesso senso, Cass. 25 ottobre 2017, n.
25396; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2458). La composizione del fondo fa riferimento (D.P.R. n. 1034 del 1984, cit. art. 2) ai proventi della vendita di beni confiscati;
al recupero di crediti statali;
alle sanzioni pecuniarie;
a percentuali delle vincite del gioco del lotto (oltre che ad altre indennità perequative pensionabili, utili anche ai fini dell'indennità di buona uscita). Sicché esso può ritenersi alimentato, in massima parte, da premi di produttività e da incentivi all'attività d'istituto.
L'erogazione in questione costituisce, pertanto, una forma di retribuzione differita che consente di ricondurla nell'ambito delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui agli artt. 17 – 19, comma 2 bis
T.U.I.R., con assoggettamento a tassazione separata (ex pluris: Cass. Civ. 11.11.2022, n. 37615).
Da ultimo la Corte di Cassazione – Sez. 5 con ordinanza n.30555 del 3 novembre 2023 ha ancora una volta accertato il diritto del contribuente a vedersi calcolare l'imponibile (per l'applicazione dell'aliquota Irpef ai fini dell'indennità integrativa di fine rapporto) con esclusione non solo della riduzione dell'importo di € 309,87 per ciascun anno di servizio ma anche della riduzione del 26,04%; riduzioni previste dall'art.19, comma 2 bis, TUIR. Con la citata Ordinanza, infatti, la Suprema Corte ha confermato la sentenza n.2811/22 della
Corte di Giustizia Tributaria della Regione Campania la quale, a sua volta, aveva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate anche con riferimento al motivo di impugnazione dedotto in relazione alla riduzione dell'imponibile del 26,04% esposto a pag.2 di tale sentenza.
Con tale ordinanza, quindi, la Corte di Cassazione ha precisato espressamente che: “Occorre premettere che, secondo un orientamento ad oggi consolidato, l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle “indennità equipollenti” di cui all'art.17 comma 1, T.U.I.
R., sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto (così Cass. 5 ottobre 2016, n. 19859; nello stesso senso, Cass. 25 ottobre 2017, n. 25396; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2458). La composizione del fondo fa riferimento (art. 2 d.P.R. n. 1034/1984 cit.) ai proventi della vendita di beni confiscati;
al recupero di crediti statali;
alle sanzioni pecuniarie;
a percentuali delle vincite del gioco del lotto (oltre che ad altre indennità perequative pensionabili, utili anche ai fini dell'indennità di buona uscita). Sicché esso - si ribadisce- può ritenersi alimentato, in massima parte, da premi di produttività e da incentivi all'attività d'istituto. L'erogazione in questione costituisce, pertanto, una forma di retribuzione differita che consente di ricondurla nell'ambito delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui agli artt. 17 19 T.U.I.R. (in particolare comma 2 bis T.u.i.r.), con conseguente assoggettamento a tassazione separata (così Cass. 11 novembre 2022, n. 37615).
All'accoglimento del ricorso consegue la soccombenza nelle spese di lite nella misura liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Roma, sez. 16, definitivamente pronunciando sul ricorso
Rgr. nr.13201/2024 promosso dalla Sig.ra Ricorrente_1 contro l'Agenzia delle Entrate Dir. Roma 3 per l'annullamento del silenzio-rifiuto formatosi a seguito di istanza di rimborso ex. art. 37 Dpr 602/73, accoglie il ricorso, annulla il diniego di rimborso e condanna la Agenzia delle Entrate al rimborso, in favore della ricorrente, al pagamento della somma di € 5.089,04 oltre gli interessi di mora dal dovuto al saldo. Condanna altresì parte resistente alle spese di lite che liquida in € 1.270,00 di cui € 120,00 per esborsi, oltre accessori di legge se dovuti.
Roma, 16 gennaio 2026
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Gigliola Natale
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NATALE GIGLIOLA, Presidente e Relatore
FRANCAVILLA DANIELA, Giudice
QUILIGOTTI MARIA CRISTINA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13201/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 409/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come risultante in atti processuali. Resistente/Appellato: come risultante in atti processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 residente a [...]1 in Indirizzo_1 rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 come in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Roma Indirizzo_2, ricorre avverso il diniego all'istanza di rimborso Irpef. Evidenzia di aver ricevuto, alla cessazione del rapporto di lavoro con il MEF, un'indennità aggiuntiva di fine rapporto erogata dal relativo Fondo di Previdenza. Spiega che su tale indennità è stata applicata tassazione separata IRPEF, ma lamenta il mancato riconoscimento di due voci di riduzione dell'imponibile:
- la detrazione percentuale collegata ai contributi previdenziali a carico del lavoratore (rapporto 2,5/9,6 ≈
26,04%);
- l'abbattimento forfettario di 309,87 euro per ogni anno di servizio.
La contribuente evidenzia di aver presentato istanza di rimborso ex art. 37 DPR 602/1973 e, formatosi il silenzio-rifiuto, propone ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, chiedendo il rimborso di 5.089,04 euro e richiama a favore della sua pretesa avanzata giurisprudenza della Cassazione in tema di indennità equipollenti al TFR e sull'orientamento amministrativo (in particolare circolare AE n. 3/2012).
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso con il favore delle spese e distrazione all'Avv. Difensore_1 che rende dichiarazione di rito.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate con memoria del 10.10.2024 che riconosce l'assoggettamento dell'indennità a tassazione separata, ma nega il diritto alla ulteriore riduzione per contributi a carico del lavoratore, sostenendo che il Fondo sarebbe alimentato da proventi e non da contributi dei dipendenti e che il corretto trattamento fiscale (tassazione separata e riduzioni spettanti) viene gestito in via centralizzata, sicché l'Ufficio territoriale non potrebbe ricalcolare manualmente l'imposta senza rischi di duplicazioni di rimborsi. Conclude per il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
All'udienza del 16 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Relativamente alla questione oggetto del presente scrutinio si è formato un orientamento della Suprema
Corte, cui questo Collegio ritiene di aderire, secondo cui l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle "indennità equipollenti" di cui all'art. 17, comma 1, T.U.
I.R., sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto (così Cass. 5 ottobre 2016, n. 19859; nello stesso senso, Cass. 25 ottobre 2017, n.
25396; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2458). La composizione del fondo fa riferimento (D.P.R. n. 1034 del 1984, cit. art. 2) ai proventi della vendita di beni confiscati;
al recupero di crediti statali;
alle sanzioni pecuniarie;
a percentuali delle vincite del gioco del lotto (oltre che ad altre indennità perequative pensionabili, utili anche ai fini dell'indennità di buona uscita). Sicché esso può ritenersi alimentato, in massima parte, da premi di produttività e da incentivi all'attività d'istituto.
L'erogazione in questione costituisce, pertanto, una forma di retribuzione differita che consente di ricondurla nell'ambito delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui agli artt. 17 – 19, comma 2 bis
T.U.I.R., con assoggettamento a tassazione separata (ex pluris: Cass. Civ. 11.11.2022, n. 37615).
Da ultimo la Corte di Cassazione – Sez. 5 con ordinanza n.30555 del 3 novembre 2023 ha ancora una volta accertato il diritto del contribuente a vedersi calcolare l'imponibile (per l'applicazione dell'aliquota Irpef ai fini dell'indennità integrativa di fine rapporto) con esclusione non solo della riduzione dell'importo di € 309,87 per ciascun anno di servizio ma anche della riduzione del 26,04%; riduzioni previste dall'art.19, comma 2 bis, TUIR. Con la citata Ordinanza, infatti, la Suprema Corte ha confermato la sentenza n.2811/22 della
Corte di Giustizia Tributaria della Regione Campania la quale, a sua volta, aveva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate anche con riferimento al motivo di impugnazione dedotto in relazione alla riduzione dell'imponibile del 26,04% esposto a pag.2 di tale sentenza.
Con tale ordinanza, quindi, la Corte di Cassazione ha precisato espressamente che: “Occorre premettere che, secondo un orientamento ad oggi consolidato, l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle “indennità equipollenti” di cui all'art.17 comma 1, T.U.I.
R., sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto (così Cass. 5 ottobre 2016, n. 19859; nello stesso senso, Cass. 25 ottobre 2017, n. 25396; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2458). La composizione del fondo fa riferimento (art. 2 d.P.R. n. 1034/1984 cit.) ai proventi della vendita di beni confiscati;
al recupero di crediti statali;
alle sanzioni pecuniarie;
a percentuali delle vincite del gioco del lotto (oltre che ad altre indennità perequative pensionabili, utili anche ai fini dell'indennità di buona uscita). Sicché esso - si ribadisce- può ritenersi alimentato, in massima parte, da premi di produttività e da incentivi all'attività d'istituto. L'erogazione in questione costituisce, pertanto, una forma di retribuzione differita che consente di ricondurla nell'ambito delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui agli artt. 17 19 T.U.I.R. (in particolare comma 2 bis T.u.i.r.), con conseguente assoggettamento a tassazione separata (così Cass. 11 novembre 2022, n. 37615).
All'accoglimento del ricorso consegue la soccombenza nelle spese di lite nella misura liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Roma, sez. 16, definitivamente pronunciando sul ricorso
Rgr. nr.13201/2024 promosso dalla Sig.ra Ricorrente_1 contro l'Agenzia delle Entrate Dir. Roma 3 per l'annullamento del silenzio-rifiuto formatosi a seguito di istanza di rimborso ex. art. 37 Dpr 602/73, accoglie il ricorso, annulla il diniego di rimborso e condanna la Agenzia delle Entrate al rimborso, in favore della ricorrente, al pagamento della somma di € 5.089,04 oltre gli interessi di mora dal dovuto al saldo. Condanna altresì parte resistente alle spese di lite che liquida in € 1.270,00 di cui € 120,00 per esborsi, oltre accessori di legge se dovuti.
Roma, 16 gennaio 2026
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Gigliola Natale