Sentenza 15 aprile 2010
Massime • 1
Il giudice monocratico il quale rilevi che il reato appartiene alla competenza del collegio deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero solo quando l'imputato sia rimasto privo dell'udienza preliminare, a causa di una erronea valutazione addebitabile allo stesso pubblico ministero e al fine di assicurare la garanzia della detta udienza, dovendo altrimenti trovare applicazione la regola generale secondo cui l'accertata inosservanza delle disposizioni che regolano l'attribuzione della competenza al giudice collegiale o a quello monocratico comporta la mera trasmissione degli atti a quello di essi ritenuto competente, con diretta fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quarto, cod. proc. pen., richiamato dal terzo comma dell'art. 33 septies, stesso codice. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, in accoglimento di ricorso avanzato dal pubblico ministero, ha ritenuto abnorme, annullandolo senza rinvio, il provvedimento con il quale il giudice monocratico, investito di opposizione a decreto penale di condanna per un reato di competenza del collegio, aveva disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, anziché direttamente al tribunale in composizione collegiale).
Commentario • 1
- 1. Art. 33-septies c.p.p. Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo gradohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2010, n. 19512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19512 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 15/04/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 361
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. - rel. Consigliere - N. 44356/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CA PO N. IL 28/03/1933;
avverso l'ordinanza n. 2308/2009 TRIBUNALE di BARI, del 12/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
udito il P.G. in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per l'annullamento s.r. dell'ordinanza impugnata e per la restituzione degli atti al Tribunale di Bari in composizione monocratica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza pronunciata nel corso della udienza dibattimentale del 12 novembre 2009, fissata in seguito all'opposizione proposta da LA IP avverso il decreto penale di condanna con il quale, il 20.4.2009, il GIP del Tribunale di Bari gli aveva inflitto la pena di Euro 6990,00 di multa, perché imputato del reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 10, comma 6, nonché L. n. 895 del 1967, n.697, artt. 2 e 7, per aver detenuto presso la sua abitazione più
armi da guerra in assenza delle prescritte autorizzazioni, in Bari il 9 ed il 10.8.2004, il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, disponeva la restituzione degli atti del processo al P.M. per l'instaurazione del giudizio davanti al collegio, competente a conoscere i reati rubricati.
Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il P.M. chiedendone l'annullamento sul rilievo che il provvedimento impugnato andrebbe qualificato come abnorme, dappoiché, ai sensi dell'art. 33 septies c.p.p., avrebbe dovuto il giudice dibattimentale rimettere il processo davanti a quello competente, individuato nel Tribunale di Bari in composizione collegiale e non già determinare, come in effetti accaduto con l'ordinanza gravata, una indebita retrocessione procedimentale.
2. Il ricorso è fondato.
2.1 Attesa la chiara formulazione dell'art. 33 septies c.p.p., comma 1, qualora il giudice monocratico rilevi che il reato appartiene alla competenza del collegio, deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'ari. 33 septies c.p.p., comma 2, solo qualora ciò risponda alla finalità propria di tale disposizione, che è quella di assicurare la garanzia dell'udienza preliminare all'imputato che ne sia rimasto privo a causa di una erronea valutazione addebitabile allo stesso pubblico ministero, dovendo altrimenti trovare applicazione la regola generale di cui al comma 1 della norma in esame, secondo cui, l'accertata inosservanza delle disposizioni che regolano l'attribuzione della competenza al giudice collegiale o a quello monocratico, comporta la mera trasmissione degli atti a quello di essi ritenuto competente, con diretta fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 420 ter c.p.p., comma 4, richiamato dal citato art. 33 septies, comma 3 (esattamente in termini: Cass., Sez. 6^, 15/06/2006, n. 31758, opportunamente evocata dal procuratore ricorrente, la quale, in applicazione di tale principio ed accogliendo il ricorso avanzato dal pubblico ministero, ha ritenuto abnorme, annullandolo quindi senza rinvio, il provvedimento con il quale il giudice monocratico, investito del giudizio per un reato di competenza del collegio con decreto di citazione emesso dal giudice per le indagini preliminari a seguito di opposizione a decreto penale, aveva disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero).
3. Su tali premesse l'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio e restituiti gli atti al Tribunale di Bari, in composizione monocratica, perché provveda in applicazione dell'esposto principio di diritto.
P.Q.M.
la Corte, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Bari, in composizione monocratica, per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010