Sentenza 29 gennaio 1998
Massime • 1
In tema di istigazione alla corruzione, per l'integrazione del reato è sufficiente la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio sì che sorga il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa. Non è necessario perciò che l'offerta abbia una giustificazione, ne' che sia specificata l'utilità promessa, ne' quantificata la somma di denaro, essendo sufficiente la prospettazione, da parte dell'agente, dello scambio illecito.(Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha ritenuto che fossero ravvisabili gli estremi del reato nella condotta di un avvocato che, senza spiegarne i motivi e senza circostanziare l'oggetto del proprio interesse, aveva fatto generiche ma reiterate richieste di notizie a personale addetto all'informatizzazione dei dati di una procura distrettuale, più volte assicurando gli interlocutori sulla sua capacità e volontà di "pagare bene").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/1998, n. 2678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2678 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 29/01/1998
1. Dott. Francesco Trifone Consigliere SENTENZA
2. " RI AR " N. 76
3. " Giuseppe La Greca " REGISTRO GENERALE
4. " OL Milo " N. 47342/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da P.M. C/ VI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 24 settembre 1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Veneziano che ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza;
Udito il difensore Avvocato Insolera, il quale ha concluso per il rigetto della impugnazione del P.M. ricorrente;
- Udito l'Avv. Alessandro Gamberini del Foro di Bologna.
Osserva in
Fatto e diritto
Con sentenza del 24 settembre 1993 il tribunale di Bologna mandava assolto l'imputato SA LU, per non aver commesso il fatto, dal delitto di istigazione continuata alla corruzione, contestato perché il LU, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, istigava MO EN e EO IZ, incaricati di pubblico servizio quali dipendenti del Consorzio Cooperative Informatiche di Roma, che su designazione del Ministro di Grazia e Giustizia curava la trasposizione su elaboratori elettronici dei dati riguardanti l'attività giudiziaria della Direzione Distrettuale Antimafia, a rivelargli segreti di ufficio ed a commettere, perciò, atti contrari ai loro doveri di ufficio, dietro promessa di denaro.
Avverso la sentenza proponevano appello sia il Procuratore Generale di Bologna, che chiedeva l'affermazione di responsabilità dell'imputato, che i difensori del LU, i quali chiedevano che la formula assolutoria fosse quella della insussistenza del fatto. Sulle impugnazioni la Corte di appello di Bologna, con sentenza deliberata il 24 settembre 1997 e depositata il 17 novembre, assolveva l'imputato perché il fatto non sussiste.
Sulla scorta della ricostruzione dei fatti, offerta da MO EN e sostanzialmente non negata dall'imputato, la corte territoriale accertava le seguenti circostanze:
l'avvocato SA LU, che già aveva avuto occasione di conoscere l'attività che MO EN svolgeva negli uffici della Procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna, aveva preso a frequentare la donna, presso il ristorante nel quale la stessa consumava i pasti, non soltanto allo scopo di corteggiarla, ma anche al fine di tentare di ottenere da lei "delle dritte";
in un giorno non precisato della prima decade di ottobre dell'anno 1992 l'avvocato LU aveva chiesto alla EN se ella era disponibile a fornirgli qualche informazione a lui utile e ne aveva ottenuto netto rifiuto;
si era trattato di una proposta assai vaga, respinta dalla EN senza altra iniziativa della stessa, se non quella di troncare il discorso e l'incontro con l'avvocato LU;
dopo circa quindici o venti giorni dal suddetto episodio vi era stata, da parte dell'imputato, la richiesta di conoscere dalla EN tutto quello che facevano i tre magistrati della direzione distrettuale antimafia bolognese e la più circostanziata pretesa era stata accompagnata dalla promessa di remunerazione delle sollecitate informazioni;
secondo la testuale espressione: "io pago bene, sai?";
il rifiuto della EN era stato molto più deciso e risentito dell'altro, seguito dalla affermazione secondo cui il giorno successivo ella avrebbe riferito ogni cosa al dott. Spinosa, magistrato della Procura della Repubblica.
In ordine alle suddette circostanze la corte di merito esprimeva le seguenti valutazioni:
il secondo episodio era stato più circostanziato del precedente ed era stato inteso dalla EN come "molto più invadente";
il tono delle parole del LU non era stato scherzoso, giacché altrimenti la ragazza sarebbe stata "assai meno virulenta" e si sarebbe limitata a tenere un comportamento diverso da quello attuato;
la "violenza della risposta" della EN costituiva la prova migliore che la stessa aveva capito bene come la proposta del LU fosse "seria e meritevole di una ripulsa non solo netta, ma tale da scoraggiare ogni ulteriore futura profferta", tanto che aveva sentito la necessità di riferire l'accaduto al magistrato dell'ufficio ove lavorava e di non frequentare più il ristorante per evitare possibili incontri con il LU;
non era lecito pensare che la risposta della EN fosse stata determinata dalla presenza di un suo collega di lavoro, in quanto se la proposta dell'imputato fosse stata fatta in senso scherzoso, a tono analogo sarebbe stata improntata la replica della donna, che non avrebbe, perciò, ravvisato la esigenza di informare l'autorità giudiziaria.
Pur considerando le parole dell'imputato "serie, corrispondenti al suo interno sentire e finalizzate ad ottenere illecite informazioni", in esse il giudice di appello non identificava una promessa corrispondente a quella prevista dalla norma di cui all'art.322 c.p., che - secondo la interpretazione della corte bolognese -
deve consistere nella assunzione unilaterale di impegno ad eseguire una prestazione futura, con effetti vincolanti per il promittente, e ciò in aderenza alla disciplina civilistica che governa la materia del negozio giuridico unilaterale e delle promesse unilaterali, dovendosi, quindi, trattare di una promessa circostanziata e non generica e tale da contenere l'indicazione dell'importo della promessa medesima e la specificazione del comportamento richiesto al pubblico ufficiale o all'incaricato del pubblico servizio. In particolare, la corte di merito, in base alla premessa di cui innanzi, valutava che la indeterminatezza dei termini della promessa e la genericità del comportamento richiesto alla EN non erano circostanze idonee a fare ritenere sussistente il perfezionamento di un negozio giuridico unilaterale. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna, il quale denuncia il vizio di motivazione e la violazione della legge penale, per avere il giudice di merito - pur in presenza di proposta seria, idonea ad indurre la destinataria a compiere un atto contrario ai doveri dell'ufficio nonché proveniente da soggetto provvisto di disponibilità finanziarie sufficienti - escluso la sussistenza del delitto ex art. 322 c.p. nell'erroneo presupposto che la promessa non perfezionava il necessario negozio giuridico unilaterale. Il ricorso, giusta richiesta del P.G. presso questa Corte suprema è fondato e deve essere accolto, con il conseguente annullamento della impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della medesima corte di appella per nuovo giudizio.
Il delitto di istigazione alla corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 322, 2^ comma, c.p.) si configura, come ripete in costante indirizzo questo giudice di legittimità (da ultimo: Cass. pen. sez. VI, 14 marzo 1996, n. 2716, Varvarito, m. CED 204124), con la semplice condotta della offerta o della promessa di danaro o di altra utilità, purché seria, potenzialmente e funzionalmente idonea ad indurre il destinatario a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, tale da determinare una rilevante probabilità di causare un turbamento psichico nel pubblico ufficiale o nell'incaricato del pubblico servizio, sicché sorga il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa, la cui sufficienza allo scopo deve essere valutata con un giudizio "ex ante", che tenga conto dell'entità del compenso, delle qualità personali del destinatario, della sua posizione economica e di ogni altra connotazione del caso concreto, potendo il reato essere escluso solo per la evidente quanto assoluta impossibilità del pubblico ufficiale di attuare la illecita condotta richiestagli.
È stato, altresì, precisato che, ai fini della realizzazione del delitto in questione, non occorra la giustificazione della somma offerta, ne' la individuazione specifica della utilità promessa ne' la determinazione quantitativa del danaro (Cass. pen. , Sez. II, 4 settembre 1985, n. 7867, Scarpati, m. CED 170.288; Cass. pen. Sez. VI, 18 luglio 1988, 8093, Erba, m. CED 178.87 3), essendo sufficiente dimostrare concretamente la volontà dell'agente di voler dare alcunché con finalità corruttiva, onde l'impegno ad effettuare siffatta dazione futura è insuscettibile di essere definito e limitato secondo il concetto privatistico della promessa unilaterale obbligataria - nella specie del negozio giuridico produttivo di pretese azionabili, aventi, perciò oggetto determinato o determinabile, oltre che lecito - trattandosi, invece, di negozio illecito o radicalmente nullo.
Inoltre, come pure è stato ritenuto per il delitto di corruzione propria, l'altro contrario ai doveri dell'ufficio consiste in qualsivoglia comportamento attuato in violazione dei precisi doveri imposti al pubblico funzionario o all'incaricato del servizio pubblico, per cui la violazione del dovere di segretezza, che l'addetto ad un ufficio giudiziario di Procura della Repubblica deve serbare circa l'attività svolta dai magistrati del medesimo ufficio, vale ad identificare in modo specifico l'atto contrario. La motivazione della impugnata sentenza non si è uniformata esattamente ai principi di cui innanzi, per cui occorre che il giudice di appello proceda a più meditato esame della vicenda.
P.T.M.
annulla la impugnata sentenza e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma, alla pubblica udienza, il 29 gennaio 1998. Depositato in Cancelleria il 2 marzo 1998