Sentenza 15 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/2002, n. 5423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5423 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME054 23 / 0 2 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE QUESTIONE DI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente R.G.N. 19812/99 Cron.16319 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Rep. 1209 Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere -Rel. Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Ud. 22/01/02 - Consigliere - Dott. Umberto GOLDONI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE NTENZA dal Sig. Sole per diritti € 155 sul ricorso proposto da: 15 RR US GI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE AVEZZANA 31, presso lo studio dell'avvocato ENRICO GUIDI, difesa dall'avvocato EDISTIO COPPOLA, CANCELLERIA giusta delega in atti;
-
- ricorrente -
contro
SE AL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L RIZZO 107, presso lo studio dell'avvocato BAI VELNA, difesa dall'avvocato FRANCESCO COCO, per procura speciale notarile del notaio Laurino Sebastiano n.rep.153332 in CATANIA 14/11/94; 2002 - controricorrente 84 -1- nonchè
contro
LO ME, LO ER, LO OS, LO OSRIA, LO OSRIO, LO GI, DI EF OSRIA, LO BE, LO EN, LO ER;
intimati avverso la sentenza n. 326/98 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 18/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato Enrico GUIDI, per delega dell'avv.E.COPPOLA, depositata in udienza, difensore l'accoglimento del del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato nell'aprile e nel luglio 1974 US RA affermò che sua madre TE AN, prima di morire, aveva simulatamente venduto a ER GA l'immobile nel detta- glio indicato, e che quest'ultimo l'aveva poi rivenduto a IO TI, che l'aveva acquistato in mala fede;
li convenne pertanto in- nanzi al Tribunale di Caltagirone, per sentir dichiarare la simulazione assoluta del contratto stipulato da sua madre, e condannare Giovan- na TI alla restituzione dell'immobile e al risarcimento dei danni, ovvero, in via subordinata, per sentir condannare ER GA al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 2041 cod. civ.. US RA chiamò a partecipare al giudizio anche AN RA, SA Di TE e TE Di TE, eredi, in- sieme con lei, di sua madre. I convenuti si costituirono entrambi: ER GA dichia- rò di essere pronto a versare all'attrice quanto riscosso da IO TI;
e quest'ultima chiese il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, affermando di avere acquistato l'immobile senza sape- re della simulazione allegata dall'attrice; propose comunque
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ER GA domanda subordinata di garanzia. Il Tribunale, con sentenza del 26 maggio 1979, accolse le domande principali proposte da US RA
contro
IO TI, e la domanda subordinata di garanzia di quest'ultima, pro- posta
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ER GA, 3 La Corte d'appello di TAnia, con sentenza del 4 febbraio 1982, rigettò l'appello di IO TI. Tale sentenza venne cassata da questa Corte il 9 ottobre 1985, con rinvio alla Corte d'appello di Messina, perché nella sua motivazione, non aveva dato adeguato conto della affermata malafe- de di IO TI. Anche la sentenza pronunziata da quest'ultima, il 26 otto- bre 1990, venne cassata da questa Corte, con rinvio allo stesso giu- dice, perché resa a contraddittorio non integro. La Corte d'appello di Messina, ha quindi pronunziato il 18 settembre 1998 una seconda sentenza con la quale, ricordato il prin- cipio di diritto affermato da questa Corte con la sua prima sentenza, quella del 1985 (che ha così sintetizzato: nel caso in cui il simulato acquirente aliena il bene ad un terzo, la mala fede di quest'ultimo e configurabile se viene provata non solo la sua scienza della simula- zione, ma anche il suo accordo con il simulato acquirente, finalizzato a favorire quest'ultimo ovvero a profittare della simulazione ai danni del simulato alienante), e valutate le prove raccolte, testimoniali ed indiziarie, ha escluso che nella circostanza IO TI avesse acquistato in mala fede, ed ha quindi rigettato le domande proposte contro di lei da US RA. Ha inoltre dichiarato improcedibile l'azione di arricchimen- to senza causa riproposta da US RA
contro
IO TI con l'atto di riassunzione finalizzato alla instaurazione del 4 giudizio di rinvio, poiché tale azione, esperita con l'atto di citazione, non era stata riproposta in appello. US RA ha chiesto con ricorso la cassazione di tale sentenza, per due motivi, che ha poi illustrato con memoria. IC TI, succeduta a sua madre IO, de- ceduta nel corso del secondo giudizio di rinvio, ha resistito con con- troricorso. Gli altri intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del suo ricorso US RA so- stiene che, dopo la pronunzia della seconda sentenza di questa Cor- te, quella con cui è stata rilevata la non integrità del contraddittorio nel primo giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Messina “avrebbe dovuto soltanto uniformarsi al principio di diritto enunciato sia pure implicitamente e, quindi, nel caso di specie limitarsi a verificare l'integrità del contraddittorio, restando ferma la valutazione dei fatti come definitivamente accertati nella sua sentenza pronunziata in precedenza". Denunzia pertanto violazione dell'art. 384 cod. proc. civ.. La censura è manifestamente infondata. La verifica della integrità del contraddittorio nel primo giu- dizio di rinvio è stata effettuata da questa Corte, in occasione del suo precedente intervento, e non v'era ragione perché il giudice del nuo- vo rinvio ripetesse tale verifica;
dal suo esito negativo è derivato, 5 all'evidenza, la dichiarazione di nullità di tutti gli atti compiuti nel giu- dizio, compreso quello terminale costituito dalla sentenza cassata, resa a contraddittorio non integro, ed il conseguente dovere dello stesso giudice di ripetere daccapo il giudizio di rinvio, questa volta a contraddittorio integro. Ed a tanto la Corte d'appello di Messina ha puntualmente provveduto. Con il secondo motivo del suo ricorso US RA afferma che la motivazione della sentenza impugnata è insufficiente e contraddittoria, e sostiene che gli elementi probatori da lei offerti, nel dettaglio specificati ed analizzati, consentono senz'altro di affer- mare che la VA TI, allorché acquistò l'immobile per cui è causa da ER GA, era a conoscenza che il titolo di acquisto di quest'ultimo era simulato, e che la stessa, in accordo con lui, ave- va approfittato della simulazione in danno degli eredi di TE Can- nizzo. La ricorrente denunzia pertanto violazione degli art. 115 e 116 cod. proc. civ., e degli art. 2727 e 2729 cod. civ.. La censura è inammissibile. Con essa la ricorrente, senza prendere in considerazione le ragioni esposte dalla Corte di appello di Messina nella sentenza impugnata, che neppure riferisce, in virtù delle quali, valutando le prove raccolte, quest'ultima è pervenuta alla conclusione censurata, e senza illustrare in cosa consistono le denunziate carenze ed in- congruenze della motivazione, tanto meno le denunziate violazioni di 6 legge, si limita a proporre una sua diversa valutazione delle prove raccolte, e sollecita questa Corte a riesaminare questioni di fatto che il giudice del merito ha risolto dandone il dovuto conto. Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna US RA a rifondere a IC TI le spese del giudizio di legittimità, che liquida in 64,97 euro, oltre 800,00 euro per onorari. Roma, 22 gennaio 2002 Il presidente (Vincenzo Baldassarre) Viray BaldonneL'estens ore (Carlo Cioffi)OverloW AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 IL CANCELLIERE C1 Registrato in ath 7011.2004 Serie 4. Francesco AT ✓ versate C. 149,77 (euro CENTOQUARANTANOVE/77. DEROSITATO IN CANCELLERIA p. If Area Servizi (Dott.ssa Mc Grazia DI FILIPPO) Roma 15 APR 2002. I Responsabile Servizio AMI Qudiziari IL CANCELLIERE C1 (Dr. M. PACCICHE IL CANCELLIER E C1 Francesco TA nja 1097 129,11 OTT 002 20,66 455T TOT. 149,77 7