Sentenza 7 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/06/2002, n. 8268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8268 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
C.C.72831 REPUBBLICA ITALIANA 0 8 2 68/ 0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALI CORTE SUBR SEZIONE QUINTA CIVILE sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. n 22827/2000 Presidente Giovanni Paolini Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. 22726 Dott. Eugenio Amari Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Ud. 13 marzo 2002 Dott. Giuseppe Falcone Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO Tributi indiretti / spet- SENTENZA soggetto sul ricorso proposto il 7 novembre 2000 da: tacoli Cagliari Calcio S.p.A. - in persona del presidente e legale rappresen- d'imposta / società calcistica incontri in tante dott. Massimo Cellino - rappresentata e difesa in virtù di procu- trasferta. ra in calce al ricorso dall'avv. Aldo Ghirardi e dall'avv. Pierluigi Rocchi, presso il quale ultimo è elettivamente domiciliata in Roma, Ols alla via del Vascello, n. 6 ricorrente
contro
-in persona del Ministro Amministrazione delle Finanze dello Stato pro tempore rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Ge- nerale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Porto- ghesi, n. 12 CORTE SUPPEMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE controricorrente 72831 7 proc. n. 22827/2000 KG 3 2 avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari n. 252/2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 marzo 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito per la ricorrente l'avv. Pierluigi Rocchi, che ha chiesto la decla- ratoria di estinzione del giudizio;
udito per la controricorrente l'avv. gen. dello Stato dott. Attilio Bar- bieri, che ha domandato l'affermazione dell'estinzione del giudizio;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'estinzione del giudizio per rinuncia o, in subordine, per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio del registro di Cagliari, a seguito di processo verbale redat- to il 4 ottobre 1994 dalla S.I.A.E. nei confronti della Cagliari Calcio S.p.A., notificava alla società il 27 dicembre 1996 avviso di accerta- для mento e di irrogazione di sanzioni per l'omesso versamento dell'im- posta sugli spettacoli relativamente ai proventi realizzati mediante la cessione dei diritti di ripresa televisiva o di trasmissione radiofonica degli eventi sportivi e di utilizzazione pubblicitaria degli indumenti indossati dai calciatori e dai tecnici della stessa. Avverso la conseguente iscrizione a ruolo dell'importo complessivo di L.
4.608.150.512 e la cartella esattoriale notificata il 6 settembre 1996, la contribuente proponeva opposizione davanti al Tribunale di Cagliari e citava il Ministero delle Finanze per l'affermazione della non assoggettabilità all'imposta dei corrispettivi percepiti a tali titoli e, in via subordinata, dell'inapplicabilità, ex art. 8, d.lgs. n. 546/92, proc. n. 22827/2000 R.G. 2 delle soprattasse, sanzioni ed interessi addebitati. Con sentenza n. 282/99, il Tribunale rigettava l'opposizione e la de- cisione, impugnata dalla società, era confermata il 12 maggio 2000 dalla Corte di Appello di Cagliari, sul rilievo che, secondo le previ- sioni dell'art. 3, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 640, alla determinazione della base imponibile del tributo concorreva ogni provento del- l'impresario comunque connesso all'utilizzazione od all'allesti mento degli spettacoli, anche se non incidente negativamente sul prezzo dei biglietti o proveniente da terzi diversi dagli spettatori, e che non sussistevano quelle obiettive condizioni d'incertezza che a- vrebbero consentito l'esonero della contribuente dalle sanzioni, so- prattasse ed interessi. La società ricorreva per la cassazione della sentenza con tre motivi, اده l'Amministrazione delle Finanze resisteva con controricorso notifica- to il 15 dicembre 2000 e la ricorrente mediante successive note chie- deva la declaratoria d'intervenuta cessazione della materia del con- tendere, avendo definito la controversia a norma dell'art. 82. 1. 21 novembre 2000, n. 342. All'udienza del 13 marzo 2002 veniva depositata nota della Direzio- ne regionale delle entrate per la Sardegna, attestante il rispetto da parte della contribuente delle disposizioni richieste per il godimento del beneficio invocato. MOTIVI DELLA DECISIONE L'art. 82, 1. n. 342/2000, ha stabilito le condizioni e i criteri attraverso i quali i contribuenti possono definire le liti fiscali e regolarizzare gli proc. n. 22827/2000 R.G. 3 omessi versamenti in materia di imposta sugli spettacoli, che il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, ha soppresso con decorrenza dall'1 gennaio 2000. In particolare, il 1° co., cit. art., prevedeva la possibilità di definizio- ne delle liti fiscali pendenti alla data del 31 luglio 2000, mediante la presentazione di apposita domanda e con il pagamento entro il 31 gennaio 2001 di una somma pari al sessanta per cento del valore del- la controversia, costituito dall'importo dell'imposta, al netto degli in- teressi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato, ed il lett. b), statuiva che, nell'ipotesi in cui i contribuenti avesses- 4° co., sero in precedenza effettuato versamenti parziali, gli stessi dovevano essere computati a titolo di acconto dell'importo da versare per la de- finizione delle liti. ON Nella specie, rifacendosi a tale disciplina, l'ente impositore, dopo a- vere premesso che non erano state ancora emanate le norme per il controllo delle domande dei contribuenti, ha comunicato che l'istanza di sanatoria della società risultava presentata nei termini e che il versamento parziale già eseguito in relazione alla cartella con- testata era congruo rispetto all'importo dovuto per il godimento del beneficio domandato ed ha affermato che, non dovendo essere effet- tuato alcun ulteriore pagamento, dovevano ritenersi rispettate tutte le condizioni previste dalla legge per la definizione agevolata della con- troversia. Ne consegue, che, non ostando il disposto dell'art. 372, c.p.c., al ri- lievo di cause che elidano la necessità di pronunciare sulla domanda, proc. n. 22827/2000 R.G. 4 va dichiarata, a norma dell'art. 82, 5° co., I. n. 342/2000, l'estinzione del giudizio essendo stata composta la lite tra le parti, con compensa- zione delle spese del giudizio, restando assorbito l'esame dei motivi di ricorso.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese del giudi- zio. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 13 marzo 2002. Il consigliere est. presidente dott. Massimo Oddo dott Giovanni Paolini Ciffeni IL CANCELLIERE C1 If cancelliere क благо Arnaldo Casanc DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi -7 GIU. 2002 IL CANCELLIERECT Ainaldo Casano proc. n. 22827/2000 R.G. 5